Cassazione Civile, Ordinanza n. 04597/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione nei confronti di un socio, titolare del 95% delle quote di una società poi fallita, maggiori utili accertati in capo alla società per l'anno d'imposta 2009. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra gli altri profili, il difetto di notifica dell'avviso, l'ammissibilità del ricorso ex art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la carenza di motivazione dell'atto notificato alla società e di quello emesso nei suoi confronti, nonché la violazione del divieto di doppia imposizione. Nei gradi di merito il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività. In Cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 8, comma 2, L. 890/1992, assumendo che la notifica non si fosse perfezionata per mancata osservanza della sequenza procedimentale e per mancata effettiva ricezione della CAD; (2) violazione dell'art. 8, comma 2, L. 890/1992 per mancanza, nella relata, delle ricerche compiute dal notificante in caso di irreperibilità; (3) violazione dell'art. 8, comma 2, L. 890/1992, sostenendo che la norma imporrebbe un ordine obbligatorio tra affissione alla porta e immissione nella cassetta; (4) violazione dell'art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973, ritenendo che la disciplina speciale tributaria dovesse prevalere e che i termini decorressero solo dalla concreta conoscibilità/effettiva conoscenza dell'atto; (5) violazione dell'art. 153 c.p.c. per il diniego della rimessione in termini, invocando come causa non imputabile l'assenza dall'abitazione per ragioni di salute.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: i primi e il terzo perché in parte nuovi, non risultando dedotti nei gradi di merito nei termini prospettati, e comunque infondati quanto alla pretesa necessità della ricezione effettiva della CAD e alla pretesa preferenza tra le modalità di avviso; il secondo per novità della censura e per difetto di autosufficienza, non essendo stata trascritta la relata di notifica. Ha inoltre rigettato il quarto motivo, affermando che la conoscibilità dell'atto va intesa come possibilità di conoscenza effettiva e non come conoscenza certa, e che la disciplina della notifica diretta a mezzo posta prevista per le agenzie fiscali si coordina con le regole generali senza fondare la tesi del ricorrente. Ha infine rigettato il quinto motivo, rilevando che la rimessione in termini presuppone la prova di un impedimento assoluto e non evitabile con diligenza, mentre la CTR aveva correttamente escluso tale prova limitandosi il contribuente a dedurre una difficoltà relativa. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese di lite e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di legittimità evocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
la notifica ex art. 140 non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa, ma richiede il meccanismo previsto dalla disciplina vigente e, secondo l'orientamento richiamato, la prova del perfezionamento non può fondarsi su un presupposto meno garantista di quello indicato dalle Sezioni Unite
art. 8, comma 2, L. 890/1992
le modalità di affissione alla porta o di immissione nella cassetta sono considerate alternative, senza un ordine di preferenza; la prova del perfezionamento può essere data secondo le regole della notifica postale
art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973
non è interpretato come norma che deroga in senso esclusivo alla disciplina della notifica postale; il suo contenuto va coordinato con la disciplina speciale della notifica diretta a mezzo posta delle agenzie fiscali
la rimessione in termini richiede la dimostrazione di un impedimento non imputabile, assoluto e oggettivo, non superabile con comportamento diligente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti
art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973
evocato anche per sostenere la decorrenza dei termini dalla ricezione dell'atto e la prevalenza rispetto alla disciplina generale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta censure di violazione di legge o profili fattuali non dedotti nei gradi di merito, a meno che risultino già trattati nella sentenza impugnata o specificamente riproposti in modo autosufficiente.
- Quando si deduce un vizio della notificazione, il ricorso deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza: la relata o gli atti rilevanti devono essere trascritti o comunque riprodotti nei passaggi essenziali, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La notifica a mezzo posta degli atti impositivi va valutata secondo la disciplina speciale applicabile e secondo l'orientamento delle Sezioni Unite: la protezione del destinatario è assicurata dal meccanismo della comunicazione di avvenuto deposito e dal decorso del termine previsto, non da una pretesa ricezione effettiva dell'avviso informativo in ogni caso.
- Le modalità di avviso previste dalla disciplina notificatoria alternativa non sono gerarchizzate, salvo espressa previsione normativa: affissione alla porta e immissione nella cassetta possono essere modalità equivalenti.
- La rimessione in termini presuppone una prova rigorosa di un impedimento assoluto, non imputabile e non superabile con l'ordinaria diligenza; non basta allegare una mera difficoltà o un disagio personale.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge.
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