Cassazione Civile, Ordinanza n. 06351/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da otto avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni d'imposta 2014 e 2015, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a due associazioni sportive dilettantistiche la mancanza dei requisiti formali e sostanziali per beneficiare del regime agevolato previsto dalla l. n. 398/1991. Le persone fisiche destinatarie degli atti erano i legali rappresentanti ritenuti autori materiali delle violazioni e solidalmente responsabili ex art. 38 c.c.; una di esse aveva ottenuto in autotutela l'annullamento parziale degli atti nei suoi confronti prima della decisione. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo insussistenti le contestazioni dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: 1) violazione degli artt. 17-bis e 15 d.lgs. 546/1992, censurando l'ammissibilità del ricorso della contribuente che aveva ottenuto l'annullamento in autotutela, e la conseguente statuizione sulle spese; 2) violazione degli artt. 148 TUIR, 18-bis l. 398/1991 e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio l'onere di provare l'assenza dei requisiti per il regime agevolato, mentre invece doveva essere il contribuente a dimostrare il possesso di tutti i presupposti, incluso il rispetto del plafond di ricavi.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha ritenuto errata la CTR nel considerare inscindibili le posizioni di tutti i ricorrenti e nel negare rilievo autonomo all'annullamento in autotutela intervenuto nei confronti di una sola parte: la riunione delle cause non elimina l'autonomia dei singoli giudizi, sicché occorre valutare separatamente quali avvisi siano stati annullati e regolare le spese in relazione a ciascuna posizione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la CTR aveva mal governato il riparto dell'onere della prova, pretendendo dall'Amministrazione la dimostrazione dell'elusione o dell'assenza dei requisiti, mentre per il regime agevolato delle ASD spetta al contribuente provare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, compreso il superamento o meno del limite di proventi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
l'annullamento in autotutela intervenuto nei termini rileva sulla posizione del singolo contribuente, ma non consente di trattare congiuntamente e indistintamente tutte le cause riunite, dovendosi verificare in concreto gli effetti sui singoli avvisi e sulle spese.
il regolamento delle spese deve essere effettuato con riferimento ai singoli giudizi e alle rispettive posizioni di soccombenza.
richiamato per la responsabilità solidale delle persone fisiche destinatarie degli avvisi in quanto legali rappresentanti autori materiali delle violazioni contestate.
per l'accesso al regime agevolato degli enti associativi non basta il dato formale, ma occorre che l'attività concreta si svolga nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.
le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire del regime agevolato solo se rispettano il plafond dei proventi previsto per il periodo d'imposta rilevante.
l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato incombe sul contribuente che ne invoca l'applicazione.
Massime di principio
- La riunione di più cause non ne cancella l'autonomia sostanziale e processuale: la sentenza che le definisce congiuntamente contiene tante decisioni quante sono le cause riunite, e le spese vanno regolate separatamente in relazione a ciascuna posizione processuale.
- Quando un atto impositivo è stato annullato in autotutela solo nei confronti di una parte, il giudice deve verificare specificamente gli effetti di tale annullamento sulla singola controversia, senza estenderli automaticamente alle altre cause riunite.
- Nei giudizi tributari, il contribuente che invoca un regime fiscale agevolato deve provare la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali e formali richiesti dalla disciplina agevolativa, compreso il rispetto dei limiti quantitativi di accesso.
- Se la legge configura un'agevolazione come eccezione rispetto al regime ordinario, la prova del relativo presupposto grava su chi intende beneficiarne, non sull'Amministrazione finanziaria.
- Non è corretta una motivazione che sposti sull'Ufficio l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti agevolativi quando la contestazione riguarda il mancato possesso delle condizioni per il regime speciale.
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