Cassazione Civile, Sentenza n. 2517/2020 del 04/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (invalida civile)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della pensione di inabilità civile prevista dall’art. 12 della L. n. 118 del 1971 o, in subordine, dell’assegno mensile di assistenza previsto dall’art. 13. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 2612/2015 depositata il 30 dicembre 2015, aveva confermato il rigetto. La Corte territoriale aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per l’assegno dal 2009, ma aveva ritenuto superato il limite reddituale perché aveva cumulato i redditi della ricorrente con quelli del coniuge, nel periodo fino al compimento dei sessantacinque anni. Con un unico motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della L. n. 118 del 1971 e dell’art. 14-septies della L. n. 33 del 1980, in relazione all’art. 112 c.p.c., contestando che per l’assegno mensile dovesse rilevare anche il reddito del coniuge.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che, per l’assegno mensile di invalidità, anche dopo la L. n. 247 del 2007, il requisito reddituale va verificato considerando il solo reddito personale dell’assistito, con esclusione dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare. La Corte d’Appello dovrà quindi verificare se i redditi personali della ricorrente superassero la soglia legale; il riconoscimento del requisito sanitario dal 2009, da solo, non determina l’automatico riconoscimento della prestazione.
Norme richiamate
In sostanza, resta confermato anche alla luce del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, che per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fa riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte.
Per l’assegno mensile di invalidità civile, il limite reddituale è determinato in base al reddito personale dell’assistito, senza cumulare i redditi del coniuge o degli altri componenti del nucleo familiare.
art. 14-septies, comma 5, L. n. 33/1980
In sostanza, resta confermato anche alla luce del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, che per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fa riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte.
La disposizione speciale sul limite reddituale dell’assegno esclude il cumulo con i redditi degli altri componenti del nucleo familiare; tale regola è rimasta applicabile anche dopo la modifica del 2007.
art. 10, comma 5, D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013
In sostanza, resta confermato anche alla luce del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, che per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fa riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte.
La disposizione che ha specificato il criterio del reddito personale per la pensione di inabilità è ricostruita come intervento innovativo riferito a tale prestazione; non elimina la regola già prevista per l’assegno mensile.
La decisione non espone un’interpretazione o un’applicazione dell’art. 112 c.p.c.; la disposizione è indicata soltanto nella rubrica del motivo di ricorso.
La Corte non fonda la decisione sull’art. 112 c.p.c. e non ne ricava un principio.
Massime di principio
- Per l’assegno mensile di invalidità civile previsto dall’art. 13 della L. n. 118 del 1971, il requisito reddituale si accerta considerando il reddito personale dell’assistito, senza cumulare quello del coniuge o degli altri componenti del nucleo familiare.
- La modifica della disciplina dell’assegno introdotta dalla L. n. 247 del 2007 non ha abrogato la regola speciale sul reddito personale dettata dall’art. 14-septies, comma 5, della L. n. 33 del 1980.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2526/2020 del 04/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2524/2020 del 04/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2527/2020 del 04/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2525/2020 del 04/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2523/2020 del 04/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2516/2020 del 04/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →