Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15838/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. da una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa per ottenere la restituzione di una somma complessiva di euro 542.813,10, asseritamente versata senza giustificazione dalla società poi controparte. La somma era articolata in tre voci: importi per opere di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa di cura, corrispettivi per prestazioni di personale che si assumevano mai eseguite e presunte integrazioni del canone di locazione mai pattuite. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che i contratti di locazione richiamati a fondamento della pretesa fossero stati prodotti tardivamente solo in appello, con conseguente violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c., e che comunque la pretesa avesse natura contrattuale e non di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. Avverso tale decisione la cooperativa ricorrente ha dedotto quattro motivi: violazione degli artt. 112, 115 e 2697 c.c./c.p.c. per avere la Corte territoriale mal qualificato la domanda e per avere ritenuto tardiva la prova documentale; omesso esame di ulteriori domande; ulteriore violazione degli stessi parametri per la mancata considerazione della non contestazione; nullità della sentenza per errata individuazione della causa petendi e insufficiente motivazione. La controparte ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, a sua volta fondato su due motivi relativi al rito applicabile e alle eccezioni preliminari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo i motivi carenti di specificità e, in più passaggi, generici o non autosufficienti, soprattutto quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., all'asserita non contestazione ex art. 115 c.p.c. e alla pretesa omessa valutazione di domande ulteriori. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale condizionato, in quanto tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata come base del procedimento sommario introduttivo in primo grado

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come azione di ripetizione di indebito oggettivo; la Corte d'appello ha ritenuto che la domanda, per la sua stessa prospettazione, avesse invece natura contrattuale

  • art. 2036, comma 3, c.c.

    richiamato dalla parte attrice come ulteriore base della domanda di restituzione

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dalla parte attrice come azione di arricchimento senza causa

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la produzione dei contratti di locazione in appello, perché effettuata in violazione del divieto di nova

  • art. 1576 c.c.

    evocato dalla Corte d'appello quale obbligazione del locatore di mantenere la cosa locata in buono stato locativo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi

  • artt. 112-115 c.p.c.

    richiamati per lamentare ultrapetizione, omessa pronuncia e violazione del principio di non contestazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura apodittica e non specificamente argomentata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    evocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare l'inefficacia del ricorso incidentale condizionato tardivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se non indica in modo chiaro e autosufficiente quale sia l'errore del giudice di merito nel riparto dell'onere della prova e quale fatto decisivo sarebbe stato posto o non posto a carico della parte sbagliata.
  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone una precisa indicazione del fatto o del documento che si assume non contestato; la mera affermazione apodittica della non contestazione non è sufficiente.
  • Le doglianze di omessa pronuncia o omesso esame devono individuare con precisione la domanda, il fatto o il documento asseritamente trascurato, essendo insufficiente un richiamo generico agli atti di causa.
  • La produzione documentale in appello è inutilizzabile se avviene fuori dai casi consentiti dall'art. 345 c.p.c.; in cassazione, la contestazione della relativa statuizione richiede una critica specifica e puntuale della ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
  • Un ricorso incidentale condizionato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata è inefficace, anche se la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale rende superflua la sua trattazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.