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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04907/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una banca nei confronti di un fideiussore e di altri garanti, per il pagamento di un rilevante saldo passivo derivante da rapporti bancari della società garantita. Il fideiussore oppose il decreto deducendo che la garanzia, originariamente prestata per un importo inferiore, era stata successivamente aumentata solo in vista di una complessa operazione di risanamento e rifinanziamento della società debitrice, operazione che avrebbe dovuto essere subordinata all’effettiva erogazione del finanziamento; poiché tale condizione non si sarebbe avverata, la banca avrebbe potuto escutere solo la precedente garanzia. In un successivo giudizio lo stesso fideiussore chiese inoltre il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, assumendo di essere stato indotto a sottoscrivere l’aumento della fideiussione da pressioni e rassicurazioni non corrette di funzionari bancari circa l’imminente intervento finanziario. Dopo la riunione dei giudizi, il tribunale rigettò sia l’opposizione sia la domanda risarcitoria; in appello, uno dei gravami fu dichiarato inammissibile e l’altro rigettato. In cassazione il ricorrente denunciò: 1) violazione degli artt. 2774 e 2697 c.c., sostenendo che la corte d’appello avrebbe illegittimamente utilizzato prove raccolte in un diverso giudizio riunito, confondendo due cause con petita e causae petendi differenti e violando il riparto dell’onere probatorio; 2) nullità della sentenza per mancata ammissione di prove testimoniali decisive, deducendo la violazione degli artt. 244 e 356 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. La Corte di cassazione ha però ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale non aveva fondato il rigetto sull’uso improprio di prove di altro giudizio, ma sulla circostanza che le prove valorizzate non sorreggevano la tesi del ricorrente e che i capitoli di prova articolati erano generici e inammissibili. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i due motivi non censuravano la vera motivazione della sentenza d’appello: il primo presupponeva erroneamente che la corte territoriale avesse utilizzato prove di altro giudizio per decidere la causa, mentre la ratio era la ritenuta non decisività/irrilevanza di tali elementi e, soprattutto, l’inammissibilità per genericità dei capitoli di prova; il secondo si limitava a riproporre la doglianza sulla mancata ammissione delle prove senza confrontarsi con la motivazione effettiva della decisione. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente, condannandolo alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha verificato l’ammissibilità dei motivi di ricorso, rilevando che le censure non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non riferita alla motivazione effettiva della decisione.

  • art. 2774 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente nel primo motivo; la sentenza non ne sviluppa un’applicazione autonoma.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di ammissibilità della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto il motivo non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non affronta un problema autonomo di applicazione della norma, ma dichiara inammissibile la censura.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte non ravvisa una lesione processuale idonea a incidere sulla decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.

  • art. 335 c.p.c.

    Richiamato per la riunione degli appelli/cause in grado di appello.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato nel giudizio di merito per l’ordine di esibizione di documenti alla banca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a criticare una motivazione solo supposta o erroneamente ricostruita dal ricorrente.
  • La riunione di cause connesse non comporta di per sé una automatica commistione dei relativi materiali probatori: la censura deve misurarsi con l’effettivo percorso argomentativo del giudice di merito e con la specifica utilizzazione delle prove indicate in sentenza.
  • La deduzione di un vizio sulla prova testimoniale richiede la puntuale indicazione dei capitoli di prova e delle ragioni della loro decisività e ammissibilità; una mera riproposizione della doglianza è insufficiente.
  • La genericità dei capitoli di prova costituisce autonoma ragione di inammissibilità della richiesta istruttoria e legittima il giudice a non ammettere la prova orale.
  • In cassazione non basta invocare la violazione delle norme sull’onere della prova o sul diritto di difesa: occorre dimostrare che la decisione impugnata abbia effettivamente applicato in modo errato quelle regole al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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