Sentenza n. 626/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Generale n. 198 del 9 ottobre 2025, con quale l’AREACOM ha aggiudicato alla Dussmann Service s.r.l. il lotto 1 della gara per l’affidamento del servizio di pulizia in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila; - della nota del 9 ottobre 2025, con la quale l’AREACOM ha comunicato alla società ricorrente il provvedimento di aggiudicazione n. 198 del 9 ottobre 2025; - del verbale unico della Commissione giudicatrice, in relazione alla seduta pubblica virtuale dell’1 ottobre 2024, rubricata “punteggi tecnici e apertura offerte economiche”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento dei danni sia mediante reintegrazione in forma specifica, con subentro nell’esecuzione del servizio e nel contratto di appalto, ove stipulato, sia mediante ristoro per equivalente monetario, nella misura da quantificare in corso di causa; oltre che per l’annullamento della nota del 6 novembre 2025, con la quale l’AREACOM, in riscontro all’istanza di accesso presentata dalla Team Service s.c. a r.l. in data 10 ottobre 2025, ha differito al 21 novembre 2025 il termine per l’accesso agli atti di gara; e per la conseguente condanna dell’AREACOM all’ostensione della documentazione richiesta dalla Team Service s.c. a r.l. con l’istanza di accesso del 10 ottobre 2025, in particolare, della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche della Dussmann Service s.r.l. e degli altri operatori economici che la precedono in graduatoria nonché dei verbali di tutte le sedute, pubbliche e riservate, degli atti e documenti concernenti il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della Dussmann Service s.r.l., ivi compresi la richiesta di giustificativi formulata dall’AREACOM, le giustificazioni e i chiarimenti resi dalla Dussmann Service s.r.l.; per quanto riguarda i cinque ricorsi per motivi aggiunti presentati dalla Team Service s.c. a r.l. in data 11 dicembre 2025, qualificati come istanze proposte ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo: - della comunicazione a mezzo piattaforma del 21 novembre 2025, con la quale l’AREACOM ha inoltrato alla società ricorrente “...il link per accedere all’area riservata dove è disponibile la documentazione richiesta, relativa alle offerte degli OO.EE. concorrenti...”, nella quale le offerte tecniche della Dussmann Service s.r.l., della Euro&Promos FM s.p.a., della C.M. Service s.r.l., del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti e della PFE s.p.a. sono state ostese in forma oscurata ed è stata omessa l’ostensione della documentazione afferente al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della Dussmann Service s.r.l.; - della determinazione - di estremi e contenuto ignoti - mediante la quale l’AREACOM ha stabilito di ostendere le offerte tecniche delle controinteressate in forma oscurata e di non ostendere la documentazione afferente al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; e per la condanna dell’AREACOM all’ostensione, in versione integrale, delle offerte tecniche degli operatori economici cha la precedono in classifica, richieste con l’istanza di accesso del 10 ottobre 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Team Service s.c. a r.l. in data 16 febbraio 2026: - della determinazione n. 7 del 13 gennaio 2026, con cui l’AREACOM, rettificando la classifica finale approvata con la determinazione n. 198 del 9 ottobre 2025, ha rideterminato la graduatoria e disposto l’aggiudicazione del lotto 1 in favore della C.M. Service s.r.l., nell’ambito della gara relativa al servizio di pulizia per le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, in favore dell’ASL n. 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 1 della gara per il servizio di pulizia alla prima classificata e successiva aggiudicazione, dopo l’esclusione di quest’ultima, alla terza classificata; impugnati anche il differimento e le limitazioni all’accesso agli atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, sesta classificata nel lotto 1 della procedura aperta indetta il 20 dicembre 2022 per il servizio di pulizia delle Aziende sanitarie abruzzesi, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto alla prima classificata, disposta in applicazione del vincolo di aggiudicazione della lex specialis. Con il primo motivo ha contestato l’autorizzazione all’esecuzione anticipata delle prestazioni, deducendo che non fossero state indicate le specifiche ragioni di urgenza richieste dall’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016. Con il secondo motivo ha lamentato la carenza o apparenza della motivazione sulla verifica di non anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, perché l’aggiudicazione richiamava il verbale del RUP senza illustrare autonomamente l’esito della verifica. Un terzo motivo riguardava il differimento dell’accesso, inizialmente fissato al 21 novembre 2025; con cinque motivi aggiunti proposti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. la ricorrente ha contestato l’oscuramento delle offerte tecniche e l’omessa ostensione degli atti della verifica di anomalia. Dopo l’esclusione dell’aggiudicataria originaria, la stazione appaltante ha rideterminato la graduatoria e aggiudicato il lotto alla terza classificata; con motivi aggiunti del 16 febbraio 2026 la ricorrente ha impugnato la nuova aggiudicazione riproponendo la censura sull’esecuzione anticipata. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4420 del 3 giugno 2026, aveva già accolto l’appello sulla tutela dell’accesso, ordinando l’ostensione delle offerte tecniche di tre concorrenti, ferma la verifica in contraddittorio di eventuali segreti tecnici o commerciali. A seguito dell’integrale ostensione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti del 16 febbraio 2026, in conseguenza della dichiarazione della ricorrente di non voler proseguire dopo l’integrale ostensione degli atti. Ai soli fini della regolazione delle spese ha esaminato il merito delle censure ancora rilevanti. Ha respinto come infondato il motivo sull’esecuzione anticipata: la gara, indetta prima del 30 giugno 2023 e soggetta al d.lgs. 50/2016, rientrava nella disciplina derogatoria temporanea dell’art. 8, comma 1, lett. a), d.l. 76/2020, che consentiva l’esecuzione urgente dei servizi nelle more della verifica dei requisiti senza necessità di accertare una specifica situazione di urgenza; peraltro, per il lotto in questione l’esecuzione anticipata non era stata attuata. Ha respinto anche la censura sulla motivazione della verifica di non anomalia: tale giudizio non richiede una motivazione specifica ed estesa e può essere motivato mediante rinvio alle giustificazioni dell’impresa; inoltre il verbale di verifica era stato trasmesso alla ricorrente e non era stato contestato nel merito. La ricorrente è risultata invece vittoriosa sulle censure di accesso del primo ricorso per motivi aggiunti, già definite dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4420/2026. Considerata la reciproca soccombenza, il TAR ha compensato le spese di lite, lasciando il contributo unificato a carico della ricorrente; le spese relative all’accesso erano già state regolate dal Consiglio di Stato.
