Cassazione Civile, Ordinanza n. 02575/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata nel 2009 da un contribuente titolare di redditi di lavoro autonomo, volta a ottenere la restituzione del 90% delle imposte versate a titolo di IRPEF e ILOR in base all'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, disposizione destinata ai contribuenti colpiti dal sisma del dicembre 1990. L'istanza rimase senza risposta e si formò un silenzio-rifiuto. Il ricorso introduttivo era stato ritenuto inammissibile in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; dal testo emerge che la censura non viene esaminata nel merito perché la Corte rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, necessaria a verificare la tempestività del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che, pur essendo stata allegata la notificazione della sentenza impugnata (avvenuta il 26/6/2024), la ricorrente non ha depositato la relazione di notificazione ex art. 369 c.p.c.; per tale ragione la Corte non ha potuto controllare il rispetto del termine breve di impugnazione. Inoltre ha osservato che il ricorso per cassazione risultava notificato il 25/9/2024, quindi oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata. Non essendovi attività difensiva degli intimati, non è stata pronunciata condanna alle spese. È stata anche data atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato come base normativa dell'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate dai contribuenti colpiti dal sisma del dicembre 1990
il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata impedisce alla Corte di verificare la tempestività del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione all'ulteriore importo del contributo unificato
la mancata produzione della relazione di notificazione comporta impossibilità di controllo sulla decorrenza del termine breve
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando il ricorrente affermi che la sentenza impugnata gli è stata notificata e intenda quindi avvalersi del termine breve, deve depositare la relazione di notificazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; in difetto, il ricorso è improcedibile perché la Corte non può verificare la tempestività dell'impugnazione.
- L'improcedibilità consegue anche quando dagli atti risulti che il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata.
- La verifica della tempestività del ricorso per cassazione costituisce un controllo preliminare e assorbente rispetto all'esame dei motivi di ricorso.
- In assenza di costituzione dell'intimato, non vi è pronuncia sulle spese di lite.
- La declaratoria di improcedibilità non comporta automaticamente il versamento dell'ulteriore contributo unificato, dovendosi verificare la presenza dei presupposti di legge.
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