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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18116/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dall'attività professionale svolta da un avvocato in favore di una cliente che lamentava di essere stata illegittimamente estromessa da una successione di gestione/agenzia nel settore assicurativo. Il difensore aveva patrocinato dapprima una domanda volta ad accertare la continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. tra un primo agente e il subentrante, nonché l'illegittimità del licenziamento verbale della cliente e la sua reintegra con condanna alle retribuzioni maturate; i giudizi di merito e di legittimità relativi a tale pretesa erano stati respinti. Successivamente il professionista otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi residui. La cliente proponeva opposizione e, in via riconvenzionale, domandava il risarcimento dei danni per responsabilità professionale, sostenendo che il legale avesse colposamente instaurato e coltivato giudizi infondati, con danno pari alle spese legali da essa sostenute. Il Tribunale accoglieva solo in parte l'opposizione, riconoscendo dovuti i compensi per il giudizio di primo grado ma ritenendo che il difensore, alla luce degli esiti istruttori e della motivazione di rigetto in primo grado, avrebbe dovuto desistere dagli ulteriori giudizi. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva violazione degli artt. 2236 e 1176 c.c., sostenendo che: la prestazione dell'avvocato è obbligazione di mezzi e va valutata ex ante, non ex post; la tesi della continuità lavorativa tra i due soggetti era plausibile al momento dell'incarico, anche per la contestualità tra licenziamento e riassunzione; non vi sarebbe stata ragione per ritenere imperito l'aver assunto o proseguito la difesa; la giurisprudenza richiamata avrebbe comunque potuto sorreggere l'impostazione seguita. La controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva accolto solo parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo, riconoscendo la responsabilità professionale del difensore limitatamente ai giudizi successivi al primo grado e, correlativamente, il diritto ai compensi solo per l'attività di primo grado. La Corte ha osservato che, pur essendo la prestazione del difensore un'obbligazione di mezzi e dovendo il giudizio di diligenza essere compiuto ex ante, nel caso concreto la strategia processuale avrebbe dovuto includere, quanto meno in via subordinata, l'impugnativa del licenziamento del primo agente, perché la domanda fondata solo sulla continuità del rapporto con il subentrante era ex ante opinabile e non coerente con gli accertamenti di fatto emersi. Ha inoltre rilevato che l'eventuale incompatibilità soggettiva del difensore con l'incarico non giustifica l'esercizio imperito della difesa, ma semmai impone di non accettarlo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; la Corte ha anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La disciplina della continuità del rapporto di lavoro nel trasferimento d'azienda opera, secondo i diversi scenari richiamati, sia quando il licenziamento anteriore al trasferimento sia stato di fatto revocato per la prosecuzione del rapporto, sia quando il licenziamento illegittimo sia ancora precario e venga travolto dall'annullamento, con trasferimento del rapporto ripristinato al cessionario.

  • art. 2236 c.c.

    La norma è invocata dal ricorrente per sostenere che la responsabilità del professionista richieda, nei casi di particolare difficoltà, colpa grave; la Corte però conferma la valutazione di diligenza professionale negativa compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza del professionista va valutata ex ante, tenendo conto delle circostanze conosciute o conoscibili al momento dell'assunzione e della conduzione dell'incarico, non del solo esito sfavorevole della lite.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della motivazione nel termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La responsabilità dell'avvocato per scelta processuale non si valuta in base al solo esito negativo della causa, ma ex ante, sulla base della ragionevolezza della strategia difensiva al momento in cui fu adottata.
  • L'obbligazione professionale del difensore è un'obbligazione di mezzi: ciò non esclude la colpa quando la linea difensiva sia originariamente incompleta o incoerente rispetto ai fatti accertabili e alla giurisprudenza prevedibile.
  • Quando la domanda giudiziale si fonda su una tesi principale opinabile, il difensore deve considerare e, se del caso, formulare in via subordinata le diverse possibili ricostruzioni fattuali e giuridiche emerse dagli accertamenti di merito.
  • L'eventuale incompatibilità del professionista a patrocinare una determinata posizione non legittima un patrocinio inadeguato: costituisce, semmai, ragione per rifiutare l'incarico o rinunciarvi.
  • Nel contesto del trasferimento d'azienda e delle vicende di licenziamento anteriori al subentro, la corretta impostazione processuale deve confrontarsi con tutte le possibili ricadute dell'art. 2112 c.c. e con la tenuta probatoria della continuità del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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