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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06740/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento del compenso per attività giudiziale prestata in favore di un istituto bancario in più procedimenti connessi: azione di responsabilità sociale contro ex amministratori e sindaci, difesa nel sequestro conservativo e nel relativo reclamo, nonché nel giudizio sulla declaratoria di inefficacia del sequestro. La banca ha proposto opposizione contestando la quantificazione del compenso, deducendo duplicazioni di voci, applicazione dei massimi tariffari invece dei minimi e indebita maggiorazione del 20% per pluralità di parti. Il tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, riducendo l'importo liquidato. La banca ha quindi proposto appello, dichiarato poi inammissibile dalla corte territoriale perché, in materia di liquidazione dei compensi dell'avvocato trattata con rito sommario ex D.Lgs. 150/2011, l'unico mezzo era il ricorso straordinario per cassazione. Nelle more, la banca aveva già notificato l'atto di appello al professionista; successivamente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., affidato a quattro motivi, mentre il professionista ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La Corte di cassazione ha esaminato d'ufficio la tempestività del ricorso principale e ha ritenuto che la notifica dell'atto di appello, effettuata dalla stessa banca, fosse equipollente alla notificazione del provvedimento impugnato ai fini del termine breve d'impugnazione; pertanto il ricorso per cassazione, notificato oltre 60 giorni da tale notifica, era tardivo e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, ritenendo decorso il termine breve di 60 giorni dalla notifica dell'atto di appello, che valeva come piena conoscenza legale del provvedimento. Di conseguenza la banca è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente, con ulteriore osservazione sulla sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È indicato come fondamento del ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza.

  • art. 326 c.p.c.

    La notifica della prima impugnazione è considerata equipollente alla notificazione del provvedimento ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso straordinario per cassazione doveva essere notificato entro il termine breve decorrente dalla notifica dell'atto di appello.

  • art. 14 D.Lgs. n. 150/2011

    Regola il rito delle controversie in materia di liquidazione dei compensi dell'avvocato e il relativo regime di impugnazione.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato per la forma del rito sommario nella controversia sui compensi professionali.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato dalla banca per introdurre l'appello contro l'ordinanza del tribunale.

  • art. 5 D.Lgs. n. 231/2002

    Usato per il riconoscimento degli interessi dal trentunesimo giorno successivo alla trasmissione o ricevimento delle parcelle fino al saldo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • D.M. n. 127/2004

    Normativa tariffaria richiamata nel merito per la liquidazione dei compensi e la maggiorazione del 20% per cause contro più parti.

Massime di principio

  • La notificazione della prima impugnazione proposta contro una decisione è equiparabile, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, alla notificazione del provvedimento stesso, perché rende certa la piena conoscenza legale della decisione.
  • Se una parte propone una prima impugnazione e successivamente intende proporre l'impugnazione corretta, quest'ultima deve rispettare il termine breve decorrente dalla notifica della prima impugnazione, salvo che il potere d'impugnare sia già consumato.
  • Nel contenzioso in materia di liquidazione dei compensi dell'avvocato disciplinato dal D.Lgs. 150/2011, la scelta del mezzo di impugnazione e la verifica della tempestività sono decisive e possono assorbire ogni questione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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