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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14651/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva riformato la decisione di primo grado, annullando l'atto impositivo emesso per il recupero di maggiore IRPEF su una plusvalenza derivante dalla vendita di un appezzamento di terreno e di un'unità abitativa. La CTR aveva ritenuto che i beni, pur insistendo in area edificabile, non fossero di fatto edificabili per ragioni geologiche e che l'Ufficio avesse aderito acriticamente al valore dichiarato in compravendita senza valutare il reale valore degli immobili. Nel ricorso, l'Amministrazione ha denunciato violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 67 e 68 TUIR e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse travisato la fattispecie, confondendo un accertamento di plusvalenza tassabile, calcolata sul prezzo dichiarato nel contratto e sui costi rivalutati, con una rettifica del valore dei cespiti trasferiti; ha inoltre invocato il principio per cui la plusvalenza si determina sulla differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto, salvo che il corrispettivo dichiarato sia inattendibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per le plusvalenze immobiliari tassabili ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR, il momento rilevante è quello del corrispettivo percepito e che, in assenza di elementi che rendano inattendibili le dichiarazioni contrattuali, l'Ufficio può fare riferimento al prezzo dichiarato nell'atto di compravendita. Ha quindi censurato la CTR per avere imposto all'Amministrazione un diverso criterio di accertamento, estraneo alla disciplina della plusvalenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente come norma violata, senza una specifica analisi autonoma della Corte sul suo contenuto.

  • art. 67 d.P.R. n. 917/1986

    le plusvalenze immobiliari sono imponibili secondo la disciplina ivi prevista.

  • art. 68 d.P.R. n. 917/1986

    la plusvalenza si determina come differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto; il corrispettivo, di regola, è quello dichiarato dal contribuente salvo ragioni per dubitarne.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice deve decidere sulla base delle prove acquisite agli atti.

Massime di principio

  • Le plusvalenze immobiliari imponibili vanno determinate, di regola, secondo il criterio di cassa, assumendo rilievo il corrispettivo effettivamente percepito al momento della cessione.
  • In tema di tassazione della plusvalenza, l'Amministrazione può fare affidamento sul prezzo dichiarato nell'atto di compravendita, salvo che emergano elementi concreti di inattendibilità delle dichiarazioni contrattuali.
  • Non è corretto sovrapporre l'accertamento della plusvalenza tassabile alla rettifica del valore del bene trasferito: si tratta di operazioni e presupposti diversi.
  • Il giudice tributario non può sostituire al criterio normativo di determinazione della plusvalenza un diverso calcolo fondato su valutazioni estranee alla disciplina applicabile, in assenza di specifici elementi che mettano in dubbio il dato dichiarato dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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