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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2527/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La società aveva licenziato la lavoratrice il 5 maggio 2015 per superamento del periodo di comporto. Il Tribunale di Busto Arsizio aveva respinto la contestazione della lavoratrice, ma la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 16 febbraio 2018, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo che l’assenza per malattia fosse causalmente collegata a un infortunio sul lavoro e ordinando la reintegrazione ai sensi dell’art. 18, commi 4 e 7, della L. n. 300 del 1970; aveva inoltre respinto la domanda riconvenzionale della società, diretta a ottenere la restituzione dell’indennità previdenziale per inabilità temporanea. La società ha proposto cinque motivi. Con i primi due ha dedotto violazione dell’art. 2110 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le assenze per infortunio sono normalmente computabili nel comporto e che l’esclusione presuppone l’accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., non svolto nel caso concreto. Con il terzo motivo ha contestato, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 360 c.p.c., la prova presuntiva del nesso tra l’infortunio — nel quale la lavoratrice aveva riportato una contusione all’anca sinistra — e la successiva patologia alla caviglia sinistra, diagnosticata 18 giorni dopo. Con il quarto, subordinato, ha contestato la liquidazione di 12 mensilità a titolo risarcitorio, invocando la propria buona fede e le attestazioni dell’INAIL che indicavano la chiusura dei postumi alla data riportata nel provvedimento. Con il quinto, anch’esso subordinato, ha censurato il rigetto integrale della domanda di restituzione dell’indennità, assumendo che l’assenza fosse giustificata dall’infortunio soltanto fino alla data indicata nel ricorso, benché fosse proseguita oltre.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi due motivi: la Corte d’appello aveva escluso dal comporto le assenze perché causalmente riconducibili all’infortunio, senza accertare se l’infortunio o la malattia professionale fossero imputabili a una violazione datoriale dell’obbligo di protezione previsto dall’art. 2087 c.c. La sola origine professionale o connessione dell’assenza con l’attività lavorativa non basta a escluderla dal comporto. Il terzo motivo è stato rigettato: la ricostruzione presuntiva del nesso tra la torsione della caviglia, la caduta e la successiva patologia era conforme al criterio della probabilità logica e alla valutazione degli indizi gravi, precisi e concordanti. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento dei primi due, senza decisione sulle censure relative alle 12 mensilità risarcitorie e alla restituzione dell’indennità previdenziale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2110 c.c.

    Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

    Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono di regola conteggiate nel comporto. La loro esclusione richiede, oltre alla connessione con il lavoro, che ricorra una responsabilità del datore di lavoro in relazione all’evento e alla sua genesi.

  • art. 2087 c.c.

    Più esattamente, la computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi in cui l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica – per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.

    L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. L’esclusione dal comporto presuppone che l’evento lavorativo sia riconducibile a fattori nocivi connessi al lavoro e che il datore sia responsabile della situazione dannosa per inadempimento di tale obbligo.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Questa Corte ha più volte affermato che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’“id quod plerumque accidit”, sicchè il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purchè dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.

    La prova presuntiva non richiede un rapporto di necessità causale assoluta ed esclusiva tra fatto noto e fatto ignoto. È sufficiente una inferenza probabilistica, purché gli indizi selezionati dal giudice siano gravi, precisi e concordanti.

Massime di principio

  • Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono normalmente computabili nel periodo di comporto. Per sottrarle al computo non basta che siano connesse all’attività lavorativa: occorre accertare anche la responsabilità del datore di lavoro, per inadempimento dell’obbligo di protezione, in relazione alla situazione nociva che ha originato l’evento.
  • L’accertamento del nesso causale tra infortunio e patologia che determina l’assenza non sostituisce l’indagine sulla responsabilità datoriale richiesta per escludere l’assenza dal comporto; il giudice deve svolgere entrambe le valutazioni.
  • La prova per presunzioni può fondarsi su un collegamento probabilistico tra fatto noto e fatto ignoto, senza necessità di una causalità assoluta ed esclusiva, purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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