Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26338/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto già condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per bancarotta fraudolenta, in relazione a fatti accertati nell'aprile 2013, che aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale aveva inizialmente rigettato l'istanza valorizzando la gravità del reato, l'assenza di risarcimento e la mancanza di un'attività lavorativa prospettata; la Corte di cassazione aveva annullato tale prima ordinanza per difetto di motivazione sul rilievo di elementi contrari emersi in istruttoria. In sede di rinvio, il Tribunale ha nuovamente respinto la domanda, osservando che il richiedente aveva chiesto di eseguire la misura a Dubai e che l'affidamento in prova può essere eseguito all'estero solo in uno Stato UE che abbia recepito il sistema di reciproco riconoscimento, oltre a rilevare che il trasferimento negli Emirati Arabi Uniti era indice di volontà di sottrarsi all'esecuzione della pena. Nel ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per avere il giudice del rinvio eluso il giudicato rescindente, dando per superflua la verifica dei presupposti dell'affidamento e invertendo l'ordine logico del giudizio; 2) violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio motivazionale per non avere valutato la condotta successiva al reato e gli elementi di risocializzazione (progetto di vita e lavoro a Dubai), per avere attribuito al trasferimento un significato elusivo, per non avere considerato la possibilità di ammissione anche senza lavoro ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, ord. pen., e per non avere attivato l'interlocuzione con l'UEPE.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio fosse legittimato a considerare la situazione sopravvenuta, poiché la valutazione sull'affidamento in prova ha natura attuale e prognostica, e che, una volta richiesto l'esecuzione della misura a Dubai, difettasse uno dei presupposti giuridici per l'esecuzione all'estero del beneficio. La Corte ha infatti ribadito che l'affidamento in prova può essere eseguito in uno Stato estero soltanto se si tratta di Stato membro dell'Unione europea, con residenza legale e abituale del condannato e con operatività del sistema di reciproco riconoscimento previsto dalla decisione quadro 2008/947/GAI, condizioni non ravvisabili negli Emirati Arabi Uniti. Ha inoltre affermato che il trattato Italia-Emirati Arabi Uniti richiamato dalla difesa riguarda soltanto l'esecuzione della pena detentiva e, comunque, presuppone la cittadinanza dello Stato di esecuzione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità per aspecificità e manifesta infondatezza, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte, ma deve comunque valutare la situazione attuale e le circostanze sopravvenute, perché la decisione sulla misura ha natura attuale e prognostica.

  • art. 47 ord. pen.

    L'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica sull'idoneità del percorso trattamentale e sulla personalità del condannato, ma tale valutazione presuppone anche la concreta praticabilità giuridica ed esecutiva della misura.

  • art. 47, comma 2-bis, ord. pen.

    La possibilità di ammettere l'affidamento in prova anche in assenza di lavoro rileva solo entro il quadro applicativo della misura; non supera il diverso ostacolo costituito dall'inammissibilità giuridica dell'esecuzione all'estero in uno Stato non compreso nel sistema previsto dalla normativa di recepimento.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    La motivazione del ricorso è stata esposta nei limiti necessari alla motivazione prevista dalla norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Sono state dedotte violazioni di legge ed errori di motivazione, ma la Corte ha ritenuto i motivi infondati o aspecifici.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 4, primo comma, lett. a), Trattato Italia-Emirati Arabi Uniti sul trasferimento delle persone condannate

    il trasferimento può avere luogo solo se la persona condannata è un cittadino dello Stato di esecuzione

    Il trattato non consente il trasferimento per un cittadino italiano residente negli Emirati Arabi Uniti, perché richiede la cittadinanza dello Stato di esecuzione e riguarda comunque l'esecuzione della sola pena carceraria.

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

    È richiamato quale atto di recepimento della decisione quadro 2008/947/GAI in materia di reciproco riconoscimento delle misure alternative e di sospensione condizionale.

  • decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008

    Costituisce il sistema sovranazionale che consente l'esecuzione dell'affidamento in prova in altro Stato membro UE, se ricorrono i presupposti di residenza legale e abituale del condannato e di attuazione della decisione quadro da parte dello Stato estero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la valutazione sulla concedibilità di una misura alternativa ha natura attuale e prognostica: il giudice deve considerare anche gli elementi sopravvenuti rispetto al precedente annullamento, purché resti vincolato ai principi di diritto già enunciati.
  • L'affidamento in prova ai servizi sociali può essere eseguito all'estero solo nei limiti previsti dalla disciplina europea sul reciproco riconoscimento: occorre che lo Stato estero sia membro dell'Unione europea, che il condannato vi abbia residenza legale e abituale e che lo Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro applicabile.
  • Un trattato bilaterale sul trasferimento delle persone condannate non può essere utilizzato per estendere l'esecuzione di una misura alternativa oltre il suo oggetto espresso, né quando esso disciplini soltanto l'esecuzione della pena detentiva.
  • La mera esistenza di un progetto lavorativo e abitativo all'estero non consente di superare un ostacolo normativo all'esecuzione della misura: la verifica sulla risocializzazione presuppone prima la concreta applicabilità giuridica del beneficio.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della decisione impugnata e risultano aspecifici o manifestamente infondati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.