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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2526/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia riguardava una lavoratrice che aveva stipulato sessanta contratti formalmente qualificati come collaborazioni autonome. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio dopo la cassazione disposta con sentenza n. 21359/2013, aveva dichiarato un unico rapporto subordinato continuativo dal 23 febbraio 1998 al 30 giugno 2004 con la prima società, proseguito sino al 31 dicembre 2004 con la seconda e ancora in essere con quest’ultima, con inquadramento al terzo livello del CCNL Comunicazioni e orario di 36 ore settimanali. Aveva riconosciuto le differenze retributive, posto a carico delle società in solido quelle maturate sino al 30 giugno 2004 e a carico della seconda società quelle sino al 31 dicembre 2004, disposto il versamento dei contributi previdenziali nei limiti della prescrizione e condannato la seconda società a risarcire il danno mediante corresponsione dell’ordinaria retribuzione dalla costituzione in mora, oltre accessori dalla sentenza. Le società hanno proposto dieci motivi: i primi sei contestavano la motivazione e la valutazione delle prove circa la subordinazione, la qualificazione dei contratti, il verbale ispettivo e le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, invocando anche le regole sull’onere della prova e sulla valutazione probatoria; il settimo censurava l’accertamento dell’inquadramento nel terzo livello; l’ottavo contestava la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, la riammissione in servizio, il trattamento degli intervalli non lavorati e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il nono e il decimo denunciavano l’omessa detrazione dell’aliunde perceptum e l’insufficienza delle allegazioni sul punto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi sei motivi sono stati respinti perché diretti, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove sulla subordinazione, non consentita in sede di legittimità; la Corte d’appello aveva esposto in modo adeguato le ragioni dell’accertamento e non ricorrevano né una violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio né una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava insufficienza motivazionale secondo un paradigma non più deducibile. L’ottavo è stato dichiarato inammissibile sia per la commistione non distinguibile di censure sostanziali e processuali, sia perché non riportava gli atti processuali necessari a verificare la dedotta ultrapetizione. Il nono e il decimo motivo, relativi all’aliunde perceptum, sono stati dichiarati inammissibili perché la questione non risultava affrontata nella sentenza impugnata e le ricorrenti non avevano indicato e documentato dove fosse stata dedotta nei precedenti gradi; la condanna era inoltre generica e la quantificazione era rimessa a una fase successiva. Le società sono state condannate, in favore della lavoratrice, a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna spesa è stata liquidata in favore degli altri intimati, che non avevano svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Nell’ambito delle controversie qualificatorie in cui occorre stabilire se certe prestazioni lavorative siano rese in regime di subordinazione oppure al di fuori del parametro normativo di cui all’art. 2094 c.c., la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro subordinato o meno costituisce accertamento di fatto censurabile in Cassazione, secondo un pluridecennale insegnamento di questa Corte (tra molte, nel corso del tempo, v. Cass. n. 1598 del 1971; Cass. n. 3011 del 1985; Cass. n. 6469 del 1993; Cass. n. 2622 del 2004; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 9808 del 2011), solo per la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre può essere sindacata nei limiti segnati dell’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria (cfr., più di recente, Cass. n. 11646 del 2018 e Cass. n. 13202 del 2019).

    La qualificazione della prestazione come subordinata è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in Cassazione si possono sindacare i criteri generali di qualificazione e, nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la scelta degli elementi fattuali rilevanti, non ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018)

    La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile quando il giudice abbia erroneamente ripartito l’onere probatorio tra le parti; non ricorre quando la censura investe soltanto la valutazione delle prove.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017).

    Le regole sulla valutazione delle prove operano nel giudizio di merito: la loro dedotta violazione non consente di sollecitare in Cassazione una diversa ponderazione del materiale probatorio e va censurata, ricorrendone i presupposti, secondo il paradigma del vizio motivazionale ammesso dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    a seguito della indicata modifica legislativa che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo della motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, configurabile solo nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.).

