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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17792/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la confisca di una somma di denaro pari a euro 36.579,00 disposta nella sentenza di patteggiamento. Contestazione centrale: mancanza di nesso probatorio fra il denaro ed il reato contestato (illecita detenzione di stupefacenti), con conseguente violazione delle norme sulla confisca. Si deduce violazione di legge e difetto di motivazione rispetto all'applicazione dell'art. 240 c.p., dell'art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione) e dell'art. 73 comma 7-bis T.U. stupefacenti; il ricorrente aveva allegato e documentato la lecita provenienza delle somme (risparmi, vincite, ristori assicurativi) e chiedeva la restituzione del denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla confisca del denaro: ha annullato la sentenza impugnata soltanto nella parte che disponeva la confisca della somma e ha disposto il rinvio al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio in ordine alla confisca. La motivazione della sentenza di merito è stata considerata insufficiente e contraddittoria: il giudice di merito si è limitato a ritenere il denaro "profitto del reato" in ragione delle "modeste condizioni economiche" dell'imputato, senza specificare il nesso tra il denaro e il reato di mera detenzione (per il quale la confisca è ammissibile solo se ricorrono i presupposti dell'art. 240-bis c.p., ai sensi dell'art. 85-bis del T.U.). Per il resto la condanna pattizia è rimasta sostanzialmente impregiata, salvo la rinnovazione della valutazione sulla confisca.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di patteggiamento: utilizzata per giustificare l'applicazione della pena concordata; non esime il giudice dall'adeguata motivazione quando dispone misure accessorie come la confisca.

  • art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)

    Regola i reati relativi alle sostanze stupefacenti. La Corte ricorda che alcune disposizioni di confisca previste per la cessione (es. comma 7-bis) non sono direttamente applicabili al solo reato di detenzione senza cessione.

  • art. 73, comma 7-bis T.U. stupefacenti

    Prevede confisca per profitti del reato nelle ipotesi di cessione; la Corte segnala che tale norma non giustifica automaticamente la confisca del denaro in caso di mera detenzione, in assenza del necessario nesso.

  • art. 80, comma 2 T.U. stupefacenti

    Richiamato fra le norme relative al fatto di reato contestato (circostanze e sanzioni). Non è stato invece ritenuto idoneo, da solo, a sostenere la confisca del denaro senza ulteriore motivazione.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma generale sulla confisca obbligatoria o per equivalente per i reati patrimoniali: la Corte evidenzia che tale istituto non è applicabile automaticamente al denaro rinvenuto in relazione al reato di mera detenzione di stupefacenti, se non è dimostrato il legame con la cessione/profitto.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca per sproporzione (l'ablazione di beni che appaiono sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e alla situazione economica). La Corte afferma che per la confisca in caso di detenzione deve essere valorizzata questa norma (tramite l'art. 85-bis) e occorre una motivazione specifica sulla sproporzione; non sono sufficienti affermazioni generiche sulle "modeste condizioni economiche".

  • art. 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Rinvio operativo all'art. 240-bis c.p. per i reati di stupefacenti: la Corte chiarisce che la confisca del denaro nella ipotesi di mera detenzione può trovare base normativa solo attraverso questo rinvio e quindi richiede i relativi presupposti (e motivazione specifica).

  • art. 262 cod. proc. pen.

    Richiamato fra le norme indicate dal ricorrente (violazione di legge), segnalando questioni di legittimità formale/di motivazione; nella decisione la Corte non approfondisce un'interpretazione autonoma ma include il vizio di motivazione come fondamento dell'annullamento parziale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite alla motivazione necessario nei giudizi di cassazione circa l'esposizione dei motivi: la decisione osserva che il ricorso è stato illustrato nei limiti necessari per la motivazione in Cassazione.

Massime di principio

  • In caso di mera detenzione di sostanze stupefacenti la confisca del denaro rinvenuto non è automatica: è necessario dimostrare il nesso tra le somme e l'attività di spaccio o, in alternativa, applicare l'istituto della confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p. tramite art. 85-bis DPR 309/1990) con motivazione puntuale.
  • Il giudice che dispone la confisca deve fornire una motivazione concreta e specifica che spieghi perché il denaro costituisce profitto del reato o è sproporzionato rispetto ai redditi e alla condizione economica dell'imputato; valutazioni generiche sulle "modeste condizioni economiche" non sono sufficienti.
  • Le deduzioni e le prove documentali offerte dall'imputato circa la lecita provenienza delle somme (risparmi, vincite, risarcimenti, ecc.) devono essere esaminate e valutate nella motivazione: l'omissione di tale valutazione può comportare annullamento parziale con rinvio.
  • Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non esime il giudice dall'obbligo di motivare adeguatamente le misure accessorie come la confisca; dunque anche nelle sentenze di patteggiamento è necessario il rispetto delle regole di motivazione sostanziale.
  • Se la motivazione della confisca risulta insufficiente o contraddittoria, la Corte di Cassazione può annullare la disposizione limitatamente a quella misura e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame.

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