Cassazione Civile, Ordinanza n. 22934/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso di contributi consortili di bonifica pagati per gli anni dal 2007 al 2017. I contribuenti avevano impugnato il diniego di rimborso e i giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che il presupposto della contribuzione fosse il beneficio fondiario diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica, che non bastasse la mera inclusione del fondo nel comprensorio e che l'onere della prova gravasse sul consorzio; inoltre avevano ritenuto non fondata l'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti esattoriali, assumendo la nullità degli atti di riscossione per carenza del potere di iscrivere a ruolo dopo l'abrogazione dell'art. 21 r.d. 215/1933. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 21 r.d. 215/1933, dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 46/1999 e dell'art. 14, comma 14-ter, l. 246/2005, sostenendo che l'iscrizione a ruolo dei contributi di bonifica continua a trovare fondamento nell'art. 17, comma 3, d.lgs. 46/1999 e che quindi gli atti esattoriali erano validi e, non essendo stati impugnati, la domanda di rimborso era inammissibile; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, deducendo che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento aveva consolidato la pretesa impositiva e reso inammissibile il ricorso per rimborso; 3) violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente posto a carico del consorzio la prova dei fatti costitutivi della pretesa, nonostante la presunzione di vantaggiosità delle opere di bonifica derivante dal piano di classifica e di riparto, non specificamente contestato dai contribuenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, affermando che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo e secondo le norme delle imposte dirette, poiché l'art. 21 r.d. 215/1933 continua ad applicarsi in virtù dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 46/1999; ha inoltre ribadito che, in materia di rimborso, la mancata impugnazione dell'atto impositivo rende inammissibile la successiva istanza di rimborso, perché contrastante con un titolo ormai definitivo. Ha ritenuto fondato anche il terzo motivo, precisando che nel giudizio di rimborso il contribuente è attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; in tema di contributi di bonifica, l'approvazione del piano di classifica genera una presunzione iuris tantum di vantaggiosità delle opere, con conseguente onere della prova contraria a carico del consorziato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21
La disposizione continua ad applicarsi per la riscossione dei contributi di bonifica mediante ruolo.
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 3
Costituisce il fondamento della riscossione a mezzo ruolo dei contributi consortili, nonostante l'abrogazione dell'art. 21 del r.d. 215/1933.
l. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 14-ter
Non determina la perdita del potere di riscossione a ruolo dei contributi di bonifica nei termini sostenuti dai contribuenti.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19, comma 1, lett. a), e 21, comma 1
La mancata impugnazione delle cartelle o degli atti impositivi determina il consolidamento della pretesa e l'inammissibilità della domanda di rimborso.
Nel giudizio di rimborso il contribuente, quale attore sostanziale, deve provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere; in tema di bonifica, opera una presunzione di vantaggiosità che incide sulla distribuzione dell'onere della prova.
La presunzione di vantaggiosità delle opere di bonifica derivante dal piano di classifica sposta l'onere probatorio sul consorziato, che deve fornire la prova contraria.
legge reg. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42, art. 13
Il piano di classifica e riparto di contribuenza rileva come base della presunzione di beneficio fondiario.
La decadenza dall'impugnazione dell'atto impositivo, operando a favore dell'amministrazione in materia indisponibile, è rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- I contributi consortili di bonifica possono essere riscossi mediante ruolo, perché l'art. 21 del r.d. 215/1933 continua ad operare in forza dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 46/1999.
- Se il contribuente non impugna l'atto con cui l'amministrazione ha fatto valere la pretesa e propone successivamente una domanda di rimborso, quest'ultima è inammissibile quando contrasta con un titolo ormai definitivo.
- Nel giudizio di rimborso il contribuente assume la posizione di attore sostanziale e sopporta l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio.
- In materia di contributi di bonifica, l'approvazione del piano di classifica e riparto genera una presunzione iuris tantum di vantaggiosità delle opere per i fondi compresi nel perimetro di contribuenza; spetta al consorziato la prova contraria della non vantaggiosità specifica per il proprio fondo.
- Quando il beneficio derivante da opere di difesa idraulica è intrinseco alle opere stesse, esso può ritenersi comunque specifico ai fini della contribuzione consortile.
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