    Il motivo previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non la mera insufficienza della motivazione; la nullità motivazionale rileva nei soli casi estremi indicati dalla Corte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, configurabile solo nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.).

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste soltanto in presenza di mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità obiettiva della motivazione; non basta che la motivazione sia ritenuta non sufficientemente persuasiva.

  • art. 409, n. 3, c.p.c.

    Nell’ambito delle controversie qualificatorie in cui occorre stabilire se certe prestazioni lavorative siano rese in regime di subordinazione oppure al di fuori del parametro normativo di cui all’art. 2094 c.c., la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro subordinato o meno costituisce accertamento di fatto censurabile in Cassazione, secondo un pluridecennale insegnamento di questa Corte (tra molte, nel corso del tempo, v. Cass. n. 1598 del 1971; Cass. n. 3011 del 1985; Cass. n. 6469 del 1993; Cass. n. 2622 del 2004; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 9808 del 2011), solo per la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre può essere sindacata nei limiti segnati dell’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria (cfr., più di recente, Cass. n. 11646 del 2018 e Cass. n. 13202 del 2019).

    La disposizione è richiamata nel quadro delle controversie di qualificazione del rapporto; la decisione ribadisce che la valutazione concreta degli elementi che conducono a ricondurre la prestazione al lavoro subordinato è riservata al giudice di merito, entro i limiti di sindacato stabiliti per la Cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Inoltre nel corpo del motivo non vengono riportati i contenuti testuali degli atti processuali dai quali poter desumere la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

    Chi deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve riportare nel ricorso gli atti processuali necessari a consentire alla Cassazione di verificare la censura; la mancata trascrizione ha concorso all’inammissibilità del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti, come è nel caso che ci occupa.

    La censura di violazione o falsa applicazione presuppone una ricostruzione fattuale incontestata e riguarda l’erronea applicazione della norma a quel fatto; non è lo strumento per contestare la ricostruzione fattuale stessa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il controllo della motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, configurabile solo nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.).

    Il vizio processuale relativo alla motivazione della sentenza ricorre solo quando essa sia sostanzialmente mancante nei termini indicati; il semplice difetto di sufficienza non integra nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (testo riformulato)

    a seguito della indicata modifica legislativa che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo della motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, configurabile solo nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.).

    Nel testo applicabile al giudizio, il vizio motivazionale deducibile è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso; non sono ammissibili doglianze di mera insufficienza o illogicità non riconducibili ai limiti legali.

  • art. 378 c.p.c.

    in vista della quale la lavoratrice ha comunicato nuova memoria ex art. 378 c.p.c..

    La norma è menzionata soltanto per la memoria depositata prima dell’udienza; la Corte non ne ricava né applica un principio decisorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    La disposizione è richiamata come parametro per determinare l’importo del contributo unificato originariamente dovuto, cui è commisurato l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla qualificazione del rapporto di lavoro, l’accertamento degli elementi fattuali che rivelano la subordinazione è riservato al giudice di merito. In Cassazione sono sindacabili i criteri generali di qualificazione e, nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non una nuova ponderazione delle prove.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione in Cassazione il libero apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito; le doglianze devono rispettare i limiti propri del vizio motivazionale.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto non contestata e investe la sussunzione di quel fatto nella norma; non può essere utilizzato per censurare la ricostruzione fattuale.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la sola insufficienza della motivazione non è censurabile. La nullità per motivazione apparente o mancante ricorre soltanto in presenza di carenza sostanziale, motivazione apparente, contraddizione irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
  • Chi deduce per la prima volta in Cassazione una questione fattuale non esaminata dalla sentenza impugnata deve allegare che essa era stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito e indicare specificamente l’atto in cui ciò è avvenuto; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La deduzione della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede che il ricorso riporti gli atti processuali necessari a verificare il contenuto della domanda e della decisione; inoltre, motivi che cumulano censure sostanziali e processuali senza renderle distinguibili sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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