Cassazione Civile, Ordinanza n. 01004/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta innanzi al Tribunale per ottenere il pagamento di compensi per un'attività di consulenza e segnalazione commerciale, in relazione alla fornitura di arredi per un hotel. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva ridotto l'importo riconosciuto. In cassazione il ricorrente principale deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c.: con il primo contestava l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la fornitura degli arredi non sarebbe stata procurata da lui; con il secondo censurava l'apprezzamento delle prove testimoniali, assumendo che fossero state attribuite alle deposizioni efficacia di prova legale e che non fossero state considerate le risultanze contrarie. La resistente proponeva a sua volta ricorso incidentale con tre motivi, fondati sulla normativa in tema di mediazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la necessità di provare l'iscrizione nel ruolo/albo dei mediatori perché non contestata; lamentava inoltre che tale carenza dovesse essere rilevata d'ufficio e che, proprio per la mancata iscrizione, dovesse essere respinta la richiesta di restituzione delle somme versate al mediatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché la relata di notifica della sentenza impugnata era stata depositata tardivamente, oltre il termine perentorio di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; ha inoltre dichiarato rinunciato il ricorso incidentale per mancata presentazione dell'istanza di decisione. Ha compensato integralmente le spese di legittimità e ha condannato il ricorrente principale al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Norma evocata per contestare la qualificazione dell'attività come mediazione e la sussistenza del diritto alla provvigione.
Norma evocata in tema di diritto del mediatore alla provvigione, richiamata nei motivi del ricorso principale e incidentale.
Richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato per contestare il valore probatorio attribuito alle testimonianze e il relativo giudizio di merito.
art. 6, comma primo, L. n. 39/1989
Richiamato dal ricorso incidentale per sostenere i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di mediazione.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di iscrizione nel ruolo/albo dei mediatori.
Richiamato dal ricorso incidentale come disciplina rilevante per l'attività di mediazione.
Richiamato dal ricorso incidentale in relazione alla validità/nullità del rapporto o della pretesa.
Richiamato dal ricorso incidentale per sostenere il potere/dovere di rilevare d'ufficio la nullità.
Richiamato dal ricorso incidentale in materia di mediazione e provvigione.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova, sia nei motivi principali sia in quelli incidentali.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di presunzioni semplici.
Richiamato dal ricorso incidentale in relazione all'efficacia del giudicato.
art. 111, comma secondo, Cost.
Richiamato dal ricorso incidentale come parametro del giusto processo.
art. 345, comma secondo, c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di nuove allegazioni o prove in appello.
Norma applicata per la definizione anticipata e richiamata per la pronuncia sulle spese e sulla sanzione pecuniaria.
art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c.
Norma ritenuta violata per il tardivo deposito della relata di notifica della sentenza impugnata; la sua inosservanza determina improcedibilità del ricorso.
Applicato per la condanna del ricorrente principale al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione dell'esito conforme alla proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente principale, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, impugnando una sentenza notificata, deposita la copia autentica della decisione senza la relata di notifica entro il termine perentorio previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; il vizio è rilevabile d'ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controparte.
- L'onere di depositare tempestivamente la relata di notifica serve a presidiare l'avvio del giudizio di legittimità con una sanzione processuale coerente con le esigenze di certezza e ragionevole durata del processo.
- La sanzione dell'improcedibilità può essere evitata solo se la relata risulti comunque disponibile nel fascicolo d'ufficio o tra i documenti prodotti dalla controparte, oppure se il ricorso sia stato notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
- Quando il ricorso principale è definito in senso conforme alla proposta del consigliere ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e le spese vengono compensate, può trovare applicazione la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.
- Nei giudizi di legittimità, la rinuncia al ricorso incidentale comporta la declaratoria di rinuncia dello stesso senza esame dei motivi proposti.
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