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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39842/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di un imputato per tentato furto, applicando il giudizio di equivalenza tra l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e le aggravanti dell'esposizione a pubblica fede e della recidiva, e negando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. perché il fatto è stato ritenuto abituale alla luce dei numerosi precedenti specifici, di condanna e di polizia per furti. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudizio di abitualità si sarebbe fondato solo sui precedenti penali e di polizia, senza valorizzare l'esiguità del valore della merce; 2) erronea affermazione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede e della recidiva, deducendo che i beni erano stati prelevati dagli scaffali di un negozio self service dotato di videosorveglianza e sorvegliato dall'addetto alla vigilanza; 3) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, riproponendo censure di merito già esaminate e congruamente disattese dalla Corte territoriale. In particolare, il diniego dell'art. 131-bis è stato ritenuto corretto perché, ai fini dell'abitualità ostativa, è sufficiente che l'autore abbia commesso almeno due illeciti oltre quello oggetto del processo, anche successivamente al fatto. È stata inoltre ritenuta corretta la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, poiché la sorveglianza occasionale di un esercizio self service non equivale a una custodia continuativa idonea a escludere l'aggravante. Anche la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti sorretti da motivazione non illogica e completa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il comportamento è abituale; l'abitualità ricorre se l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello per cui si procede, anche successivamente al reato oggetto del processo.

  • art. 62, primo comma n. 4, c.p.

    Attenuante valorizzata nel giudizio di bilanciamento con le aggravanti e la recidiva, ma ritenuta equivalente dalle decisioni di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché siano indicati i necessari indici di valutazione negativa e la motivazione non sia illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato solo per la forma di enunciazione dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare censure già dedotte in appello o a prospettare una diversa lettura del merito.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la causa ostativa dell'abitualità sussiste quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre quello oggetto del giudizio; il giudice può valorizzare anche precedenti specifici di polizia e di condanna.
  • L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è configurabile quando il bene, pur collocato in un esercizio commerciale self service o comunque in luogo aperto al pubblico, non sia soggetto a una vigilanza costante, diretta e continuativa idonea a impedirne l'immediata sottrazione.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi valutabili; tale valutazione è discrezionale e censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
  • La recidiva può essere ritenuta quando i plurimi precedenti specifici e la complessiva condotta di vita rendano plausibile una maggiore capacità a delinquere, purché la motivazione dia conto dei presupposti concreti.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidivaOnere della prova

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