Cassazione Civile, Ordinanza n. 06380/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore in procedura)
La controversia
Il professionista, già ammesso allo stato passivo per una parte dei compensi, ha chiesto l'ammissione per somme maggiori in prededuzione e con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., sostenendo di avere svolto: (i) attività di consulenza e assistenza per la redazione del piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.; (ii) attività di advisor finanziario e assistenza per la predisposizione della domanda di concordato preventivo; (iii) attività ordinaria di assistenza e consulenza per adempimenti civilistici, tributari e amministrativi. Il tribunale ha riconosciuto solo una parte dei compensi in privilegio, ma ha escluso la prededuzione, ritenendo che il piano attestato non sia una procedura concorsuale e che, quanto al concordato, mancasse la dimostrazione della funzionalità concreta delle prestazioni agli interessi della massa dei creditori. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto violazione dell'art. 111, comma 2, l.fall., sostenendo che i compensi del professionista incaricato di predisporre la domanda e il piano di concordato sono crediti sorti in funzione della procedura e sono prededucibili a prescindere dall'effettiva utilità finale o dalla successiva revoca del concordato; con il secondo motivo ha riproposto la prededuzione anche per il piano di risanamento attestato, affermando che esso costituisce una soluzione alternativa al fallimento e che l'art. 111 l.fall. dovrebbe coprire tutti i crediti funzionali a strumenti di risanamento dell'impresa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che la giurisprudenza ammette in astratto la prededuzione dei crediti del professionista incaricato della predisposizione della domanda di concordato o degli atti ad essa funzionali, ma solo quando le prestazioni risultino, in fatto, funzionali ex ante alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali e il debitore sia stato ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.; nel caso concreto il decreto impugnato non dava conto di tale requisito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi del provvedimento, che aveva escluso la prededuzione perché il piano attestato di risanamento non è una procedura concorsuale, trattandosi di atto interno all'impresa privo di controllo giurisdizionale. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, senza provvedere sulle spese per la mancata costituzione della procedura resistente, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prededuzione riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale; per il professionista incaricato del concordato occorre una funzionalità ex ante delle prestazioni alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali e, nel caso della procedura concordataria, l'ammissione al concordato ex art. 163 l.fall. Per il piano attestato di risanamento la prededuzione è esclusa perché non si tratta di procedura concorsuale.
art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
Il piano attestato di risanamento è qualificato come atto di programmazione dell'impresa finalizzato al risanamento, non come procedura concorsuale, e quindi non fonda di per sé la prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.
La norma è richiamata ai fini del privilegio professionale dei compensi del creditore ammesso al passivo.
È richiamato come riferimento alla domanda di concordato preventivo cui era funzionale l'attività del professionista.
È richiamato nel principio secondo cui la prededucibilità del credito del professionista nel successivo fallimento presuppone l'avvenuta ammissione del debitore al concordato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato di predisporre la domanda di concordato preventivo o gli atti ad essa funzionali può essere prededucibile nel successivo concorso solo se le prestazioni siano state, in concreto, funzionali ex ante alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali e il debitore sia stato ammesso alla procedura concordataria.
- La sola successiva revoca o il fallimento successivo non escludono di per sé la prededuzione dei compensi del professionista, salvo che la revoca dipenda da condotte fraudolente del debitore alle quali il professionista abbia partecipato o di cui sia stato consapevole.
- Il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. non costituisce procedura concorsuale, ma atto interno di programmazione dell'impresa; perciò i crediti professionali relativi alla sua redazione non sono prededucibili ex art. 111, comma 2, l.fall.
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
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