Cassazione Civile, Ordinanza n. 18479/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di lavoro subordinato a termine stipulato il 6 aprile 2007 con un lavoratore impiegato presso l'aeroporto di Cagliari. In primo grado era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto per difetto di giustificazione della causale sostitutiva e le società coinvolte erano state condannate al risarcimento ex art. 32 l. n. 183/2010. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che il lavoratore avesse contestato puntualmente la causale e che le società non avessero provato il nesso causale tra l'esigenza di sostituzione di personale assente per ferie e l'assunzione a termine, ritenendo inoltre inammissibile la prova testimoniale richiesta. Con il ricorso per cassazione le società hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato i principi sulla non contestazione e sul riparto dell'onere probatorio, non avesse valorizzato la documentazione prodotta per dimostrare l'esigenza sostitutiva e il relativo nesso causale, e avesse indebitamente escluso l'ammissione della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'esistenza dei presupposti giustificativi del termine e del nesso causale tra causale contrattuale e prestazione lavorativa costituiscano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, non censurabili in cassazione quando la doglianza, pur formulata come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, per di più in presenza di doppia conforme. Ha inoltre osservato che, in tema di termine apposto al contratto, grava sul datore di lavoro la prova dell'esigenza organizzativa dedotta, senza che tale circostanza debba essere contestata dal lavoratore; ha infine chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche non ricorrenti nel caso di specie. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato come disciplina del contratto a termine; la Corte lo menziona solo per escludere che la censura delle ricorrenti sia ammissibile, poiché la questione dipende da accertamenti di fatto riservati al merito.
Il datore di lavoro, a fronte della dedotta illegittimità del termine, ha l'onere di provare l'esigenza organizzativa posta a base della clausola; tale onere non è superabile invocando una contestazione del lavoratore che non è necessaria su quel punto.
La loro violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce valore di piena prova a elementi che non lo sono, oppure inverte gli oneri probatori; non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto è ulteriormente precluso nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
I poteri istruttori ufficiosi del giudice del lavoro non possono supplire in via generale alle carenze allegatorie e probatorie delle parti; la loro mancata attivazione non è censurabile se la parte non abbia specificamente richiesto l'iniziativa indicando i mezzi istruttori.
Richiamato quale base del risarcimento riconosciuto nei gradi di merito per la nullità del termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La validità della clausola appositiva del termine e l'esistenza del nesso causale tra causale contrattuale e concreta assunzione costituiscono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito e non sono normalmente riesaminabili in cassazione.
- Quando il lavoratore deduce l'illegittimità del termine, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'esigenza organizzativa o sostitutiva indicata nel contratto.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: è ammissibile solo se il giudice ha utilizzato prove inesistenti, ha attribuito efficacia di prova legale a elementi non legali o ha invertito il riparto probatorio.
- Nel rito del lavoro, i poteri istruttori ufficiosi del giudice non hanno funzione sostitutiva delle allegazioni e prove delle parti; la loro mancata attivazione è censurabile solo se sia stata formulata una specifica istanza istruttoria e vi fosse una concreta pista probatoria già emersa dagli atti.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla ricostruzione del fatto è particolarmente ristretto e non consente di sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio.
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