Cassazione Civile, Sentenza n. 2524/2020 del 04/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente assicuratore)
La controversia
Il lavoratore, portatore di ipoacusia bilaterale neurosensoriale alle alte frequenze di grado medio, aveva chiesto all’INAIL il riconoscimento di una rendita vitalizia. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 1597/2013 depositata il 30 settembre 2013, aveva riformato la decisione e respinto la pretesa, aderendo alla consulenza tecnica d’ufficio secondo cui gli esami soggettivi e obiettivi non mostravano lesioni delle strutture neurosensoriali dell’orecchio interno idonee a ricondurre professionalmente il deficit. Con il primo motivo il lavoratore ha censurato la condanna alle spese processuali dei due gradi e delle spese di CTU. Con il secondo ha denunciato insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte d’Appello non avesse spiegato l’adesione alla CTU né confutato le osservazioni della propria consulente di parte.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la condanna alle spese è il normale effetto della soccombenza e non richiede motivazione; la motivazione è invece necessaria per l’eventuale compensazione. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dedotto, nelle forme previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c. applicabile ratione temporis, le condizioni reddituali per l’esonero. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorso non indicava quando e in che modo le critiche del consulente di parte fossero state sottoposte alla Corte d’Appello, precisando che erano state prodotte in primo grado e non riferendole alla CTU svolta in appello. La Corte ha aggiunto che l’adesione alle conclusioni del consulente d’ufficio può essere motivata per relationem e che in cassazione tali conclusioni sono censurabili solo indicando una palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica o l’omissione di accertamenti strumentali indispensabili; fuori da questi casi, il dissenso diagnostico è una critica inammissibile al convincimento del giudice. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese costituisce esito normale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicchè neppure necessita di alcuna motivazione, che è richiesta invece dall’art. 92 c.p.c., per la compensazione, totale o parziale (ex multis, Cass. 23/02/2012 n. 2730).
La condanna alle spese segue ordinariamente la soccombenza e non necessita di motivazione; l’obbligo di motivare riguarda invece la compensazione totale o parziale.
art. 92 c.p.c.
La condanna alle spese costituisce esito normale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicchè neppure necessita di alcuna motivazione, che è richiesta invece dall’art. 92 c.p.c., per la compensazione, totale o parziale (ex multis, Cass. 23/02/2012 n. 2730).
La compensazione totale o parziale delle spese, diversamente dalla condanna ordinaria conseguente alla soccombenza, richiede motivazione.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Neppure risulta che il ricorrente abbia dedotto nelle forme previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c. (nella formulazione operante ratione temporis, introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, conv. dalla L. n. 326 del 2003) la sussistenza delle condizioni reddituali per l’esonero.
Per ottenere l’esonero dalle spese previsto in ragione delle condizioni reddituali, la relativa situazione deve essere dedotta nelle forme prescritte dall’art. 152 disp. att. c.p.c. applicabile nel tempo.
art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 115/2002
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La sentenza che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può motivare per relationem, senza riprodurre i singoli passaggi della consulenza.
- In cassazione, le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio sono censurabili indicando la palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica e la relativa fonte, oppure l’omissione di accertamenti strumentali che, secondo tali nozioni, siano indispensabili per la diagnosi; il mero dissenso diagnostico integra una critica inammissibile al convincimento del giudice.
- Chi deduce che il giudice d’appello non abbia esaminato le contestazioni del consulente tecnico di parte deve specificare quando e in che modo esse siano state sottoposte al giudice; non basta richiamare osservazioni prodotte in primo grado senza collegarle alla consulenza svolta in appello.
- La condanna alle spese è il normale effetto della soccombenza e non richiede motivazione; la compensazione totale o parziale delle spese richiede invece motivazione.
- L’esonero dalle spese previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. presuppone che le condizioni reddituali siano dedotte nelle forme stabilite dalla disposizione applicabile ratione temporis.
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