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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37288/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 04/10/2021 che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia: la Corte d'Appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 4 L.110/75, derubricato la contestazione originaria da furto in abitazione a furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 c.p.) perché gli imputati si erano impossessati della porta di ingresso di una casa cantoniera e l'avevano scardinata e assicurata su un veicolo; aveva riconosciuto attenuanti equivalenti e, per Zecchillo, la recidiva, riducendo la pena a mesi 8 di reclusione e euro 400 di multa per ciascuno. I ricorrenti deducono: (i) per Campagna, che l'azione non sarebbe giunta a consumazione e andava qualificata come tentativo ex art. 56 c.p., poiché i poliziotti avrebbero sorpreso gli imputati mentre sistemavano la porta sul tetto dell'auto e non avrebbero mai conseguito il possesso della refurtiva; (ii) che non ricorre l'aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 c.p. (cosa esposta alla pubblica fede) perché la porta è parte dell'edificio e non sarebbe esposta per necessità alla pubblica fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui gli imputati avevano effettivamente asportato la porta (parte amovibile dell'edificio), erano riusciti ad impossessarsene e stavano assicurandola al veicolo al momento dell'intervento; la ricostruzione difensiva che li voleva sorpresi prima del conseguimento del possesso è stata ritenuta incompatibile con le risultanze (verbale di arresto richiamato in motivazione). Quanto all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la Corte ha confermato che una parte amovibile lasciata nella sua sede per necessità è suscettibile di appropriarsi mediante danneggiamento e che lo stato di disuso dell'immobile non esclude l'aggravante, richiamando precedente giurisprudenza. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/75

    La Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto da questa norma; la Cassazione non ha riformato tale accertamento

  • art. 624 c.p.

    Norma base del reato di furto, applicata dalla Corte di merito alla condotta di asportazione della porta

  • art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 c.p.

    La Corte ha ritenuto sussistere le aggravanti (n.2 violenza sulle cose e n.7 esposizione della cosa alla pubblica fede) perché la porta era amovibile e suscettibile di appropriazione; lo stato di disuso dell'immobile non esclude l'aggravante n.7

  • art. 56 c.p.

    Il motivo che chiedeva la riqualificazione in tentativo è stato ritenuto infondato: la valutazione di merito ha accertato il conseguimento, seppur momentaneo, della disponibilità della cosa, idoneo a configurare il furto consumato

  • Sez. U., n. 52117 del 17/07/2014 (giurisprudenza)

    Richiamata come principio in tema di consumazione e possesso momentaneo della res, confermando che il conseguimento anche temporaneo della disponibilità è elemento di consumazione

  • Sez. 5, n. 40036 del 18/06/2019 (Lunardi)

    Richiamata per affermare che il furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede sussiste anche quando la cosa è in un edificio pubblico in disuso, poiché la proprietà rimane dello Stato fino a regolare dismissione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'onere del versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione della misura a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per valutare colpa grave dei ricorrenti

Massime di principio

  • Per il furto consumato è sufficiente il conseguimento, anche se momentaneo, della disponibilità della cosa; il possesso transitorio della refurtiva escluso dal difensore deve essere valutato in concreto alla luce delle prove (es. verbali di arresto, osservazioni di polizia)
  • La sottrazione di una parte amovibile di un edificio (es. porta) può integrare il reato di furto aggravato se la cosa, pur lasciata nella sua sede per necessita, è suscettibile di appropriazione mediante azione violenta sulle cose
  • Lo stato di disuso di un immobile pubblico non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; la titolarità pubblica e la possibilità di appropriazione restano rilevanti fino a formale dismissione
  • La mera circostanza che l'intervento delle forze dell'ordine sia avvenuto durante l'azione non implica di per sé la configurabilità del tentativo: occorre accertare se il soggetto abbia già conseguito la disponibilità della cosa
  • In sede di Cassazione i ricorsi possono essere dichiarati manifestamente infondati quando la ricostruzione di fatto dei giudici di merito risulti coerente, dettagliata e fondata su documentazione processuale puntuale

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