Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20978/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di maggiore IRPEF e addizionali, trattenute e versate dall'INPS quale sostituto d'imposta sulla pensione integrativa del contribuente per le annualità 2007-2013. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, richiamando la giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto applicabile la tassazione sull'87,50% delle prestazioni e non sull'intero importo, con riferimento alla disciplina dei fondi di previdenza. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sostenendo che la disciplina agevolativa si applica solo ai trattamenti previdenziali dei dipendenti del settore privato e non al contribuente; 2) violazione dell'art. 23, commi 5 e 7, del medesimo decreto, in combinato disposto con l'art. 64, comma 2, della l. 17 maggio 1999, n. 144, per non avere i giudici d'appello considerato la limitazione temporale dell'operatività del beneficio in relazione ai fondi di previdenza. Prima della decisione nel merito del ricorso, il contribuente ha depositato note dichiarando di rinunciare alla propria pretesa di rimborso, allegando l'accettazione dell'Ufficio e il consenso alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che la rinuncia del contribuente alla pretesa di rimborso, pur non configurando tecnicamente una rinuncia al ricorso ex art. 306 c.p.c. nel giudizio di cassazione, fosse idonea a far venir meno l'interesse al giudizio e, con l'accettazione dell'Ufficio, a fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate secondo la richiesta concorde delle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, comma 6

    La norma è evocata dall'Agenzia per sostenere che il regime agevolato si applichi solo ad alcuni trattamenti previdenziali; la Corte non entra nel merito della questione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, commi 5 e 7

    La disposizione è richiamata nel secondo motivo per contestare la portata temporale dell'agevolazione; anche su questo profilo la Corte non decide nel merito.

  • l. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 2

    Norma richiamata in combinato disposto con il d.lgs. n. 252 del 2005 per sostenere una limitazione intertemporale del beneficio; non viene interpretata nel merito.

  • art. 306 c.p.c.

    La Corte precisa che non si versa in ipotesi di estinzione per rinuncia ex art. 306 c.p.c. in senso tecnico nel giudizio di cassazione, ma che la rinuncia alla pretesa sostanziale è comunque idonea a determinare il venir meno dell'interesse al giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica alla cessazione della materia del contendere, poiché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione, riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia espressa alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione e giustificare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, specie se accompagnata dall'accettazione della controparte.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando non ricorrano i presupposti tecnici della rinuncia al ricorso, se il comportamento processuale delle parti rende priva di utilità la prosecuzione del giudizio.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato va interpretata restrittivamente: essa non opera nei casi di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ma solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.