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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13757/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di una procedura fallimentare. La Corte d’appello di Milano, in opposizione al decreto monitorio, aveva ridotto l’indennizzo rispetto ai parametri ordinari: per alcuni creditori chirografari aveva liquidato 300 euro per ogni anno di ritardo, e per i creditori privilegiati 200 euro per ogni anno, valorizzando la complessità eccezionale della procedura fallimentare e, per quasi tutti, il parziale soddisfacimento del credito tramite intervento del Fondo di Garanzia INPS. I ricorrenti hanno censurato: 1) la violazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che non fosse consentito scendere sotto il minimo legale annuo; 2) la mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria; 3) l’illegittima riduzione dei compensi per la fase decisoria oltre il limite massimo consentito. Il Ministero ha resistito eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del primo motivo perché attinente a valutazioni di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente a Guido Farioli per difetto di procura speciale e ha compensato le spese nei suoi confronti. Per gli altri ricorrenti ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la liquidazione dell’indennizzo al di sotto del minimo legale sulla base della complessità della procedura fallimentare e, quanto ai creditori privilegiati, della sola parziale soddisfazione del credito da parte del Fondo di Garanzia INPS, perché tale riduzione non può scendere fino a importi meramente simbolici e deve comunque assicurare un serio ristoro. I motivi sulle spese sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    comma 1; commi 1-bis, 1-ter e 1-quater

    il giudice deve muoversi, di regola, entro i parametri minimi e massimi previsti dalla norma; la riduzione sotto il minimo è possibile solo in casi particolari e comunque non può fondarsi sulla sola complessità della procedura fallimentare, né su una decurtazione che renda l’indennizzo meramente simbolico

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    la complessità del caso rileva per la verifica della ragionevole durata del processo presupposto, non per giustificare la riduzione dell’indennizzo sotto il minimo dell’art. 2-bis

  • art. 6 CEDU

    il sistema interno di equa riparazione deve assicurare un ristoro serio e non simbolico della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo

  • art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU

    richiamato come parametro convenzionale insieme all’art. 6 CEDU

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale di tutela della ragionevole durata del processo

  • art. 117 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale di conformità alla CEDU

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come veicolo del motivo di ricorso per violazione di legge, ammissibile quando si contesta l’interpretazione della norma e non una mera rivalutazione del fatto

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    non applicabile per sanare in cassazione la carenza di procura speciale o di potere rappresentativo

  • art. 103 c.p.c.

    le posizioni dei diversi ricorrenti erano autonome e scindibili, integrando un cumulo soggettivo

  • art. 332 c.p.c.

    ritenuta inutile, nel caso concreto, l’ordinanza di notificazione dell’impugnazione principale al ricorrente privo di procura, poiché non più proponibile una sua impugnazione efficace

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla liquidazione delle spese

  • art. 2233 c.c.

    richiamato nei motivi relativi ai compensi professionali

  • d.m. Giustizia n. 55/2014

    richiamato in tema di parametri per la liquidazione dei compensi professionali

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice deve rispettare i parametri minimi e massimi fissati dall’art. 2-bis L. n. 89/2001; la discrezionalità nella quantificazione non consente di comprimere l’indennizzo al di sotto della soglia minima legale in base alla sola complessità del giudizio presupposto.
  • La complessità della procedura fallimentare può incidere sulla valutazione della durata ragionevole del processo presupposto, ma non legittima di per sé una riduzione dell’indennizzo Pinto sotto il minimo previsto dalla legge.
  • Il parziale soddisfacimento del credito del ricorrente nel corso della procedura concorsuale può giustificare una moderata decurtazione dell’indennizzo, in quanto attenua il pregiudizio, ma non può tradursi in una liquidazione meramente simbolica o comunque irragionevolmente lontana dal minimo legale.
  • Il ricorso per cassazione che deduce la violazione di legge è ammissibile quando censura l’interpretazione della norma applicata e non si limita a contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La mancanza di procura speciale in cassazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di potere rappresentativo e non è sanabile con i rimedi previsti per i gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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