Cassazione Penale, Ordinanza n. 07498/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta dunque ferma, con conferma sostanziale della condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi dedotti, per quanto emerge dall'ordinanza, erano tre: il primo contestava la ricostruzione della finalità di spaccio; il secondo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il terzo lamentava il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo meramente reiterativi di questioni già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con motivazione completa, non illogica e giuridicamente corretta, valorizzando il quantitativo di sostanza, le modalità di confezionamento e occultamento, la presenza di un bilancino di precisione, nonché, per l'art. 131-bis, il quantitativo non esiguo e la condotta successiva al reato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché la sentenza di merito aveva già motivato sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., tenendo conto anche della condotta processuale dell'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio in ipotesi di lieve entità; la Corte non ne discute il contenuto ma prende atto che il ricorso riguarda tale delitto.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del quantitativo non esiguo di sostanza e della condotta successiva al reato, ritenute valutazioni congrue e non illogiche.
La pena è stata ritenuta congrua sulla base dei criteri legali di commisurazione, considerando la complessiva condotta dell'imputato, anche processuale.
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre questioni già integralmente esaminate e motivate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.
- Ai fini della finalità di spaccio, il giudice di merito può valorizzare il quantitativo della sostanza, le modalità di confezionamento, l'occultamento in più luoghi e la presenza di strumenti tipicamente collegati allo spaccio, come un bilancino di precisione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il quantitativo di sostanza non sia esiguo e la condotta complessiva, anche successiva al reato, deponga contro una minima offensività.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono insindacabili in cassazione se la motivazione di merito dà conto, in modo non manifestamente illogico, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e della complessiva condotta dell'imputato.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza; altrimenti sono inammissibili per genericità.
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