Cassazione Penale, Sentenza n. 47317/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte d'appello in sede di rinvio. Si censura: 1) l'erroneo giudizio di valenza tra circostanze dopo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art.416-bis, comma 1 c.p.; 2) il travisamento del dato processuale relativo all'aggravante del numero degli associati (art.74, comma 3, D.P.R. 309/90) che era stata già esclusa dal GUP; 3) la scorretta attribuzione di rilievo all'ipotesi autonoma di cui all'art.74, comma 1 (e comma 1-bis) D.P.R. 309/90, ritenuta non bilanciabile con le attenuanti generiche; 4) omissione di motivazione rispetto al compito affidato dalla sentenza rescindente, in particolare la necessità di considerare la rinuncia del ricorrente ai motivi di appello relativi alla responsabilità e di giustificare la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a taluni coimputati. Si deduce possibile reformatio in peius e inosservanza dell'art.597 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso quanto al profilo del trattamento sanzionatorio: ha ritenuto fondati i motivi e ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla determinazione della pena, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per una nuova valutazione. Il giudice del rinvio dovrà correggere il travisamento relativo all'aggravante numerica, non utilizzare impropriamente l'ipotesi autonoma dell'art.74 comma 1 come elemento di bilanciamento con le attenuanti generiche, valutare l'effetto della rinuncia ai motivi di appello sul trattamento sanzionatorio e motivare le ragioni della diversità di trattamento rispetto ai coimputati. Il pubblico ministero aveva chiesto l'annullamento con rinvio e la Corte ha disposto appunto l'annullamento con rinvio (non ha sostituito direttamente la pena).
Norme richiamate
La circostanza aggravante collegata alla finalità di agevolazione di una associazione di stampo mafioso è stata esclusa in relazione al ricorrente; la Corte ha rilevato che la sua esclusione imponeva correttezza nella rideterminazione della pena e impediva un successivo travisamento dei fatti che la ri-introducesse indirettamente.
art.74 D.P.R. 309/1990, comma 1
La Corte osserva che la fattispecie prevista dal comma 1 (condotte multiple / ipotesi autonoma) costituisce una figura autonoma e non è idonea a essere posta in giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
art.74 D.P.R. 309/1990, comma 1-bis
Richiamata come norma relativa a fattispecie autonome con riferimento all'operatività delle aggravanti per condotte multiple; la Cassazione ne esclude la compatibilità con il bilanciamento attenuanti/aggravanti.
art.74 D.P.R. 309/1990, comma 3
Aggravante per il numero degli associati: la Corte ha osservato che tale aggravante era stata già esclusa in primo grado e che il giudice del rinvio ha travisato il dato processuale reinserendola implicitamente nella determinazione della pena.
Principio di divieto di reformatio in pejus: la Corte ha ritenuto che la rideterminazione della pena non poteva peggiorare la posizione del ricorrente a seguito dell'eliminazione dell'aggravante e della precedente valutazione delle attenuanti.
art.619, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente la correzione di errori materiali nella sentenza di merito; richiamata nel contesto dell'analisi della sentenza rescindente riguardo a errori materiali nella indicazione delle aggravanti.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, il giudice del rinvio deve attenersi puntualmente alle indicazioni della sentenza rescindente e motivare ogni diversa valutazione.
- Se un'aggravante è stata espressamente esclusa in un giudizio precedente, il giudice di rinvio non può considerarla come elemento a favore di un aumento della pena senza motivazione chiara e senza rettificare l'errore materiale antecedente.
- Le figure autonome di reato (es. ipotesi di condotte multiple previste dall'art.74 DPR 309/90) non sono ordinarmente suscettibili di essere 'bilanciate' con le attenuanti generiche come se fossero meri elementi aggravanti; il loro utilizzo a fini di bilanciamento può costituire vizio di diritto.
- La rinuncia del ricorrente a taluni motivi di appello (in particolare relativi alla responsabilità per reati scopo) può e deve essere considerata nella rideterminazione della pena; il giudice deve spiegare come tale comportamento processuale influisce sul trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati.
- Il divieto di reformatio in pejus impone che, dopo l'eliminazione di un'aggravante, la pena non possa essere peggiorata per il solo effetto di un errato giudizio di valenza: eventuali riduzioni o modifiche devono essere chiaramente motivate.
- Se emergono carenze o contraddizioni nella motivazione del giudice di rinvio, la Cassazione può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per una nuova valutazione, anziché sostituirsi direttamente al giudice di merito.
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