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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2516/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assistita)

La controversia

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 9 luglio 2013, aveva riformato la decisione impugnata e condannato l’ente previdenziale a pagare l’indennità di accompagnamento. Aveva ritenuto proponibile la domanda giudiziale benché nella domanda amministrativa non fosse stata contrassegnata la specifica prestazione richiesta. L’assistita aveva sottoscritto il modello A predisposto dall’ente, chiedendo di essere sottoposta ad accertamenti quale invalida civile ai sensi della L. n. 118/1971; il modello non distingueva tra pensione di inabilità, assegno e indennità di accompagnamento. La Corte territoriale aveva valorizzato l’età ultrasettantacinquenne dell’interessata e l’assenza di dubbi o richieste di chiarimenti durante la procedura amministrativa. L’ente previdenziale ha proposto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 442 e 443 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1 L. n. 18/1980, dell’art. 1 D.P.R. n. 698/1994 e dell’art. 20, comma 3, D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009. Ha sostenuto che la domanda giudiziale fosse improponibile perché mancava una domanda amministrativa riferita allo specifico beneficio e perché la domanda non era corredata dalla certificazione medica attestante i relativi requisiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente, per integrare il requisito della domanda amministrativa, che questa consenta di individuare la prestazione richiesta, senza necessità di compilare formalisticamente i moduli dell’ente o utilizzare formule sacramentali. Nel caso concreto, la domanda sottoscritta quale invalida civile era intellegibile: l’età dell’interessata consentiva, secondo buona fede, di riferirla alla richiesta di indennità di accompagnamento e durante la procedura non erano emersi dubbi né erano stati chiesti chiarimenti. La Corte ha inoltre escluso che l’ente previdenziale possa introdurre, mediante la propria modulistica, ulteriori cause di improcedibilità o improponibilità non previste dalla legge, richiamando la riserva di legge in materia di giusto processo. Il ricorso è stato dunque respinto senza rinvio. L’ente ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato dichiarato sussistente, ove dovuto, il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 443 c.p.c.

    La citata disposizione costituzionale impone di escludere che l’improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all’art. 443 c.p.c., possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l’Inps, stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato o inesatto o incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale.

    La condizione relativa alla domanda amministrativa non può essere estesa a ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. L’ente previdenziale non può rendere improponibile o improcedibile la domanda per il solo mancato o inesatto uso dei moduli da esso predisposti.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    La citata disposizione costituzionale impone di escludere che l’improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all’art. 443 c.p.c., possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l’Inps, stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato o inesatto o incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale.

    La riserva assoluta di legge in materia di giusto processo impedisce di introdurre, mediante modulistica amministrativa, cause di improponibilità non stabilite dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è richiamata nel motivo di ricorso, ma la sentenza non ne formula un’interpretazione né la applica autonomamente nella motivazione.

    La Corte rigetta la censura complessiva senza enunciare una regola specifica sull’onere della prova.

  • artt. 442 e 443 c.p.c.

    In continuità con i precedenti di questa Corte (v., per tutti, Cass. n. 14412 del 2019 e successive conformi), ritiene il Collegio che non sia necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.

    Ai fini della domanda amministrativa necessaria nelle controversie previdenziali, è sufficiente che il contenuto consenta di individuare la prestazione richiesta e di svolgere regolarmente la procedura; non sono indispensabili la compilazione formalistica dei moduli o formule sacramentali.

  • art. 1 L. n. 18/1980

    La norma è menzionata tra quelle che l’ente ricorrente assume violate, ma la Corte non ne espone una specifica interpretazione nella motivazione.

    La decisione non ricava dalla disposizione una regola autonoma: rigetta il ricorso sulla sufficiente intelligibilità della domanda e sui limiti della modulistica dell’ente.

  • art. 1 D.P.R. n. 698/1994

    La norma è menzionata tra quelle che l’ente ricorrente assume violate, ma la Corte non ne espone una specifica interpretazione nella motivazione.

    La decisione non ricava dalla disposizione una regola autonoma.

  • art. 20, comma 3, D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009

    La norma è menzionata tra quelle che l’ente ricorrente assume violate, ma la Corte non ne espone una specifica interpretazione nella motivazione.

    La decisione non ricava dalla disposizione una regola autonoma.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    La disposizione è richiamata ai fini del calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di sussistenza dei presupposti processuali, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La domanda amministrativa richiesta per accedere alla tutela previdenziale non deve necessariamente essere compilata secondo formule sacramentali o secondo ogni dettaglio della modulistica predisposta dall’ente: è sufficiente che dal suo contenuto sia possibile individuare la prestazione richiesta e consentire il regolare svolgimento della procedura.
  • L’individuazione della prestazione richiesta va valutata considerando il contenuto complessivo della domanda e le circostanze del caso, secondo buona fede; rilevano anche l’assenza di dubbi manifestati dall’amministrazione e l’eventuale mancata richiesta di chiarimenti.
  • L’ente previdenziale non può, mediante la propria modulistica, introdurre cause di improponibilità o improcedibilità della domanda ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge, in ragione della riserva di legge in materia processuale.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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