Sentenza del 05/08/2024 n. 22132 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso con cui la società era stata intimata a pagare gli oneri conseguenti al ritardato versamento dell’accisa relativa a ottobre 2018: la sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del d.lgs. 471/1997 e l’indennità di mora del 6%, oltre agli interessi, prevista dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. 504/1995. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che indennità e sanzione non fossero cumulabili, considerando l’indennità di mora una misura sanzionatoria. L’Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l’indennità ha natura risarcitoria e può quindi aggiungersi alla sanzione. La contribuente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per Cassazione per questioni relative alla notifica, al deposito della sentenza e alla specificità dei motivi.
La decisione
La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente: ha ritenuto il ricorso procedibile, regolarmente notificato e sufficientemente specifico e ammissibile. Ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, affermando che l’indennità di mora prevista dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. 504/1995 ha natura risarcitoria e non sanzionatoria, e pertanto è cumulabile con la sanzione dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997 e con gli interessi. Poiché il ritardo nel pagamento delle accise di ottobre 2018 risultava accertato, la pretesa dell’Amministrazione era legittima. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso originario della società. Spese integralmente compensate tra le parti costituite nei giudizi di merito e in Cassazione; nessuna statuizione sulle spese per le società non costituite.
Norme richiamate
Art. 3, comma 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
la misura dell'indennità di mora, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, ha natura risarcitoria, in quanto tale cumulabile con la sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997
L’indennità di mora per il ritardato pagamento dell’accisa è un rimedio risarcitorio volto a ristorare il danno da ritardo, non una sanzione amministrativa. Può quindi essere richiesta insieme agli interessi e alla sanzione per tardivo versamento.
Art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
la misura dell'indennità di mora, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, ha natura risarcitoria, in quanto tale cumulabile con la sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997
La sanzione per il ritardato pagamento dell’accisa conserva la propria funzione afflittiva e si cumula con l’indennità di mora, che ha invece funzione risarcitoria: le due misure rispondono a finalità differenti.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice
La mancata produzione insieme al ricorso della relata di notifica della sentenza non determina improcedibilità se la documentazione è comunque nella disponibilità della Corte nei modi indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
l'adempimento dell'onere imposto dalla predetta disposizione, che deve essere valutato non in relazione al contenuto complessivo del ricorso, ma a quello dei singoli motivi d'impugnazione, implica la verifica se l'esame dell'atto o del documento non indicato specificamente risulti indispensabile ai fini della comprensione delle doglianze proposte dal ricorrente e dei relativi presupposti fattuali
L’onere di indicare gli atti e i documenti rilevanti va verificato con riferimento a ciascun motivo. L’omessa indicazione non comporta automaticamente inammissibilità se l’atto o il documento non è indispensabile per comprendere la censura e i suoi presupposti.
Art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
L'Agenzia ricorrente, dunque, nel formulare il motivo, ha assolto l'onere, a pena di inammissibilità dello stesso, non solo di esaminare il dettato delle norme di diritto di cui assume la violazione o falsa applicazione, ma anche di operare un raffronto tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, così da dimostrare come la prima si ponga in contrasto con il "ritenuto" consolidato orientamento giurisprudenziale
Per superare il filtro di ammissibilità, il ricorrente deve confrontare la regola applicata dalla sentenza impugnata con l’orientamento della Cassazione e spiegare il contrasto, non limitarsi a denunciare la violazione di legge.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso, pertanto, risulta specifico e, per esso l'unico motivo su cui lo stesso si fonda, conseguentemente, ammissibile ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, in relazione all'art. 360 bis, primo comma, n. 1 cod. proc. civ.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; nel caso deciso il requisito è stato rispettato perché l’Agenzia ha esposto la violazione denunciata e confrontato la decisione impugnata con l’orientamento di legittimità.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è stata invocata quale mezzo per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali sulle accise e sulle sanzioni; la Cassazione ha accolto la censura.
Massime di principio
- In caso di ritardato pagamento delle accise, l’indennità di mora prevista dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. 504/1995 è considerata risarcitoria e può essere cumulata con la sanzione per tardivo pagamento prevista dall’art. 13 del d.lgs. 471/1997 e con gli interessi.
- Per applicare gli oneri dovuti per il ritardo rileva che il pagamento dell’accisa sia avvenuto oltre il termine previsto; nel caso esaminato, il sequestro dei saldi del conto corrente non ha escluso la debenza degli importi conseguenti al ritardo.
- La mancata produzione della relata di notifica della sentenza insieme al ricorso per Cassazione non comporta necessariamente improcedibilità se la documentazione è comunque acquisita o disponibile alla Corte secondo le modalità riconosciute dalla giurisprudenza.
- Nel ricorso per Cassazione, la specificità del motivo e il rispetto del filtro dell’art. 360-bis c.p.c. richiedono di spiegare puntualmente il contrasto tra la decisione impugnata e l’orientamento di legittimità.
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