Cassazione Civile, Ordinanza n. 00567/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme corrispondenti agli interessi ulteriori asseritamente dovuti su un buono postale fruttifero sottoscritto nel 1987, serie Q/P. La controversia nasceva dal fatto che sul titolo era presente un timbro di modifica e i risparmiatori sostenevano che esso riguardasse solo il primo ventennio di fruttuosità, mentre per il periodo dal 21° al 30° anno avrebbero dovuto applicarsi interessi nella misura prevista per la precedente serie P, con conseguente affidamento incolpevole sulla diversa remunerazione. In cassazione hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.m. 13 giugno 1986 e degli artt. 1339 e 1374 c.c., oltre che vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto che il timbro di modifica riguardasse l'intero regime del titolo e non soltanto il primo periodo ventennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, inammissibile la censura nella parte in cui mirava a sovrapporre una propria lettura del contenuto del buono a quella accertata dal giudice di merito, secondo cui la tabella degli interessi stampata a tergo risultava chiaramente annullata dal timbro di modifica e l'appartenenza alla serie Q/P comportava l'applicazione della disciplina della serie Q, compreso il regime degli interessi. Dall'altro lato, ha ritenuto infondata la doglianza nel merito perché non è logicamente sostenibile combinare la disciplina della serie Q con quella della serie P per ricavare una diversa misura degli interessi; inoltre, la tutela dell'affidamento incolpevole non opera quando il titolo, tramite l'indicazione della serie effettiva e il timbro sostitutivo, richiami chiaramente la normativa applicabile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.m. 13 giugno 1986, artt. 5 e 6
La disciplina della serie Q si applica anche ai buoni della serie Q/P; il regime degli interessi va ricavato dalla normativa della serie effettiva indicata sul titolo.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l'inserzione automatica di condizioni conformi alla normativa applicabile, ma la Corte ne esclude l'utilità nel caso concreto perché il titolo richiama già la disciplina della serie Q/P.
Invocato per integrare il contenuto del rapporto, ma non consente di combinare discipline diverse in modo illogico rispetto alla serie del buono.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; la censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata.
L'interpretazione del titolo deve seguire i criteri letterale e dell'intenzione comune; non è consentito desumere una disciplina degli interessi risultante dalla combinazione di regole incompatibili.
Richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio per manifesta infondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi, quando sul titolo è indicata chiaramente la serie effettivamente applicabile e il timbro di modifica annulla la precedente tabella degli interessi, non è consentito isolare una parte del supporto documentale per far valere un regime remuneratorio diverso da quello corrispondente alla serie indicata.
- La pretesa creditoria fondata su una combinazione selettiva di discipline appartenenti a serie diverse del medesimo strumento non è compatibile con i canoni basilari dell'interpretazione contrattuale, che impongono di valorizzare lettera del titolo e volontà desumibile dal documento nel suo complesso.
- La tutela dell'affidamento incolpevole opera solo se il titolo non presenti elementi idonei a far percepire al sottoscrittore la disciplina realmente applicabile; essa non può essere invocata quando il documento, nel suo assetto complessivo, richiami espressamente la serie corretta e la relativa normativa.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che richieda una nuova lettura del contenuto documentale già compiuta dal giudice di merito, ove il ricorrente si limiti a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti e del titolo.
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