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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13804/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, giudicato con rito abbreviato e poi condannato in appello per detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata alla cessione a terzi, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/1990, sostenendo che la sostanza dovesse essere qualificata come detenuta per uso personale e non per spaccio; 2) manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorrente ha inoltre censurato, in sostanza, l'affermazione della destinazione allo spaccio e ha evocato l'idea che gli fosse stato impropriamente addossato un onere probatorio sull'uso personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non ammissibile perché riproponeva il medesimo tema già devoluto in appello e motivatamente respinto dalla sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva logicamente desunto la destinazione della sostanza alla cessione a terzi dal rinvenimento della bustina all'esterno della cella, dopo che l'imputato era stato visto gettarla fuori dalla finestra, e dalle stesse ammissioni dell'imputato, che aveva dichiarato di aver fatto da intermediario ricevendo una bustina da cedere ad altri. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti penali e alla commissione del fatto poco dopo l'inizio dell'espiazione di una pesante pena per omicidio, oltre che alla mancanza di segni di reale resipiscenza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice applicata alla detenzione di stupefacente ritenuta finalizzata alla cessione/spaccio; la Corte considera sufficiente una prova indiziaria rigorosa, univoca e certa della destinazione della sostanza.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    richiamato dal ricorrente per sostenere la detenzione per uso personale; la Corte esclude che le censure scalfiscano la motivazione che ha invece accertato la finalità di cessione.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di precedenti penali e di elementi negativi sulla personalità dell'imputato, purché il diniego sia sorretto da motivazione logica ed esaustiva.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    non è citato espressamente, ma il ragionamento probatorio valorizza un procedimento logico fondato su elementi indiziari univoci e certi; tuttavia, poiché non menzionato nel testo, non viene classificato ulteriormente.

  • art. 131-bis c.p.

    non citato.

Massime di principio

  • La destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale o alla cessione a terzi può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario, purché valutato con rigore e tali da consentire una inferenza univoca e certa mediante corrette massime di अनुभवienza.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo meramente congetturale le stesse deduzioni già respinte in appello: occorre confrontarsi con lo specifico ragionamento decisorio della sentenza impugnata e indicarne effettivamente il vizio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami, con motivazione non apparente, i precedenti penali dell'imputato, la prossimità del fatto a un'altra pesante condanna in esecuzione e l'assenza di segni di reale ravvedimento.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
  • La mera prospettazione di un uso personale dello stupefacente non basta a scardinare la decisione di merito se questa abbia già individuato elementi fattuali convergenti verso la finalità di spaccio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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