Cassazione Civile, Ordinanza n. 33786/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore dipendente a percepire l'indennità di agente unico per le giornate di lavoro svolte tra gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda del dipendente; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'indennità remunerasse le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte insieme a quelle di autista, con natura retributiva e non meramente incentivante, e che quindi non potesse essere ridotta o soppressa in assenza di accordo delle parti, neppure dopo le riorganizzazioni aziendali del 2010 e 2011. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia o omesso esame sul diritto all'indennità per il periodo anteriore a gennaio 2011, sostenendo che la Corte territoriale si fosse concentrata solo sul periodo successivo agli accordi del 2010/2011; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali ex art. 1362 c.c. nell'interpretazione degli accordi sindacali del 27 luglio 2010, dell'accordo regionale del 6 ottobre 2010 e del verbale dell'11 gennaio 2011, che avrebbero riorganizzato il servizio di trasporto superando la figura dell'agente unico; 3) violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre che dell'art. 1362 c.c., per avere attribuito natura retributiva a un'indennità che la società qualificava come incentivante e a termine, secondo gli accordi del 1995 e 1996.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la sentenza di appello aveva effettivamente esaminato e disatteso anche la censura relativa al periodo anteriore al 2011. Ha poi confermato l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui l'indennità di agente unico ha causa retributiva, è collegata a prestazioni effettivamente svolte e, in base al principio di irriducibilità della retribuzione, non può essere soppressa o ridotta per la sola scadenza degli accordi collettivi o per una riorganizzazione non dimostrata in concreto come idonea a far venir meno il presupposto lavorativo dell'emolumento. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, dando inoltre atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue l'omessa pronuncia ex n. 4 dall'omesso esame di un fatto decisivo ex n. 5.
Viene invocato dalla ricorrente per censurare l'interpretazione degli accordi collettivi; la Corte ritiene corretta l'interpretazione data dal giudice di merito.
La Corte conferma che l'indennità, avendo causa retributiva, resta dovuta come componente della retribuzione anche dopo la scadenza degli accordi collettivi, in assenza di un valido accordo modificativo o abolitivo.
art. 36 Cost.
È richiamato come parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente e, nel ragionamento della Corte, a sostegno della conservazione dell'emolumento di natura retributiva.
È evocato come fondamento del principio di non riducibilità della retribuzione, esteso anche a voci compensative di particolari modalità di svolgimento del lavoro.
La motivazione di precedenti conformi è richiamata per relationem.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice di appello omette di esaminare una domanda o un'eccezione; non sussiste quando la sentenza, pur implicitamente, affronti e rigetti la questione attraverso la motivazione complessiva.
- Un'indennità prevista per remunerare specifiche mansioni effettivamente svolte ha natura retributiva se è collegata a una prestazione lavorativa concreta; non può essere degradata a erogazione meramente incentivante o graziosa.
- La scadenza di un accordo collettivo o la sopravvenuta riorganizzazione aziendale non comportano automaticamente la soppressione di una voce retributiva, se non risulti un valido accordo modificativo o abolitivo e, in concreto, sia rimasto immutato il presupposto lavorativo dell'emolumento.
- Il principio di irriducibilità della retribuzione si estende anche alle voci compensative di particolari modalità di svolgimento del lavoro e di compiti aggiuntivi.
- La diversa lettura delle clausole collettive e delle conseguenze organizzative di un accordo integra normalmente un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
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