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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2525/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente assicurativo)

La controversia

L’assicurato era titolare di una rendita unificata, originata da angioneurosi e silicosi, inizialmente rapportata a una riduzione della capacità lavorativa del 55% (33% per silicosi e 25% per angioneurosi). Nel settembre 2008 presentava domanda di revisione. La Corte d’appello di Cagliari, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, riconosceva un aggravamento della silicosi e adeguava la rendita alla percentuale complessiva del 59%, con decorrenza dalla prima rata successiva alla domanda; escludeva invece che l’aggravamento dell’angioneurosi potesse incrementare la prestazione, poiché la relativa percentuale era consolidata. L’assicurato ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83, 131, 132 e 137 del D.P.R. n. 1124/1965. Sosteneva che, in caso di revisione della rendita unica, dovessero essere riesaminati i postumi di tutti gli eventi e rivalutata la riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro, purché la rendita così ricostituita non scendesse sotto quella già consolidata.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Chiarisce che la revisione della rendita unificata deve essere esaminata distinguendo le componenti dell’inabilità esclusivamente per individuare il rispettivo termine temporale di revisionabilità, che dipende dal regime proprio dell’evento o della patologia cui si riferisce la variazione. Nel caso concreto, l’aggravamento accertato dal settembre 2008 poteva essere considerato per la componente polmonare da silicosi, per la quale l’art. 146, comma 5, del T.U. non prevede termini di revisionabilità; non poteva invece incidere sulla componente da angioneurosi, la cui percentuale era ormai consolidata, essendo trascorsi più di quindici anni dalla costituzione della rendita unificata. La motivazione della Corte d’appello è corretta nel risultato, sebbene avesse valorizzato la data di costituzione della rendita per angioneurosi anziché quella della rendita unificata. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; la Corte dà inoltre atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 83 e 137 D.P.R. n. 1124/1965

    In via generale, occorre premettere che il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137 e successivamente dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, commi 4 e 7 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali), opera sul piano sostanziale, incidendo sull’esistenza stessa del diritto, in quanto individua l’ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull’attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche.

    I termini di revisione sono termini sostanziali: delimitano il periodo nel quale le variazioni delle condizioni fisiche rilevano ai fini del diritto alla rendita e, una volta decorso il periodo previsto, opera una presunzione assoluta di stabilizzazione. La domanda può tuttavia essere proposta entro la prescrizione triennale dalla scadenza, purché l’aggravamento o il miglioramento si sia verificato entro il periodo di revisione.

  • art. 80 D.P.R. n. 1124/1965

    La disciplina dei termini di revisione delle rendite unificate muove, quindi, dal principio che con la costituzione della rendita unica cessa la rendita pregressa, poichè a quest’ultima si sostituisce una nuova rendita commisurata al danno globale, considerato nel suo insieme e non già nelle singole componenti, sulla base di un giudizio medico-legale di sintesi.

    La rendita unificata sostituisce le rendite precedenti ed è commisurata al danno globale mediante una valutazione medico-legale complessiva; la distinzione delle componenti rileva tuttavia per stabilire il rispettivo regime temporale di revisione.

  • art. 146, comma 5, D.P.R. n. 1124/1965

    Applicando i suddetti principi al caso di specie, occorre premettere in fatto che, secondo quanto si legge nella sentenza gravata, la rendita per angioneurosi era stata costituita nel 1978, quella per silicosi nel 1982 e la costituzione della rendita unificata era avvenuta nel 1992 (l’INAIL riferisce in memoria di costituzione che l’unificazione daterebbe al 1982, ma la differenza non incide sull’esito del ragionamento su cui v. oltre). La domanda di revisione era stata inoltrata nel settembre 2008 e da tale data l’ausiliare nominato dalla Corte d’appello, con accertamento fattuale in ordine al quale non sono stati formulati rilievi, aveva fatto decorrere l’aggravamento dei postumi relativi sia alla malattia polmonare sia all’angioneurosi.

    La Corte applica la previsione secondo cui, per le patologie ricomprese nell’art. 146, comma 5, non opera un termine di revisione: nel caso concreto, l’aggravamento della componente polmonare da silicosi poteva quindi essere considerato, pur essendo decorso il quindicennio dalla rendita unificata.

  • art. 13, commi 4 e 7, D.Lgs. n. 38/2000

    In via generale, occorre premettere che il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137 e successivamente dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, commi 4 e 7 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali), opera sul piano sostanziale, incidendo sull’esistenza stessa del diritto, in quanto individua l’ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull’attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche.

    Il termine di revisione previsto per le rendite delimita sul piano sostanziale il periodo in cui le variazioni delle condizioni fisiche possono incidere sul diritto; la durata applicabile dipende dalla tipologia dell’evento o della patologia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il termine per la revisione della rendita INAIL ha natura sostanziale e individua il periodo entro il quale le variazioni delle condizioni fisiche incidenti sull’attitudine al lavoro possono modificare il diritto alla prestazione. La domanda di revisione può essere proposta entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo, ma l’aggravamento o il miglioramento deve essersi verificato entro il termine di revisione applicabile.
  • La rendita unificata sostituisce le rendite precedenti e commisura la prestazione al danno complessivo sulla base di una valutazione medico-legale di sintesi. Se la rendita unificata deriva da eventi o patologie soggetti a differenti regimi temporali di revisione, il termine applicabile va individuato con riferimento alla singola componente cui si riferisce la variazione; la distinzione opera ai soli fini temporali e non comporta la separata liquidazione delle componenti.
  • Nella revisione di una rendita unificata, il giudice deve individuare, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite, a quale componente dell’inabilità complessiva si riferisce la variazione dedotta e applicare il regime temporale proprio di quella componente.
  • Quando una componente dell’inabilità è ormai consolidata per decorso del termine di revisione, la revisione della rendita unificata non può tener conto di un aggravamento successivo di tale componente. Per le patologie per cui la legge non prevede un termine di revisionabilità, resta invece possibile considerare la variazione accertata.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionali
RamiPrevidenza

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