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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23290/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva imposte di registro, catastale e ipotecarie in misura proporzionale, in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale che aveva disposto il trasferimento della proprietà di un immobile dalla società promittente venditrice a favore di più promissari acquirenti. La società contribuente impugnava l'avviso e la CTR accoglieva l'appello ritenendo dovuta l'imposta in misura fissa per l'assoggettamento della vendita a IVA. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sui motivi aggiunti, sostenendo che la CTR avesse deciso su una questione non dedotta nel ricorso introduttivo, ma sollevata solo con una memoria tardiva oltre il termine di 60 giorni; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe pronunciato su una contestazione inammissibile; 3) in via subordinata, erronea applicazione della disciplina di alternatività IVA/registro, assumendo che la sentenza trascritta non si limitasse al trasferimento del bene ma contenesse anche una condanna risarcitoria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ritenendo che nel processo tributario i motivi di impugnazione dell'atto fiscale debbano essere specificamente dedotti nel ricorso introduttivo e possano essere ampliati solo nei limiti rigorosi dell'art. 24 del d.lgs. 546/1992, cioè a seguito del deposito di documenti non conosciuti. Ha rilevato che la questione dell'applicazione dell'imposta in misura fissa e del principio di alternatività tra IVA e registro non era contenuta nel ricorso originario, ma solo in una memoria successiva, senza che fosse allegato il presupposto del deposito di nuovi documenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione anche per le spese. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    L'integrazione dei motivi di ricorso è ammessa solo entro 60 giorni dalla notizia del deposito di documenti non conosciuti o disposti dalla কমিশione; non può essere usata per introdurre una nuova causa petendi o per aggirare i termini decadenziali.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Gli scritti difensivi depositabili fino a dieci giorni prima dell'udienza hanno funzione meramente difensiva e non possono sostituire i motivi aggiunti previsti dall'art. 24.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su questioni o domande non ritualmente introdotte nel processo.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà, poi assorbito.

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    Richiamato nel terzo motivo per la qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    Richiamato nel terzo motivo, assorbito.

  • art. 40 d.P.R. 131/1986

    La disciplina dell'alternatività tra IVA e imposta di registro non può essere invocata se la relativa questione non è stata ritualmente proposta nel ricorso introduttivo.

  • art. 18 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal primo motivo per la disciplina del contenuto del ricorso introduttivo nel processo tributario.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal primo motivo per i termini e le modalità di impugnazione dell'atto tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per cassazione in relazione alla denunciata violazione di legge nel terzo motivo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la regolare instaurazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il contribuente deve dedurre nel ricorso introduttivo tutti i vizi dell'atto impugnato che intende far valere; non è consentito introdurre successivamente una nuova causa petendi mediante memoria difensiva ordinaria.
  • I motivi aggiunti sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dall'art. 24 d.lgs. 546/1992, cioè in replica al deposito di documenti non conosciuti: altrimenti l'integrazione delle censure è inammissibile.
  • Una questione sollevata solo in sede extragiudiziale o in atti diversi dal ricorso introduttivo non rileva ai fini dell'ammissibilità delle doglianze nel processo tributario.
  • Quando il giudice di merito decide su una censura non ritualmente introdotta, la decisione è viziata per ultrapetizione o per pronuncia su domanda non proposta, con conseguente cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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