Cassazione Civile, Ordinanza n. 05002/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione una maggiore IRES ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994, ritenendo non superato il test di operatività e applicando la disciplina delle società non operative. La contribuente sosteneva che la sentenza d’appello fosse erronea perché non avrebbe valutato l’effettivo e concreto svolgimento di attività agricola, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto escludere la qualificazione come società di comodo indipendentemente dal test di operatività. Con il secondo motivo deduceva, in sostanza, omesso esame di un fatto decisivo, sempre identificato nell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa agricola. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze fattuali, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che il giudice del rinvio aveva correttamente applicato il precedente di cassazione del 2021, secondo cui per il 2006 le società agricole non erano automaticamente escluse dalla disciplina delle società di comodo e dovevano dimostrare oggettive situazioni straordinarie idonee a giustificare il mancato superamento del test, onere non assolto dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso e, nel dispositivo, ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del giudice di rinvio che aveva respinto l’appello della società, ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 30 L. n. 724/1994 al periodo d’imposta 2006 e l’insufficienza della prova offerta dalla contribuente circa la sussistenza di oggettive condizioni straordinarie. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, di una somma ulteriore ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e della somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724
Per l’anno d’imposta 2006 la disciplina delle società non operative si applica anche alle società agricole; non opera ancora un’esclusione automatica. La società deve provare l’esistenza di oggettive situazioni straordinarie che abbiano impedito il superamento del test di operatività.
art. 41-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Base del potere di liquidazione/accertamento della maggiore imposta conseguente al mancato superamento del test di operatività.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
È richiamata la proposta di definizione anticipata e il relativo contraddittorio in cassazione.
Giustifica la condanna della parte soccombente a una somma ulteriore in caso di ricorso ritenuto non meritevole.
Giustifica la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. 21 luglio 2021, n. 20807
Precedente vincolante nel caso concreto: per il 2006 le società agricole non erano automaticamente escluse dalla disciplina delle società di comodo e dovevano provare oggettive situazioni straordinarie.
Cass. Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente dedotto come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
- Quando una precedente pronuncia di cassazione abbia stabilito il quadro normativo applicabile nel giudizio di rinvio, il giudice del rinvio deve attenersi a quel principio e la parte che intenda censurarlo deve articolare doglianze che non si risolvano nella mera contestazione del merito.
- In tema di società non operative, per l’anno d’imposta 2006 le società agricole non beneficiano di un’esclusione automatica dalla disciplina: per sottrarsi all’applicazione della normativa devono dimostrare specifiche e oggettive situazioni straordinarie che abbiano impedito il superamento del test di operatività.
- L’effettivo svolgimento di un’attività d’impresa, da solo, non esclude automaticamente l’applicazione della disciplina delle società di comodo se la legge del periodo considerato richiede comunque il superamento del test di operatività o la prova di cause oggettive ostative.
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