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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03790/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione a un concordato preventivo con continuità aziendale presentato da una società debitrice poi fallita. Dopo istanze di fallimento di alcuni creditori e la domanda di concordato con riserva, la debitrice aveva depositato una proposta di concordato con continuità aziendale basata, in sintesi, su una ristrutturazione del business e sulla cessione di un credito a una società del medesimo gruppo. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il concordato e dichiarato il fallimento, ritenendo sussistente lo stato di insolvenza; la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo della proponente, evidenziando criticità sulla trasparenza degli assetti proprietari, sulla genericità del piano di continuità, sull’assenza di garanzie e sull’inesigibilità/non chiarezza del credito oggetto di cessione, nonché sulla mancata prova della regolarità fiscale e sulla perdurante mancata soddisfazione dei creditori istanti. In cassazione la società ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme sul concordato per avere il giudice di merito sindacato aspetti che, a suo dire, attenevano alla convenienza economica e non alla fattibilità giuridica o economica, oltre i limiti del controllo giudiziale; (2) violazione delle norme processuali per avere la Corte d’appello esaminato d’ufficio l’esigibilità del credito oggetto di cessione, questione che la ricorrente riteneva estranea ai motivi di reclamo; (3) violazione delle norme sul fallimento e sull’onere della prova, per asserita confusione tra stato di crisi e stato di insolvenza e per presunto sovvertimento dell’onere probatorio in tema di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il tribunale, nel vagliare l’ammissibilità del concordato, può sindacare anche la fattibilità economica del piano, limitatamente alla verifica di una manifesta inettitudine a conseguire gli obiettivi prefissati; ha inoltre escluso la ultrapetizione, perché l’esigibilità del credito era uno dei profili della concreta realizzabilità del piano devoluti al giudice del reclamo; infine ha ritenuto che la Corte d’appello non avesse invertito l’onere della prova sullo stato di insolvenza, ma avesse correttamente rilevato che le censure della reclamante erano generiche e non idonee a scalfire la motivazione di primo grado, valorizzando anche la mancata soddisfazione dei creditori istanti come conferma dell’incapacità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 r.d. 267/1942

    disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del tribunale in materia fallimentare; il reclamo devolve al giudice d’appello le questioni dedotte nei motivi impugnatori.

  • art. 5 r.d. 267/1942

    lo stato di insolvenza costituisce presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.

  • art. 160 r.d. 267/1942

    norma richiamata in tema di concordato preventivo e dei presupposti di ammissibilità della proposta.

  • art. 161 r.d. 267/1942

    disciplina la domanda di concordato con riserva, utilizzata dalla debitrice prima del deposito della proposta definitiva.

  • art. 162 r.d. 267/1942

    norma richiamata in relazione al vaglio di ammissibilità della proposta di concordato e alla sua eventuale inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare su questioni estranee al devolutum, salvo che si tratti di profili comunque compresi nell’oggetto dell’impugnazione.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per contestare la specificità dei motivi di reclamo e l’ambito del devolutum.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova dello stato di insolvenza non è stato invertito; la Corte ha rilevato piuttosto la genericità delle contestazioni della parte reclamante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge nei primi e terzi motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360bis c.p.c.

    richiamato dalla Corte per evidenziare la conformità della decisione alla giurisprudenza consolidata e l’inammissibilità delle censure che miravano a rimettere in discussione principi già stabiliti.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    base del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ammissibilità del concordato preventivo il tribunale può verificare direttamente la fattibilità del piano sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico; quanto a quest’ultimo controllo, il sindacato giudiziale è limitato alla verifica della manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi perseguiti, senza sconfinare nel giudizio di convenienza rimesso ai creditori.
  • Non integra ultrapetizione l’esame da parte del giudice del reclamo di profili che costituiscono elementi della concreta realizzabilità del piano concordatario, se tali profili sono logicamente compresi nel motivo di impugnazione devoluto al giudice.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale documentale e probatorio al fine di ottenere un diverso apprezzamento della fattibilità economica del piano o dello stato di insolvenza.
  • Ai fini dell’accertamento dell’insolvenza, non basta una contestazione generica della motivazione di merito: la parte che impugna deve fornire censure specifiche e idonee a contrastare la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione.
  • La mancata prova del pagamento dei creditori istanti e la stessa prospettazione, nella domanda di concordato, dell’incapacità della debitrice di adempiere regolarmente alle obbligazioni possono costituire elementi sufficienti per confermare lo stato di insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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