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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33786/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un lavoratore dipendente a percepire l'indennità di agente unico per le giornate di lavoro svolte tra gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda del dipendente; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'indennità remunerasse le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte insieme a quelle di autista, con natura retributiva e non meramente incentivante, e che quindi non potesse essere ridotta o soppressa in assenza di accordo delle parti, neppure dopo le riorganizzazioni aziendali del 2010 e 2011. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia o omesso esame sul diritto all'indennità per il periodo anteriore a gennaio 2011, sostenendo che la Corte territoriale si fosse concentrata solo sul periodo successivo agli accordi del 2010/2011; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali ex art. 1362 c.c. nell'interpretazione degli accordi sindacali del 27 luglio 2010, dell'accordo regionale del 6 ottobre 2010 e del verbale dell'11 gennaio 2011, che avrebbero riorganizzato il servizio di trasporto superando la figura dell'agente unico; 3) violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre che dell'art. 1362 c.c., per avere attribuito natura retributiva a un'indennità che la società qualificava come incentivante e a termine, secondo gli accordi del 1995 e 1996.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la sentenza di appello aveva effettivamente esaminato e disatteso anche la censura relativa al periodo anteriore al 2011. Ha poi confermato l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui l'indennità di agente unico ha causa retributiva, è collegata a prestazioni effettivamente svolte e, in base al principio di irriducibilità della retribuzione, non può essere soppressa o ridotta per la sola scadenza degli accordi collettivi o per una riorganizzazione non dimostrata in concreto come idonea a far venir meno il presupposto lavorativo dell'emolumento. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, dando inoltre atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue l'omessa pronuncia ex n. 4 dall'omesso esame di un fatto decisivo ex n. 5.

  • art. 1362 c.c.

    Viene invocato dalla ricorrente per censurare l'interpretazione degli accordi collettivi; la Corte ritiene corretta l'interpretazione data dal giudice di merito.

  • art. 2099 c.c.

    La Corte conferma che l'indennità, avendo causa retributiva, resta dovuta come componente della retribuzione anche dopo la scadenza degli accordi collettivi, in assenza di un valido accordo modificativo o abolitivo.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato come parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente e, nel ragionamento della Corte, a sostegno della conservazione dell'emolumento di natura retributiva.

  • art. 2103 c.c.

    È evocato come fondamento del principio di non riducibilità della retribuzione, esteso anche a voci compensative di particolari modalità di svolgimento del lavoro.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione di precedenti conformi è richiamata per relationem.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice di appello omette di esaminare una domanda o un'eccezione; non sussiste quando la sentenza, pur implicitamente, affronti e rigetti la questione attraverso la motivazione complessiva.
  • Un'indennità prevista per remunerare specifiche mansioni effettivamente svolte ha natura retributiva se è collegata a una prestazione lavorativa concreta; non può essere degradata a erogazione meramente incentivante o graziosa.
  • La scadenza di un accordo collettivo o la sopravvenuta riorganizzazione aziendale non comportano automaticamente la soppressione di una voce retributiva, se non risulti un valido accordo modificativo o abolitivo e, in concreto, sia rimasto immutato il presupposto lavorativo dell'emolumento.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione si estende anche alle voci compensative di particolari modalità di svolgimento del lavoro e di compiti aggiuntivi.
  • La diversa lettura delle clausole collettive e delle conseguenze organizzative di un accordo integra normalmente un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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