Cassazione Civile, Ordinanza n. 05425/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un dipendente, già riconosciuto giudizialmente come addetto di IV livello, dal Centro Raccolta di Mestre all’Ufficio Pesa di Mirano. Il lavoratore ha impugnato il trasferimento sostenendone l’illegittimità e chiedendo anche il risarcimento del danno; in primo grado il trasferimento era stato dichiarato illegittimo, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione e lo ha ritenuto legittimo, valorizzando l’esecuzione di una precedente sentenza provvisoriamente esecutiva e l’esistenza di ragioni organizzative. In cassazione il lavoratore ha proposto sei motivi: (1) violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 431 c.p.c., sostenendo che la riforma della sentenza di primo grado fosse irrilevante perché quella decisione era provvisoriamente esecutiva; (2) violazione dell’art. 2103 c.c., ultimo comma, e delle norme sulle prove, per mancanza di prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive e della indisponibilità di posti nel Comune di provenienza; (3) violazione del CCNL e omesso esame di un fatto decisivo, per mancata considerazione dell’asserita mancanza di motivazione e del preavviso di trenta giorni; (4) violazione dell’art. 2103, comma 4, c.c. perché la corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente la mancanza di un posto di IV livello presso il centro di Mestre; (5) ulteriore violazione dell’art. 2103 c.c. e delle norme processuali perché il lavoratore aveva comunque già acquisito il IV livello al momento del trasferimento; (6) omesso esame e violazione di norme processuali per avere la Corte d’appello posto a carico del lavoratore la prova della ritorsività, benché tale domanda non fosse stata proposta. La società, nel ricorso incidentale, ha contestato la mancata declaratoria di decadenza dall’impugnazione del trasferimento, sostenendo che la comunicazione sindacale non provava un’impugnazione valida e che mancava prova dell’iscrizione del lavoratore al sindacato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi incidentali sulla decadenza, affermando che la disciplina della decadenza dall’impugnazione del trasferimento può essere applicata in via analogica ai trasferimenti come ai licenziamenti e che l’organizzazione sindacale può impugnare il trasferimento per conto del lavoratore anche senza mandato formale. Ha poi rigettato i motivi principali ritenendo, da un lato, che le censure sul trasferimento mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e, dall’altro, che la Corte d’appello avesse congruamente accertato l’esistenza di ragioni organizzative legittimanti il trasferimento, posto in essere per eseguire una sentenza provvisoriamente esecutiva e in presenza di una posizione vacante di IV livello a Mirano e dell’assenza di analoghe posizioni a Mestre. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione sul CCNL non adeguatamente coltivata nei precedenti gradi; il sesto è stato ritenuto comunque non fondato perché criticava un’argomentazione superflua. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La legittimità del trasferimento va valutata alla luce delle ragioni tecniche, organizzative e produttive esistenti al momento del provvedimento; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito delle prove.
La provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che ciò impedisse di valutare la legittimità del trasferimento alla luce degli accertamenti della sentenza di appello.
Richiamato nel secondo motivo, in relazione al riparto dell’onere della prova sulla legittimità del trasferimento e sulle ragioni organizzative addotte dal datore.
Le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché miravano a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, salvo ipotesi non ricorrenti di uso di prove non dedotte o di disconoscimento delle prove legali.
art. 34 CCNL Federambienti
La censura relativa alla violazione della disposizione collettiva sul trasferimento è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata ed era nuova in cassazione.
Richiamato nei motivi sul preavviso e sulla ritorsività; la Corte ha osservato che non vi era una domanda di accertamento di comportamenti ritorsivi, sicché la censura colpiva un passaggio non decisivo della decisione.
art. 32, comma 4, lett. c), L. 183/2010
La disciplina decadenziale è stata ritenuta applicabile anche all’impugnazione del trasferimento, per analogia con il regime del licenziamento.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla prova dell’impugnazione e dell’intervento sindacale; la Corte ha ritenuto sufficiente la ricostruzione logica operata dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’impugnazione del trasferimento del lavoratore può essere proposta anche per il tramite dell’organizzazione sindacale che agisca in nome e per conto del dipendente, senza necessità di un mandato formale espresso, quando dagli elementi complessivi emerga la volontà di contestare il provvedimento.
- Le decadenze previste per l’impugnazione del licenziamento possono essere applicate in via analogica al trasferimento, in funzione di certezza dei rapporti e di tempestiva emersione del contenzioso.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove e delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei ristretti casi di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di disapplicazione delle prove legali.
- La legittimità del trasferimento ex art. 2103 c.c. va apprezzata con riguardo alle concrete ragioni organizzative esistenti al momento dell’adozione del provvedimento, e può essere riconosciuta quando il datore dimostri una effettiva esigenza organizzativa e l’assenza di una finalità ritorsiva.
- Le questioni nuove, non trattate nei precedenti gradi e non devolute specificamente al giudice di appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La doglianza che colpisce un argomento non decisivo o superfluo della motivazione non è idonea a determinare la cassazione della sentenza se la decisione di merito è sorretta da autonome rationes decidendi sufficienti.
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