Cassazione Civile, Sentenza n. 15624/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la determinazione n. 92160007745 con cui è stato ingiunto il pagamento di euro 88.028,47 (sanzione e accessori) in relazione al verbale del 04/11/2011 che contestava l'ampliamento di 44 posti letto per accorpamento dell'hotel Montagna nell'hotel Astoria Garden senza autorizzazione/SCIA. Le censure riguardano: nullità ed erroneità della notifica e della determinazione (sostengono che la notifica sarebbe stata fatta solo a uno dei due soggetti), nullità ed inesattezza del verbale del 2011, prescrizione del credito sanzionatorio o sua impropria applicazione, inapplicabilità delle norme regionali (sostengono che le disposizioni della L.R. Lazio n.13/2007 e del Regolamento si applicherebbero solo alle nuove strutture e non alle preesistenti), e la errata quantificazione delle sanzioni (sostengono che fosse dovuta una sola sanzione e non una commisurazione moltiplicata per i posti letto). Inoltre rilevavano che la SCIA sarebbe stata comunque presentata successivamente per altri motivi e che il Tribunale avrebbe travisato i fatti
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: la notificazione e la determinazione erano regolari (l'atto era indirizzato ad entrambi i soggetti nelle rispettive qualità di trasgressore e di responsabile in solido); non opera la prescrizione invocata dai ricorrenti, posto che la determinazione è stata notificata entro il quinquennio dall'accertamento (atto notificato con plico ricevuto il 27/10/2016) e la disciplina delle sanzioni amministrative segue l'art. 28 della l. n. 689/1981 (quinquennio); le norme regionali (L.R. Lazio n.13/2007 e Regolamento regionale n.17/2008) richiedono la presentazione della SCIA per l'attivazione di nuove strutture o per variazioni della capacità ricettiva: nel caso di specie non era stata presentata la SCIA relativa all'esercizio dell'attività risultante dall'accorpamento delle due strutture, e la presentazione successiva della SCIA conferma l'esistenza dell'illecito; la violazione è stata qualificata come unica omissione ma la sanzione è unitaria e commisurata al numero dei posti letto non denunciati, per cui la misura applicata dal Tribunale (riduzione d'ufficio al minimo ed eventuale rideterminazione) è conforme alla normativa; la Corte ha inoltre osservato l'inammissibilità o genericità di alcune censure in cassazione (mancata specificità dei fatti e delle norme) e il divieto di rinnovare il giudizio di merito. Sono state condannate le parti ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione (importo liquidato: euro 200,00 per spese e euro 2.800,00 per compensi più accessori) e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale
Norme richiamate
L.R. Lazio n. 13/2007, art. 31, comma 9
art. 31, comma 9, L. Regione Lazio n. 13/2007
La dotazione permanente di posti letto in misura superiore a quelli autorizzati è sanzionata; la sanzione è unitaria ma commisurata ad ogni posto letto in più
L.R. Lazio n. 13/2007, art. 26
art. 26 L. Regione Lazio n. 13/2007
L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera è subordinato ad autorizzazione comunale che indica, tra l'altro, la capacità ricettiva
Regolamento regionale Lazio n. 17/2008, art. 9
art. 9 Regolamento regionale n. 17/2008
La presentazione della SCIA è richiesta per l'attivazione di nuove strutture o per le variazioni della capacità ricettiva di strutture esistenti; la SCIA sostituisce o integra l'autorizzazione nei casi previsti
Regolamento regionale Lazio n. 17/2008, art. 10
art. 10 Regolamento regionale n. 17/2008
L'art. 10 riguarda le denominazioni delle strutture e non i requisiti strutturali o l'esercizio; non è stato ritenuto applicabile per mutare la decisione sul caso concreto
Regolamento regionale Lazio n. 16/2009, artt. 10 e 11
artt. 10 e 11 Regolamento regionale n. 16/2009
Queste disposizioni concernono i requisiti strutturali delle strutture ricettive e non l'esercizio dell'attività
Stabilisce il termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative (applicabile anche al procedimento sanzionatorio in esame)
L'atto che interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati solidali produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, secondo richiamo all'art. 1310 c.c.
Regola gli effetti dell'interruzione della prescrizione tra coobbligati solidali; richiamato per affermare che l'interruzione operata per un coobbligato produce effetti anche sugli altri
Norma sul termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi (originariamente 30 poi 90 giorni); la Corte ha ritenuto non applicabile tale termine ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalla l. n. 689/1981
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha richiamato l'onere di specificità nel denunziare tale vizio e ha respinto censure generiche
Codice di procedura civile, artt. 366 e 369
art. 366 c.p.c.; art. 369 c.p.c.
Previsioni sulla specificità dei motivi di cassazione e sugli oneri di indicazione del fatto e della sua decisività nel ricorso
Codice di procedura civile, art. 378
La memoria illustrativa ex art. 378 non può introdurre nuovi motivi di cassazione non già dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (come modificato dalla L. n. 228/2012)
art. 13 D.P.R. n. 115/02, comma 1-quater e comma 1-bis
Previsioni sul contributo unificato e sulle modalità di versamento aggiuntivo in Cassazione; la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo di versamento supplementare da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- L'accorpamento di strutture alberghiere che comporta aumento della capacità ricettiva richiede la presentazione della SCIA o la preventiva regolarizzazione amministrativa: in mancanza la violazione è configurabile anche se le singole strutture erano precedentemente autorizzate
- La violazione prevista dall'art. 31, comma 9, L.R. Lazio n.13/2007 è sanzionata in modo unitario ma la misura della sanzione è commisurata al numero dei posti letto non denunciati
- La notifica dell'atto sanzionatorio a uno dei coobbligati solidali interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri coobbligati (richiamo art. 6 L. 689/1981 e art. 1310 c.c.)
- Nei giudizi di legittimità (Cassazione) non è possibile rinnovare la valutazione del merito dei fatti: le censure devono essere specifiche, indicare il fatto storico omesso e la norma violata; le deduzioni generiche o il semplice dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito sono inammissibili
- Per le sanzioni amministrative il termine prescrizionale da considerare è quello stabilito dalla l. n. 689/1981 (quinquennio), non il termine breve previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della L. n. 241/1990
- Se si contesta la regolarità di notifiche o verbali, è essenziale produrre documentazione puntuale e specifica (es. copie di cartoline, ricevute, atti autorizzativi) già in sede di merito per poter poi valorizzare tali elementi in grado di incidere sulla decisione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15625/2026 del 21/05/2026
- Sentenza civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15626/2026 del 21/05/2026
- Sentenza civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15628/2026 del 21/05/2026
- Sentenza civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15632/2026 del 21/05/2026
- Sentenza civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15636/2026 del 21/05/2026
- Sentenza civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15637/2026 del 21/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →