Cassazione Civile, Ordinanza n. 29214/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva confermato l'annullamento, già disposto in primo grado, di un avviso di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2006-2008 emesso secondo il meccanismo del redditometro. La CTR aveva ritenuto che l'Ufficio non avesse adeguatamente considerato le deduzioni del contribuente sulla maggiore redditività del capitale investito e non avesse confutato ulteriori osservazioni difensive, ravvisando una violazione del contraddittorio. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato alla fattispecie le regole elaborate in materia di studi di settore, mentre nel redditometro l'Ufficio deve provare il solo scostamento del reddito desumibile dai beni-indice e grava poi sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico basato sul redditometro, l'allegazione di elementi indicativi di capacità contributiva comporta l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, mentre l'Amministrazione è legittimata a risalire da fatti noti a un fatto ignoto secondo il meccanismo presuntivo. Poiché la CTR aveva posto l'onere probatorio a carico dell'Ufficio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
È la norma applicabile all'accertamento sintetico/redditometro; l'Ufficio deve dimostrare lo scostamento fondato sui beni indice, mentre il contribuente deve fornire prova contraria.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova, che nel redditometro grava sul contribuente quanto alla prova contraria.
Richiamato nel quadro delle presunzioni legali e del relativo riparto probatorio.
Richiamato per il meccanismo presuntivo fondato su elementi di capacità contributiva.
La Corte richiama il ragionamento inferenziale da fatto noto a fatto ignoto proprio della prova presuntiva.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo ad accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere iniziale provando gli elementi indici di capacità contributiva e lo scostamento reddituale desumibile da essi.
- Una volta dimostrati gli elementi di capacità contributiva, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
- Non è corretta l'applicazione al redditometro delle regole elaborate per accertamenti basati sugli studi di settore quando ciò comporti un diverso e non consentito riparto dell'onere probatorio.
- Il giudice di merito che attribuisca all'Ufficio l'onere di smentire le deduzioni difensive del contribuente in presenza di un accertamento sintetico commette violazione delle regole sul riparto probatorio e sulla prova presuntiva.
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