Cassazione Civile, Ordinanza n. 13757/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di una procedura fallimentare. La Corte d’appello di Milano, in opposizione al decreto monitorio, aveva ridotto l’indennizzo rispetto ai parametri ordinari: per alcuni creditori chirografari aveva liquidato 300 euro per ogni anno di ritardo, e per i creditori privilegiati 200 euro per ogni anno, valorizzando la complessità eccezionale della procedura fallimentare e, per quasi tutti, il parziale soddisfacimento del credito tramite intervento del Fondo di Garanzia INPS. I ricorrenti hanno censurato: 1) la violazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che non fosse consentito scendere sotto il minimo legale annuo; 2) la mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria; 3) l’illegittima riduzione dei compensi per la fase decisoria oltre il limite massimo consentito. Il Ministero ha resistito eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del primo motivo perché attinente a valutazioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente a Guido Farioli per difetto di procura speciale e ha compensato le spese nei suoi confronti. Per gli altri ricorrenti ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la liquidazione dell’indennizzo al di sotto del minimo legale sulla base della complessità della procedura fallimentare e, quanto ai creditori privilegiati, della sola parziale soddisfazione del credito da parte del Fondo di Garanzia INPS, perché tale riduzione non può scendere fino a importi meramente simbolici e deve comunque assicurare un serio ristoro. I motivi sulle spese sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
comma 1; commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
il giudice deve muoversi, di regola, entro i parametri minimi e massimi previsti dalla norma; la riduzione sotto il minimo è possibile solo in casi particolari e comunque non può fondarsi sulla sola complessità della procedura fallimentare, né su una decurtazione che renda l’indennizzo meramente simbolico
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
la complessità del caso rileva per la verifica della ragionevole durata del processo presupposto, non per giustificare la riduzione dell’indennizzo sotto il minimo dell’art. 2-bis
art. 6 CEDU
il sistema interno di equa riparazione deve assicurare un ristoro serio e non simbolico della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo
art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU
richiamato come parametro convenzionale insieme all’art. 6 CEDU
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale di tutela della ragionevole durata del processo
art. 117 Cost.
richiamato come parametro costituzionale di conformità alla CEDU
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come veicolo del motivo di ricorso per violazione di legge, ammissibile quando si contesta l’interpretazione della norma e non una mera rivalutazione del fatto
non applicabile per sanare in cassazione la carenza di procura speciale o di potere rappresentativo
le posizioni dei diversi ricorrenti erano autonome e scindibili, integrando un cumulo soggettivo
ritenuta inutile, nel caso concreto, l’ordinanza di notificazione dell’impugnazione principale al ricorrente privo di procura, poiché non più proponibile una sua impugnazione efficace
richiamato nei motivi relativi alla liquidazione delle spese
richiamato nei motivi relativi alla liquidazione delle spese
richiamato nei motivi relativi ai compensi professionali
richiamato in tema di parametri per la liquidazione dei compensi professionali
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice deve rispettare i parametri minimi e massimi fissati dall’art. 2-bis L. n. 89/2001; la discrezionalità nella quantificazione non consente di comprimere l’indennizzo al di sotto della soglia minima legale in base alla sola complessità del giudizio presupposto.
- La complessità della procedura fallimentare può incidere sulla valutazione della durata ragionevole del processo presupposto, ma non legittima di per sé una riduzione dell’indennizzo Pinto sotto il minimo previsto dalla legge.
- Il parziale soddisfacimento del credito del ricorrente nel corso della procedura concorsuale può giustificare una moderata decurtazione dell’indennizzo, in quanto attenua il pregiudizio, ma non può tradursi in una liquidazione meramente simbolica o comunque irragionevolmente lontana dal minimo legale.
- Il ricorso per cassazione che deduce la violazione di legge è ammissibile quando censura l’interpretazione della norma applicata e non si limita a contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La mancanza di procura speciale in cassazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di potere rappresentativo e non è sanabile con i rimedi previsti per i gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13604/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13607/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13608/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13610/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13611/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13612/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →