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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25023/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa dopo una cartella relativa a IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2001, deducendo la nullità dell'intimazione e della precedente cartella e, in particolare, la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi. In cassazione ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando falsa applicazione dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e della l. n. 388/2000, sostenendo che la cartella era divenuta definitiva per giudicato nel 2010, che dopo tale data erano stati applicati ulteriori interessi, che vi sarebbe stato uno ius superveniens e che il quantum debeatur non fosse intellegibile. La Corte rileva però che la censura non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'interruzione/sospensione della prescrizione per effetto del contenzioso successivo sulla cartella e sull'atto ipotecario, e che, comunque, una volta intervenuto il giudicato sulla pretesa tributaria, opera il termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c.; inoltre, le ulteriori doglianze sono ritenute generiche, nuove o comunque prive di specificità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha osservato, da un lato, che il ricorso non censurava in modo adeguato la ratio decidendi della sentenza d'appello; dall'altro, che, essendo la pretesa tributaria cristallizzata in una sentenza passata in giudicato, il termine prescrizionale applicabile è quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. e non i termini brevi propri dell'azione tributaria. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze relative a ulteriori interessi, somme aggiuntive, ius superveniens e non intellegibilità del quantum debeatur per difetto di specificità e/o novità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria risulta definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato, la prescrizione non è più quella propria del singolo credito tributario o sanzionatorio, ma diventa applicabile il termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c., in quanto il titolo della pretesa è la sentenza stessa.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non investe la reale motivazione della decisione è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
  • Le doglianze che prospettano interessi ulteriori, somme aggiuntive, ius superveniens o indeterminatezza del quantum devono essere specifiche, autosufficienti e già trattate nei gradi di merito; in difetto, sono inammissibili.
  • La deduzione di una disciplina sopravvenuta richiede l'indicazione concreta della norma e del suo contenuto applicativo, non essendo sufficiente un riferimento meramente assertivo allo ius superveniens.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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