Cassazione Civile, Ordinanza n. 20417/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte obbligata)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione, da parte del giudice della divisione, del compenso e delle spese in favore del notaio delegato alla vendita di un immobile compreso nella massa divisoria. Il debitore/opponente contestava che il professionista avesse ottenuto una duplicazione di compensi per la medesima attività svolta nella fase tra conferimento dell'incarico e redazione dell'avviso di vendita: da un lato applicando una tariffa percentuale prevista da un decreto ministeriale già abrogato al momento della domanda di liquidazione, dall'altro applicando il compenso fisso introdotto dal decreto successivo. Contestava inoltre la liquidazione di un ulteriore compenso per la fase di distribuzione, sostenendo che la distribuzione del ricavato non fosse ancora avvenuta e che quindi quella voce non fosse esigibile. In via subordinata erano stati dedotti anche falsa applicazione della precedente tariffa e vizio motivazionale sulla prima voce di compenso. La Corte accoglie il primo motivo: afferma che, al momento della richiesta di liquidazione, la disciplina tariffaria previgente era già stata abrogata e non poteva essere usata per remunerare attività concluse sotto la vigenza della nuova disciplina; la prestazione dell'ausiliario va considerata unitaria e non frazionabile in modo da cumulare due sistemi tariffari per la stessa fase. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. Viene invece respinto il motivo relativo alla fase di distribuzione, perché la redazione del progetto di distribuzione rientra comunque nelle attività connesse a tale fase, anche se la materiale distribuzione del ricavato non sia ancora avvenuta. La Cassazione cassa l'ordinanza impugnata limitatamente alla voce tariffaria duplicata e, decidendo nel merito, ridetermina il compenso complessivo del notaio in misura inferiore, confermando la compensazione delle spese del giudizio di opposizione e ponendo quelle di legittimità a carico del professionista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo e rigettando il quarto. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Velletri nella parte relativa alla liquidazione del compenso e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato quanto spettante al notaio in euro 1.634,21 per spese e euro 2.500,00 per compensi, per un totale di euro 4.134,21. Ha confermato la compensazione delle spese del giudizio di opposizione e ha condannato il notaio resistente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del sistema di liquidazione dei compensi e delle spese dell'ausiliario del giudice
art. 179-bis disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma che disciplina il compenso del notaio delegato alle operazioni di vendita
art. 4 D.M. n. 227/2005
viene interpretato come disposizione che abroga, dal 10.3.2016, il precedente D.M. n. 313/1999
art. 2 D.M. n. 313/1999
comma 1, lett. a), n. 1; comma 2
il previgente sistema tariffario non può essere applicato quando al momento della liquidazione è già intervenuta l'abrogazione; l'onorario era dovuto una sola volta
art. 2 D.M. n. 227/2005
comma 1, lett. a), nn. 1 e 4; comma 3
prevede compensi fissi per le attività della fase iniziale e per la fase di distribuzione; la possibilità di aumento o riduzione conferma l'unitarietà della prestazione del delegato
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura motivazionale, poi assorbita
non espressamente indicato dal ricorrente, ma il motivo è qualificato come doglianza per violazione di legge
indicato come base del rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione
indicato come disciplina del rito dell'opposizione al decreto di liquidazione
Massime di principio
- Quando la liquidazione del compenso di un ausiliario del giudice avviene dopo il mutamento della disciplina tariffaria, si applica la normativa vigente al momento della liquidazione e della conclusione della prestazione, non quella già abrogata, salvo diversa previsione espressa.
- La prestazione dell'ausiliario va considerata unitaria ai fini della liquidazione del compenso: la stessa fase non può essere remunerata due volte attingendo a sistemi tariffari diversi per il solo fatto che parte delle attività sia stata svolta prima e parte dopo il cambio normativo.
- La possibilità di riduzione o aumento del compenso entro margini predeterminati conferma che il legislatore disciplina il compenso come unità funzionale complessiva, non come somma di micro-prestazioni autonomamente duplicabili.
- La voce di compenso relativa alla fase di distribuzione può essere riconosciuta anche quando la materiale distribuzione del ricavato non sia ancora avvenuta, se il professionista abbia comunque svolto attività funzionali e proprie di quella fase, come la redazione del progetto di distribuzione.
- In sede di legittimità, quando il fatto decisivo è già accertato e non servono ulteriori verifiche, la Corte può cassare la decisione impugnata e rideterminare direttamente il quantum dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20290/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20292/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20293/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20294/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20296/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →