Cassazione Civile, Ordinanza n. 15762/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto di un’autovettura nuova presso una concessionaria, che aveva affidato a un’agenzia privata la pratica di immatricolazione. Dopo che il veicolo era stato circolato per anni, un controllo dei Carabinieri aveva portato a un collaudo, nel quale era emerso che la procedura non era stata perfezionata perché non risultavano depositati nei termini la carta di circolazione e il certificato di conformità. La Motorizzazione aveva quindi disposto il ritiro delle targhe; solo nel corso del procedimento d’urgenza l’agenzia aveva provveduto alla re-immatricolazione. L’attrice chiedeva il risarcimento per mancato uso del veicolo, disagio per la re-immatricolazione e patema d’animo. In appello il Ministero aveva ottenuto il rigetto della domanda nei suoi confronti, mentre era stata confermata la condanna degli altri convenuti. In cassazione l’originaria attrice deduceva, con due motivi, l’erronea esclusione della responsabilità della pubblica amministrazione e della Motorizzazione, lamentando violazione delle norme sullo Sportello Telematico dell’Automobilista, della tutela dell’affidamento e della responsabilità da contatto sociale, nonché omesso esame di un fatto decisivo e erronea valutazione delle prove in ordine alla richiesta di ritiro delle targhe.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i due motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che il controllo sugli sportelli telematici dell’automobilista è effettivamente previsto a tutela del cittadino, ma ha evidenziato che la sentenza impugnata non aveva escluso in astratto il potere di controllo dell’ufficio periferico, bensì aveva accertato in fatto che non fosse provata una sua responsabilità, poiché dalla documentazione risultava la richiesta alle forze dell’ordine di procedere al ritiro delle targhe. Ha inoltre precisato che non esiste una norma che imponga alla Motorizzazione di avvertire il proprietario dell’esito negativo della pratica di immatricolazione e che la scelta di adottare o meno provvedimenti nei confronti dell’agenzia rientra nella discrezionalità della P.A., sottratta al sindacato del giudice ordinario. Quanto alla costituzione dell’agenzia con "memoria di costituzione e risposta", la Corte ha osservato che essa era tardiva e comunque priva dei requisiti per essere considerata controricorso o ricorso incidentale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza statuizione sulle spese per difetto di rituale costituzione della controparte, e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Indica il rimedio cautelare che aveva preceduto il giudizio di merito e che aveva consentito la re-immatricolazione del veicolo nel corso del procedimento.
Viene richiamato per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio
La Corte esclude il vizio motivazionale perché il fatto dedotto era stato comunque considerato e l’accertamento di merito non era sindacabile.
termine di cui all’art. 370 c.p.c.
La memoria della resistente è stata ritenuta tardiva rispetto al termine per il controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella gestione della pratica di immatricolazione.
art. 2 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a fondamento della tutela dell’affidamento e dei diritti inviolabili.
È indicata come fonte istitutiva dello Sportello Telematico dell’Automobilista.
La Corte ne valorizza l’art. 3, comma 2, che attribuisce agli uffici periferici il controllo sul corretto funzionamento degli sportelli STA.
È menzionato solo per aggiornamento normativo dell’istituto STA, senza rilievo decisivo sulla controversia.
È invocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del Ministero per il fatto dell’agenzia o dei soggetti operanti nell’ambito STA.
È richiamato quale base della domanda risarcitoria per fatto illecito.
È menzionato nel motivo di appello del Ministero in relazione alla liquidazione equitativa del danno, ma tale censura è stata assorbita dal giudice d’appello.
Massime di principio
- Il controllo pubblico sugli sportelli telematici dell’automobilista è previsto a tutela dell’utenza, ma la responsabilità dell’amministrazione non può essere affermata in astratto: occorre dimostrare in concreto la violazione di uno specifico dovere e il nesso causale con il danno.
- In mancanza di una previsione normativa espressa, non può essere imposto all’ufficio periferico della Motorizzazione l’obbligo di avvisare il proprietario dell’esito negativo della pratica di immatricolazione, specie quando non vi sia un contatto diretto tra ufficio e cittadino.
- Le scelte dell’amministrazione sull’adozione di provvedimenti sanzionatori o repressivi nei confronti dell’agenzia incaricata della pratica rientrano nella discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili dal giudice ordinario.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando la sentenza impugnata abbia comunque preso in considerazione il fatto storico decisivo e la censura miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- La costituzione in cassazione mediante memoria tardiva, priva dei requisiti di tempo, forma e contenuto del controricorso o del ricorso incidentale, è inammissibile e non produce gli effetti processuali propri di tali atti.
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