Cassazione Civile, Sentenza n. 2523/2020 del 04/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Il lavoratore, addetto a lavori portuali, era deceduto per carcinoma polmonare. Gli eredi avevano domandato all’INAIL la rendita ai superstiti, sostenendo che la malattia mortale fosse stata causata dall’esposizione professionale all’amianto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 682/2013 depositata il 19 febbraio 2013, aveva riformato la decisione e respinto la domanda: pur essendo documentate l’esposizione all’amianto e la malattia, aveva ritenuto non provato che l’esposizione avesse avuto efficacia esclusiva o almeno prevalente, valorizzando la consulenza tecnica secondo cui non era possibile escludere cause concorrenti, quale il fumo di tabacco. L’erede ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965. Ha sostenuto che, trattandosi di malattia tabellata e risultando l’esposizione professionale, operasse la presunzione legale di eziologia professionale e non fosse a suo carico la prova dell’assenza di altre cause; ha inoltre rilevato che l’INAIL non aveva dedotto l’insufficienza, nel caso concreto, dell’esposizione al rischio.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha precisato che il carcinoma polmonare è una malattia specificamente tabellata in relazione alle lavorazioni con esposizione a fibre di amianto. Accertate l’esposizione e la malattia, opera la presunzione legale di origine professionale; il lavoratore deve provare che la lavorazione svolta rientri nel perimetro della correlazione tabellare e sia idonea, secondo ragionevole probabilità scientifica, a provocare la patologia, ma non deve provare che l’esposizione sia stata causa esclusiva o prevalente. Poiché in materia opera il principio di equivalenza causale, è sufficiente che il rischio lavorativo sia stato concausa. Spettava quindi all’INAIL superare la presunzione dimostrando l’efficacia causale esclusiva di un fattore extralavorativo. La Corte territoriale aveva invece posto sugli eredi l’onere di escludere altre cause, incorrendo nella denunciata violazione. La Corte ha altresì dichiarato insussistenti i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l’inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purchè insorta entro il periodo massimo d’indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l’applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato.
Quando la tabella comprende sia la lavorazione sia la malattia, e risulta che il lavoratore abbia svolto una lavorazione riconducibile alla correlazione tabellare e sia affetto dalla patologia prevista, opera la presunzione legale di eziologia professionale.
art. 41 c.p.
A questo proposito, poichè nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l’esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente.
La tutela assicurativa sorge anche quando l’esposizione professionale costituisca una concausa concorrente della malattia; non è necessario che sia causa esclusiva o prevalente.
art. 10 del D.Lgs. n. 38/2000
Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell’apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche.
La disposizione è richiamata per descrivere il procedimento di aggiornamento scientifico delle tabelle e la loro funzione di individuare lavorazioni tipiche; la presunzione riguarda la specifica correlazione tabellare, non qualsiasi esposizione.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
L’esito del giudizio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Poiché il ricorso è accolto, non sussistono i presupposti per porre a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012
L’esito del giudizio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
La norma è indicata quale disposizione introduttiva dell’ulteriore contributo unificato; l’accoglimento del ricorso esclude, nel caso, i presupposti per il relativo versamento.
Massime di principio
- Nelle malattie professionali tabellate, quando la tabella individua sia la lavorazione sia la specifica malattia correlata, il lavoratore deve provare la patologia e lo svolgimento di una lavorazione rientrante nella correlazione tabellare e idonea, secondo ragionevole probabilità scientifica, a provocarla; una volta fornita tale prova, opera la presunzione legale di eziologia professionale.
- Per le malattie a eziologia plurima o multifattoriale, l’eventuale concorso di fattori extralavorativi non esclude di per sé la tutela: in applicazione del principio di equivalenza causale, è sufficiente che l’esposizione professionale abbia concorso a causare la malattia.
- Una volta integrati i presupposti della presunzione tabellare, spetta all’INAIL fornire la prova contraria, dimostrando che un fattore extralavorativo ha avuto efficacia causale esclusiva; non è sufficiente rilevare la mera possibile presenza di cause concorrenti.
- Quando la tabella descrive la malattia soltanto attraverso il riferimento alla sua causa, senza identificare previamente entrambi i termini della correlazione tra lavorazione e patologia, non opera la presunzione di eziologia professionale e l’assicurato resta onerato della prova del nesso causale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2526/2020 del 04/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2524/2020 del 04/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2527/2020 del 04/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2525/2020 del 04/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2516/2020 del 04/02/2020
- Sentenza lavoro · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2517/2020 del 04/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →