Cassazione Civile, Ordinanza n. 10914/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Lo straniero, soccorso in mare insieme ad altri connazionali, era stato trasferito in hotspot, identificato con rilievi fotodattiloscopici, condotto presso la Questura di Agrigento, dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto il decreto di respingimento, con contestuale decreto di trattenimento presso un CPR. Successivamente il Questore di Torino aveva chiesto la convalida del trattenimento, con provvedimento del Giudice di pace, e poi un secondo trattenimento era stato convalidato dal Tribunale dopo la proposizione della domanda di protezione internazionale. Nel ricorso si deduceva: 1) la violazione dell'art. 10, comma 4, e dell'art. 10-ter T.U. immigrazione e dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE, per mancata prova dell'avvenuta informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale; 2) la violazione degli stessi parametri e dell'art. 4 del Protocollo n. 4 CEDU, per la natura seriale del respingimento e l'asserita mancata valutazione individuale, con configurabilità di espulsione collettiva. Il secondo ricorso riproponeva sostanzialmente la censura sulla mancata informativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, reputando che la motivazione dei provvedimenti impugnati fosse standardizzata e non desse conto dell'assolvimento dell'obbligo di informativa previsto dall'art. 10-ter T.U.I. Ha affermato che tale informativa deve essere completa, effettiva e comprensibile, e che non basta una generica attestazione nel provvedimento se il foglio notizie e gli altri atti non documentano tempi, modalità, lingua, presenza di interprete o mediatore. Ha inoltre ribadito che il giudice della convalida del trattenimento deve rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto e che, nel caso concreto, il trattenimento non poteva più essere validamente prorogato. Per questo ha cassato senza rinvio entrambi i provvedimenti impugnati, dichiarando che il processo non poteva essere proseguito. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione ordinaria in ragione dell'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 10, comma 4, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato come disposizione in tema di respingimento e collegato all'obbligo informativo e al divieto di respingimento illegittimo ove manchi la corretta informazione sulla protezione internazionale.
art. 10-ter D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
"è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito"
Impone un'informativa completa ed effettiva a tutti gli stranieri condotti nei punti di crisi; l'obbligo sussiste anche se lo straniero non ha manifestato domanda di asilo, e non è sufficiente una generica attestazione se mancano riscontri su tempi, modalità, lingua e presenza di interprete o mediatore.
art. 8 direttiva 2013/32/UE
Richiamato quale parametro eurounitario a sostegno dell'obbligo di corretta informazione nella procedura di protezione internazionale.
art. 4 Protocollo n. 4 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione al divieto di espulsioni collettive e all'esigenza di un esame individuale; la Corte, accogliendo già sul diverso profilo dell'informativa, non sviluppa ulteriormente il motivo come autonoma ratio decisiva.
art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998
Interpretato in modo costituzionalmente orientato, consente al giudice della convalida del trattenimento di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto.
art. 5, par. 1, CEDU
Richiamato per affermare che la detenzione a fini di espulsione è compatibile con la Convenzione solo se la procedura è regolare.
art. 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE
Letto con le altre norme eurounitarie nel senso che il controllo giudiziario del trattenimento deve verificare d'ufficio le condizioni di legalità dell'atto.
art. 9, commi 3 e 5, direttiva 2013/33/UE
Utilizzato congiuntamente agli altri riferimenti UE per rafforzare l'obbligo del giudice di verificare la legalità del trattenimento.
art. 28, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 604/2013
Richiamato come parametro europeo del controllo giudiziale sul trattenimento del richiedente protezione internazionale.
artt. 6 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati per fondare un controllo giurisdizionale effettivo sulla legalità del trattenimento.
art. 117 Cost.
Usato come parametro di conformazione dell'interpretazione dell'art. 10-ter T.U.I. alla giurisprudenza CEDU.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Applicato per la cassazione senza rinvio, poiché il processo non può essere proseguito per sopravvenuta impossibilità di una valida proroga del trattenimento.
artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998
Richiamati per affermare l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Indicato come norma sulla liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione in cassazione o in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
Escluso che possa applicarsi nel senso di porre le spese a carico dello Stato quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nei procedimenti di respingimento e trattenimento dello straniero soccorso o rintracciato al confine, l'informativa sulla protezione internazionale deve essere effettiva, completa e comprensibile; non è sufficiente una formula generica nel provvedimento se gli atti non documentano concretamente tempi, modalità, lingua e assistenza linguistica.
- L'obbligo informativo sussiste anche quando lo straniero non abbia inizialmente manifestato la volontà di chiedere asilo: il silenzio o dichiarazioni incompatibili non rilevano se non risulta una previa informazione adeguata.
- Il giudice chiamato a convalidare il trattenimento deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità dell'atto presupposto e non può limitarsi a un controllo meramente formale, dovendo tener conto anche degli elementi desumibili dal fascicolo e dal contraddittorio.
- In materia di trattenimento del cittadino di Paese terzo, il controllo giurisdizionale sulla legalità deve essere effettivo e conforme al diritto dell'Unione e alla CEDU, con possibilità di rilievo d'ufficio delle condizioni di legittimità non osservate.
- Quando il trattenimento non sia validamente prorogabile perché i termini sono scaduti, la cassazione del provvedimento può avvenire senza rinvio, se il processo non è più proseguibile.
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