Sentenza del 04/04/2018 n. 8300 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEG, IRPEF e ritenute alla fonte per l’anno d’imposta 2003, deducendo l’omessa o inesistente notificazione. In appello aveva contestato che la persona che aveva ricevuto l’atto fosse effettivamente addetta alla ricezione e che la notifica fosse avvenuta presso un luogo legittimo. In Cassazione ha proposto tre motivi: il primo e il terzo, connessi, denunciavano l’inesistenza della notifica e la conseguente intempestività della pretesa processuale; il secondo contestava che per smentire la qualità dichiarata dalla ricevente fosse necessaria querela di falso. Ha inoltre sostenuto che la relata non indicava il liquidatore o il luogo della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Le censure sulla relata sono state ritenute in parte carenti di autosufficienza, perché la società non ne aveva trascritto integralmente il contenuto, e in parte nuove, poiché l’omessa indicazione del liquidatore e del luogo della notifica non risultava dedotta nei gradi di merito né la ricorrente aveva indicato dove l’avesse fatto. La contestazione sulla qualità della ricevente non è stata ritenuta sufficiente: la qualifica di addetta alla ricezione fa presumere che fosse incaricata di ricevere gli atti per la società; non basta provare l’assenza di un rapporto di lavoro, ma occorre dimostrare che non svolgesse alcun incarico per conto o nell’interesse della destinataria nello stesso stabile. La notifica presso il domicilio del liquidatore era inoltre compatibile con le modalità alternative previste dall’art. 145 c.p.c.; la questione della querela di falso non ha inciso sull’esito, poiché la presunzione relativa alla regolarità della notifica non era stata superata. Condanna della ricorrente alle spese: Euro 2.900,00 in favore dell’ufficio ed Euro 2.900,00 in favore della società di riscossione, oltre rimborso forfettario e accessori. La sentenza impugnata della C.T.R. di Napoli, che aveva rigettato l’appello contro il rigetto pronunciato dalla C.T.P. di Napoli, è rimasta ferma.
Norme richiamate
la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
La notificazione degli atti a una persona giuridica può essere effettuata presso la sede sociale oppure, alle condizioni indicate, alla persona fisica che la rappresenta. La disciplina non esclude la notifica al rappresentante tramite servizio postale.
Artt. 138, 139, 140, 141 e 149 c.p.c.
qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo art. 145 c.p.c., comma 3, e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente; in caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'art. 140 c.p.c.
Le modalità di notificazione seguono un ordine: prima presso la sede della persona giuridica; se ciò è impossibile, al suo rappresentante secondo le forme previste per la persona fisica; se anche questa modalità non è praticabile, secondo l’art. 140 c.p.c. La Corte riconosce inoltre la possibilità della notificazione postale al rappresentante.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)
se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune
Quando i luoghi rilevanti per la notifica sono fuori dal comune del domicilio fiscale, si applica la speciale procedura prevista dalla norma tributaria; il perfezionamento avviene l’ottavo giorno dopo l’affissione dell’avviso di deposito.
la nullità ex art. 156 c.p.c., può essere pronunciata solo in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo
La nullità processuale non consegue automaticamente a ogni irregolarità: occorre che manchino i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell’atto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 21
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente per la tempestività dell’impugnazione, ma la Corte non ne ha svolto un’autonoma interpretazione: ha deciso la questione sulla base delle carenze del ricorso e della validità della notificazione.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Massime di principio
- In Cassazione, chi fonda una censura sul contenuto di una relata di notifica deve trascriverla integralmente e indicarne la data, così da consentire alla Corte di verificare direttamente il vizio dedotto.
- Una questione di fatto non esaminata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione senza indicare in quale atto dei precedenti gradi sia stata tempestivamente sollevata.
- La consegna dell’atto a una persona qualificatasi addetta alla ricezione fonda una presunzione relativa di incarico. Per superarla non basta dimostrare che non era dipendente: occorre provare che non svolgeva alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario nello stesso stabile.
- Per notificare un atto a una società, la regola ordinaria è la consegna presso la sede; se tale modalità è impossibile, può procedersi nei confronti della persona fisica che la rappresenta, secondo le forme previste dalla legge. La notifica presso il domicilio del rappresentante non è quindi automaticamente nulla.
- Una motivazione non corretta su un singolo profilo, come la necessità della querela di falso, non comporta cassazione se la decisione resta sorretta da un’autonoma ragione giuridica sufficiente e la parte non ha superato la presunzione di regolarità della notifica.
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