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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32218/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio contro la società utilizzatrice di locali in un centro commerciale per il pagamento di quote condominiali e spese promozionali previste dallo statuto consortile. La società ha opposto il decreto deducendo, tra l’altro, di non essere obbligata per uno dei due immobili perché non proprietaria ma solo utilizzatrice in leasing, di non dover rispondere delle spese riferite a un immobile di proprietà di un terzo, e che il consorzio non fosse legittimato a richiedere in nome proprio le spese condominiali, spettando tale pretesa al condominio. Il tribunale ha rigettato l’opposizione, ma la corte d’appello ha accolto parzialmente il gravame: ha escluso il difetto di legittimazione passiva della società, ma ha ritenuto che il consorzio non avesse legittimazione attiva a riscuotere in proprio gli oneri condominiali, revocando il decreto ingiuntivo e mantenendo solo la condanna per le spese promozionali. In cassazione il consorzio ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1364 c.c., falsa applicazione di varie clausole dello statuto e del regolamento immobiliare, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo la propria legittimazione ad agire per tutte le spese del consorzio e la corretta interpretazione della disciplina interna del centro commerciale.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sulla legittimazione attiva del consorzio né sull’interpretazione dello statuto e del regolamento, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, della copia notificata della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione, come richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha osservato che la parte ricorrente aveva dato atto della notificazione della sentenza, sicché era applicabile il termine breve ex art. 325 c.p.c. e gravava su di essa l’onere di produrre la relata; tale onere non è stato assolto. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, condannando il consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro ermeneutico violato; la Corte di merito aveva interpretato lo statuto non in modo meramente letterale, ma secondo la volontà complessiva dell’atto.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma di interpretazione del regolamento/statuto consortile.

  • art. 2 dello statuto consortile

    La ricorrente lo invocava per sostenere che al consorzio spettasse la gestione e la riscossione di tutte le spese del centro commerciale; la Corte d’appello aveva escluso che da tale disposizione derivasse il potere di riscuotere in proprio gli oneri condominiali.

  • art. 6 dello statuto del consorzio

    Disposizione interpretata dalla Corte d’appello nel senso di comprendere, tra i consorziati, non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali o personali di godimento.

  • artt. 1, 2, 23, 24 e 25 del regolamento immobiliare del consorzio

    Invocati dal ricorrente a sostegno della propria legittimazione ad agire per la riscossione delle spese.

  • artt. 14 e 21 del regolamento notarile del 9.7.1990

    Richiamati nel ricorso come ulteriori norme regolamentari asseritamente mal interpretate.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Invocato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La Corte ha applicato la norma nel senso che, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositarne copia autentica con la relata di notifica; in difetto, il ricorso è improcedibile.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per escluderne l’applicazione, poiché il ricorrente aveva ammesso la notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 325 c.p.c.

    Applicato quale termine breve di impugnazione, decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato nella giurisprudenza richiamata a sostegno della disciplina dell’improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato nella giurisprudenza citata quanto al deposito della relata da parte del controricorrente in ipotesi di eccezione di tardività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/disattesa del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente alleghi o risulti che la sentenza impugnata sia stata notificata, grava su di lui l’onere di depositarne, a pena di improcedibilità, copia autentica munita della relativa relata di notificazione entro il termine di legge.
  • L’omesso deposito della relata di notificazione non è sanato dalla mancata contestazione della controparte ed è rilevabile d’ufficio dalla Corte.
  • Se la sentenza impugnata è stata notificata, opera il termine breve di impugnazione; il ricorrente deve quindi verificare anche la tempestività del ricorso alla luce della data di notificazione.
  • L’interpretazione di uno statuto o regolamento consortile deve essere condotta non solo in base al dato letterale, ma alla luce della volontà complessiva dell’atto e della disciplina interna complessivamente considerata; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo non è stato scrutinato nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
  • L’improcedibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e può determinare l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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