Cassazione Civile, Ordinanza n. 37589/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento riferita a diverse pretese, alcune tributarie. Dopo il rigetto in primo grado, in appello era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere perché le pretese fiscali risultavano annullate con altra sentenza passata in giudicato, con compensazione delle spese. In seguito a precedente ordinanza di cassazione che aveva accolto il ricorso limitatamente alle spese, il giudice di rinvio liquidava le spese dei primi due gradi in importi molto contenuti (300 euro e 700 euro) e compensava le spese del giudizio di cassazione e del rinvio, motivando in modo generico sulla difficoltà interpretativa della questione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014, dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 111 Cost., per avere il giudice di merito liquidato compensi al di sotto dei minimi tariffari e in misura non consone al decoro professionale; 2) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere compensato le spese del giudizio di legittimità e del rinvio senza una motivazione specifica e adeguata sulle gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto alle spese dei gradi di merito, ha affermato che, pur essendo il d.m. 55/2014 fondato su parametri non rigidamente vincolanti, il giudice non può scendere in modo ingiustificato sotto i limiti minimi desumibili dai parametri applicabili, specie quando la liquidazione diventa sensibilmente inferiore ai minimi e quindi non rispettosa del decoro professionale. Quanto alla compensazione delle spese di cassazione e rinvio, ha osservato che nel processo tributario la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, oppure soccombenza reciproca, e che la formula usata dalla CTR era generica e non controllabile, senza chiarire quali fossero i concreti dubbi interpretativi; la motivazione è stata quindi ritenuta insufficiente e incongrua. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione"
I parametri forensi non impongono l'uso dei valori medi, ma ogni scostamento apprezzabile deve essere motivato; tuttavia la liquidazione non può scendere fino a importi simbolici o non consoni al decoro professionale.
"non consone al decoro della professione"
Funziona come limite alla discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso: sono vietate liquidazioni irrisorie o simboliche, anche se i parametri tabellari sono derogabili.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese in misura non adeguata e sul controllo di legittimità della motivazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
"le spese di giudizio possono essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione, oltre alle ipotesi consentite dalla disciplina processuale applicabile.
Richiamato per il principio generale di soccombenza nella regolazione delle spese.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati o in presenza di ragioni gravi ed eccezionali specificamente motivate; non bastano formule generiche o riferimenti apodittici alla difficoltà della questione.
Richiamato solo per la trattazione camerale con proposta del relatore.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992, comma 2
Nel rito tributario, la compensazione necessita di motivazione espressa sulle gravi ed eccezionali ragioni.
art. 2, comma 1, lett. a, l. n. 263/2005
Richiamata per il precedente regime dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015
Ha modificato l'art. 15 d.lgs. 546/1992 nella parte relativa alla compensazione delle spese.
Richiamato come fonte delle modifiche al regime della compensazione delle spese.
Richiamato in relazione al comportamento processuale leale che può giustificare, in casi particolari, la compensazione delle spese.
sentenza Corte cost. n. 77/2018
Richiamata quale intervento sulla disciplina della compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali successiva al d.m. n. 55/2014 il giudice non è vincolato ai valori medi, ma deve rispettare i parametri minimi e massimi e motivare specificamente gli scostamenti significativi.
- La liquidazione delle spese processuali non può essere ridotta fino a importi irrisori o simbolici, perché ciò contrasta con l'art. 2233, comma 2, c.c. e con il decoro della professione forense.
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo se il giudice indica in modo espresso e concreto le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono; non sono sufficienti formule stereotipate o generiche.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve consentire il controllo di legittimità e deve riferirsi a specifiche circostanze della controversia, non alla mera asserita difficoltà o novità della questione.
- In caso di liquidazione delle spese sensibilmente inferiore ai minimi ricavabili dai parametri applicabili, il provvedimento è censurabile per violazione di legge se manca una motivazione adeguata dello scostamento.
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