Cassazione Civile, Ordinanza n. 09278/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un presunto creditore per far dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, di un atto di donazione con cui un debitore aveva trasferito un bene alla moglie. Il creditore allegava un proprio credito di Euro 266.000. I convenuti avevano eccepito, in primo grado e poi in appello, la mancata mediazione obbligatoria, la prescrizione quinquennale dell'azione e, per la donataria, l'asserita non necessarietà della sua presenza in giudizio; nel merito contestavano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, in particolare l'eventus damni e la scientia fraudis, sostenendo che la donazione era stata compiuta per regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi separati di fatto e che il patrimonio residuo del debitore sarebbe stato sufficiente a garantire il credito. Con il ricorso per cassazione venivano proposti quattro motivi: 1) improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assumendo che la lite avesse ad oggetto diritti reali; 2) errata valutazione della prescrizione, poiché l'atto era stato donato e trascritto nel novembre 2010 mentre la citazione era stata notificata solo nel novembre 2015; 3) erroneo riconoscimento dei presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria e mancata considerazione della capienza patrimoniale del debitore; 4) illegittima condanna della donataria alle spese, nonostante l'asserita mancanza di una sua responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'azione revocatoria ordinaria non rientra tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, non incidendo sulla titolarità o qualificazione di diritti reali ma solo rendendo inefficace l'atto dispositivo verso i creditori. Ha respinto il secondo motivo affermando che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la conoscenza legale dell'atto interruttivo da parte del debitore, che nel caso concreto si è realizzata con il perfezionamento della notifica (compiuta giacenza per il donante e rifiuto del plico per la donataria). Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti e delle prove, ricordando inoltre che, in tema di revocatoria, la nozione di credito è ampia e comprende anche il credito eventuale o litigioso, senza necessità di previo accertamento giudiziale. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la regola della soccombenza si applica anche alla donataria convenuta nel giudizio revocatorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
inefficacia ex art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria rende l'atto dispositivo inefficace nei confronti del creditore, senza incidere sulla validità dell'atto tra le parti.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010
procedura di mediazione obbligatoria
La Corte esclude che l'azione revocatoria ordinaria rientri tra le controversie per cui è richiesta la mediazione obbligatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
da distrarsi ... a favore dell’avv. Francesco Mundo
Le spese sono distratte in favore del difensore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria non è una controversia sulla titolarità o qualificazione di diritti reali, ma uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale; pertanto non è soggetta al previo esperimento della mediazione obbligatoria prevista per le liti in materia di diritti reali.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la conoscenza legale dell'atto interruttivo da parte del destinatario, non essendo necessaria la prova della conoscenza effettiva.
- In tema di revocatoria ordinaria, il concetto di credito va inteso in senso ampio e comprende anche il credito eventuale o litigioso; non occorre un previo accertamento giudiziale definitivo del credito per legittimare l'azione.
- La verifica dell'eventus damni e della scientia fraudis, una volta compiuta dal giudice di merito con apprezzamento delle prove, non è rinnovabile in cassazione se il motivo si risolve in una richiesta di riesame del fatto.
- Nel giudizio revocatorio, la soccombenza comporta la condanna alle spese anche per la donataria convenuta, quando questa abbia partecipato al giudizio come litisconsorte necessario o comunque come parte soccombente.
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