Cassazione Penale, Sentenza n. 34928/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per i reati di falso (capi C e D), denunciando violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Le censure riguardano in particolare: (i) l'erronea interpretazione della documentazione di gara e la mancata valutazione delle deduzioni difensive sulla natura accessoria della formazione e sulla prevalenza dell'interesse pubblico conseguito con i filmati; (ii) l'omessa considerazione delle prove testimoniali e documentali che attesterebbero l'esecuzione integrale o parziale delle prestazioni; (iii) la mancata valutazione delle cause di forza maggiore (impegni derivanti dall'Expo 2015) e della facoltatività della partecipazione degli agenti; (iv) la carenza di argomentazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per il reato di falso, nonostante l'affermazione apodittica dei giudici di merito circa la consapevolezza del Barbato. Inoltre si censura il rinvio meramente formale alla motivazione di primo grado senza un confronto analitico con i motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la motivazione della Corte d'appello come "apparente" e insufficiente rispetto al canone del "oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.), poiché la decisione d'appello non ha svolto una valutazione critica e puntuale delle specifiche deduzioni difensive e degli elementi probatori, si è limitata ad affermazioni apodittiche e a un inaccettabile utilizzo di indizi non univoci. Conseguentemente la Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato nella parte relativa ai capi C) e D) e rinviando la causa alla Corte d'appello per un nuovo esame motivato (rimodulazione della decisione e verifica puntuale dell'elemento soggettivo, delle prove e delle deduzioni difensive). Si precisa che le pronunce relative ai capi A) e B) non erano state impugnate e sono passate in giudicato.
Norme richiamate
art. 356, art. 476, art. 479, art. 355
Gli articoli richiamati disciplinano i delitti di falso in atti pubblici (476 e 479) e norme correlate; l'art. 355 è richiamato in relazione alla prescrizione. La Corte valuta se la condotta e l'elemento soggettivo (dolo) siano provati oltre ogni ragionevole dubbio
L'art. 533 c.p.p. richiama il criterio dell'accertamento penale "oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte utilizza questo parametro per giudicare l'adeguatezza della prova indiziaria e della motivazione
Riferimento alla prevalenza del bando di gara rispetto al capitolato speciale e alla funzione integrativa del capitolato; la difesa aveva richiamato tale norma per sostenere che il capitolato non potesse modificare le regole del bando
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a fornire una motivazione propria, analitica e dialogica: non può limitarsi a rinviare o ripetere la motivazione di primo grado senza confrontarsi punto per punto con le censure di parte.
- La prova indiziaria deve superare il vaglio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio": indizi vaghi, contraddittori o meramente possibilistici non sono sufficienti a fondare una condanna penale.
- Quando la difesa produce elementi che possono spiegare ritardi o mancate esecuzioni (es. cause di forza maggiore, natura accessoria della prestazione, atti pubblici che non prescrivono dettagli sulle ore), il giudice deve valutare e motivare specificamente il rigetto di tali argomentazioni.
- L'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo vs colpa) richiede motivazione dettagliata: l'affermazione apodittica della consapevolezza dell'imputato senza richiamo a elementi concreti non è sufficiente.
- Nelle controversie che coinvolgono l'interpretazione di atti di gara (bando, disciplinare, capitolato), il giudice deve chiarire la gerarchia normativa e l'effetto integrativo/interpretativo degli atti amministrativi, tenendo conto anche delle consolidate indicazioni delle autorità amministrative (es. ANAC).
- Se la motivazione è ritenuta apparente o insufficiente, la Cassazione annulla e di norma rinvia per un nuovo esame di merito, non per correggere in sostanza la valutazione probatoria.
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