Cassazione Civile, Ordinanza n. 15838/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. da una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa per ottenere la restituzione di una somma complessiva di euro 542.813,10, asseritamente versata senza giustificazione dalla società poi controparte. La somma era articolata in tre voci: importi per opere di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa di cura, corrispettivi per prestazioni di personale che si assumevano mai eseguite e presunte integrazioni del canone di locazione mai pattuite. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che i contratti di locazione richiamati a fondamento della pretesa fossero stati prodotti tardivamente solo in appello, con conseguente violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c., e che comunque la pretesa avesse natura contrattuale e non di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. Avverso tale decisione la cooperativa ricorrente ha dedotto quattro motivi: violazione degli artt. 112, 115 e 2697 c.c./c.p.c. per avere la Corte territoriale mal qualificato la domanda e per avere ritenuto tardiva la prova documentale; omesso esame di ulteriori domande; ulteriore violazione degli stessi parametri per la mancata considerazione della non contestazione; nullità della sentenza per errata individuazione della causa petendi e insufficiente motivazione. La controparte ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, a sua volta fondato su due motivi relativi al rito applicabile e alle eccezioni preliminari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo i motivi carenti di specificità e, in più passaggi, generici o non autosufficienti, soprattutto quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., all'asserita non contestazione ex art. 115 c.p.c. e alla pretesa omessa valutazione di domande ulteriori. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale condizionato, in quanto tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
norma richiamata come base del procedimento sommario introduttivo in primo grado
richiamato come azione di ripetizione di indebito oggettivo; la Corte d'appello ha ritenuto che la domanda, per la sua stessa prospettazione, avesse invece natura contrattuale
richiamato dalla parte attrice come ulteriore base della domanda di restituzione
richiamato dalla parte attrice come azione di arricchimento senza causa
la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la produzione dei contratti di locazione in appello, perché effettuata in violazione del divieto di nova
evocato dalla Corte d'appello quale obbligazione del locatore di mantenere la cosa locata in buono stato locativo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato nei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi
richiamati per lamentare ultrapetizione, omessa pronuncia e violazione del principio di non contestazione
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura apodittica e non specificamente argomentata
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
evocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza
richiamato per affermare l'inefficacia del ricorso incidentale condizionato tardivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se non indica in modo chiaro e autosufficiente quale sia l'errore del giudice di merito nel riparto dell'onere della prova e quale fatto decisivo sarebbe stato posto o non posto a carico della parte sbagliata.
- La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone una precisa indicazione del fatto o del documento che si assume non contestato; la mera affermazione apodittica della non contestazione non è sufficiente.
- Le doglianze di omessa pronuncia o omesso esame devono individuare con precisione la domanda, il fatto o il documento asseritamente trascurato, essendo insufficiente un richiamo generico agli atti di causa.
- La produzione documentale in appello è inutilizzabile se avviene fuori dai casi consentiti dall'art. 345 c.p.c.; in cassazione, la contestazione della relativa statuizione richiede una critica specifica e puntuale della ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
- Un ricorso incidentale condizionato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata è inefficace, anche se la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale rende superflua la sua trattazione nel merito.
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