Norme richiamate
Tale autorizzazione generale è stata correttamente adottata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, per come modificato dall’articolo 51, comma 1, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, (nella versione di testo vigente alla data di indizione della procedura in oggetto), il quale, in deroga al citato articolo 32, comma 8, dispone che nelle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indette in data anteriore al 30 giugno 2023, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.
Per le procedure disciplinate dal d.lgs. 50/2016 e indette prima del 30 giugno 2023, la disposizione derogatoria autorizza l’esecuzione urgente di servizi e forniture nelle more della verifica dei requisiti, senza che la stazione appaltante debba individuare una specifica condizione di urgenza.
art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016
In virtù di tale disposizione temporanea e derogatoria, l’AREACOM non era, perciò, tenuta a individuare la sussistenza di una particolare condizione di urgenza per autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, che, per quanto riguarda il lotto 1, non è stata mai attuata.
Nel regime derogatorio applicabile alla gara, l’esecuzione anticipata poteva essere autorizzata senza la dimostrazione di una particolare urgenza; nel caso concreto, inoltre, l’autorizzazione non fu attuata per il lotto 1.
art. 80 d.lgs. 50/2016
nelle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indette in data anteriore al 30 giugno 2023, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.
La verifica dei requisiti di cui all’art. 80 può essere ancora pendente quando, in base alla disciplina derogatoria temporanea, viene autorizzata l’esecuzione urgente del contratto.
Con cinque ricorsi per motivi aggiunti, proposti ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, la Team Service s.c. a r.l. ha domandato l’annullamento del provvedimento comunicatole in data 21 novembre 2025, con il quale l’AREACOM le ha negato l’ostensione degli atti del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della Dussmann Service s.r.l. e l’ostensione, in forma integrale, delle offerte tecniche della Dussmann Service s.r.l., della Euro&Promos FM s.p.a., della C.M. Service s.r.l., del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti e della PFE s.p.a.
La disposizione è stata utilizzata per proporre motivi aggiunti relativi alla contestazione delle determinazioni di accesso agli atti intervenute nel corso del giudizio.
In virtù della soccombenza reciproca delle parti, il Collegio ritiene, pertanto, che ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 92, comma 3, del codice di procedura civile, al quale l’articolo 26 del codice del processo amministrativo rinvia espressamente in punto di regolazione delle spese, per disporre la compensazione delle spese di lite relative a tutte le restanti censure (diverse da quelle relative all’accesso documentale, per le quali le spese di lite sono già state regolate in via definitiva dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 4420 del 3 giugno 2026), ad eccezione del contributo unificato, che resta a carico della parte ricorrente.
In presenza di soccombenza reciproca, il rinvio dell’art. 26 c.p.a. all’art. 92, comma 3, c.p.c. consente di compensare le spese; nel caso concreto il contributo unificato resta a carico della ricorrente.
In virtù della soccombenza reciproca delle parti, il Collegio ritiene, pertanto, che ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 92, comma 3, del codice di procedura civile, al quale l’articolo 26 del codice del processo amministrativo rinvia espressamente in punto di regolazione delle spese, per disporre la compensazione delle spese di lite relative a tutte le restanti censure (diverse da quelle relative all’accesso documentale, per le quali le spese di lite sono già state regolate in via definitiva dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 4420 del 3 giugno 2026), ad eccezione del contributo unificato, che resta a carico della parte ricorrente.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite, ferme le statuizioni già rese sulle spese relative all’accesso e il distinto addebito del contributo unificato alla ricorrente.
Massime di principio
- Per le procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 50/2016 e indette prima del 30 giugno 2023, la disciplina derogatoria temporanea dell’art. 8, comma 1, lett. a), d.l. 76/2020 consente l’esecuzione urgente di servizi e forniture nelle more della verifica dei requisiti senza che occorra accertare e indicare una specifica situazione di urgenza.
- Il giudizio positivo di non anomalia dell’offerta non richiede una motivazione specifica ed estesa e può essere adeguatamente motivato anche mediante rinvio alle giustificazioni presentate dall’operatore economico.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, sopravvenuta all’integrale ostensione degli atti richiesti, comporta l’improcedibilità delle domande per sopravvenuta carenza di interesse; il merito delle censure può essere esaminato ai soli fini della regolazione delle spese.
- La soccombenza reciproca può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 26 c.p.a. in relazione all’art. 92, comma 3, c.p.c., senza che ciò comporti automaticamente la compensazione del contributo unificato.
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