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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15624/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la determinazione n. 92160007745 con cui è stato ingiunto il pagamento di euro 88.028,47 (sanzione e accessori) in relazione al verbale del 04/11/2011 che contestava l'ampliamento di 44 posti letto per accorpamento dell'hotel Montagna nell'hotel Astoria Garden senza autorizzazione/SCIA. Le censure riguardano: nullità ed erroneità della notifica e della determinazione (sostengono che la notifica sarebbe stata fatta solo a uno dei due soggetti), nullità ed inesattezza del verbale del 2011, prescrizione del credito sanzionatorio o sua impropria applicazione, inapplicabilità delle norme regionali (sostengono che le disposizioni della L.R. Lazio n.13/2007 e del Regolamento si applicherebbero solo alle nuove strutture e non alle preesistenti), e la errata quantificazione delle sanzioni (sostengono che fosse dovuta una sola sanzione e non una commisurazione moltiplicata per i posti letto). Inoltre rilevavano che la SCIA sarebbe stata comunque presentata successivamente per altri motivi e che il Tribunale avrebbe travisato i fatti

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: la notificazione e la determinazione erano regolari (l'atto era indirizzato ad entrambi i soggetti nelle rispettive qualità di trasgressore e di responsabile in solido); non opera la prescrizione invocata dai ricorrenti, posto che la determinazione è stata notificata entro il quinquennio dall'accertamento (atto notificato con plico ricevuto il 27/10/2016) e la disciplina delle sanzioni amministrative segue l'art. 28 della l. n. 689/1981 (quinquennio); le norme regionali (L.R. Lazio n.13/2007 e Regolamento regionale n.17/2008) richiedono la presentazione della SCIA per l'attivazione di nuove strutture o per variazioni della capacità ricettiva: nel caso di specie non era stata presentata la SCIA relativa all'esercizio dell'attività risultante dall'accorpamento delle due strutture, e la presentazione successiva della SCIA conferma l'esistenza dell'illecito; la violazione è stata qualificata come unica omissione ma la sanzione è unitaria e commisurata al numero dei posti letto non denunciati, per cui la misura applicata dal Tribunale (riduzione d'ufficio al minimo ed eventuale rideterminazione) è conforme alla normativa; la Corte ha inoltre osservato l'inammissibilità o genericità di alcune censure in cassazione (mancata specificità dei fatti e delle norme) e il divieto di rinnovare il giudizio di merito. Sono state condannate le parti ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione (importo liquidato: euro 200,00 per spese e euro 2.800,00 per compensi più accessori) e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale

Norme richiamate

  • L.R. Lazio n. 13/2007, art. 31, comma 9

    art. 31, comma 9, L. Regione Lazio n. 13/2007

    La dotazione permanente di posti letto in misura superiore a quelli autorizzati è sanzionata; la sanzione è unitaria ma commisurata ad ogni posto letto in più

  • L.R. Lazio n. 13/2007, art. 26

    art. 26 L. Regione Lazio n. 13/2007

    L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera è subordinato ad autorizzazione comunale che indica, tra l'altro, la capacità ricettiva

  • Regolamento regionale Lazio n. 17/2008, art. 9

    art. 9 Regolamento regionale n. 17/2008

    La presentazione della SCIA è richiesta per l'attivazione di nuove strutture o per le variazioni della capacità ricettiva di strutture esistenti; la SCIA sostituisce o integra l'autorizzazione nei casi previsti

  • Regolamento regionale Lazio n. 17/2008, art. 10

    art. 10 Regolamento regionale n. 17/2008

    L'art. 10 riguarda le denominazioni delle strutture e non i requisiti strutturali o l'esercizio; non è stato ritenuto applicabile per mutare la decisione sul caso concreto

  • Regolamento regionale Lazio n. 16/2009, artt. 10 e 11

    artt. 10 e 11 Regolamento regionale n. 16/2009

    Queste disposizioni concernono i requisiti strutturali delle strutture ricettive e non l'esercizio dell'attività

  • Legge n. 689/1981, art. 28

    Stabilisce il termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative (applicabile anche al procedimento sanzionatorio in esame)

  • Legge n. 689/1981, art. 6

    L'atto che interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati solidali produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, secondo richiamo all'art. 1310 c.c.

  • Codice Civile, art. 1310

    Regola gli effetti dell'interruzione della prescrizione tra coobbligati solidali; richiamato per affermare che l'interruzione operata per un coobbligato produce effetti anche sugli altri

  • Legge n. 241/1990, art. 2

    Norma sul termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi (originariamente 30 poi 90 giorni); la Corte ha ritenuto non applicabile tale termine ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalla l. n. 689/1981

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha richiamato l'onere di specificità nel denunziare tale vizio e ha respinto censure generiche

  • Codice di procedura civile, artt. 366 e 369

    art. 366 c.p.c.; art. 369 c.p.c.

    Previsioni sulla specificità dei motivi di cassazione e sugli oneri di indicazione del fatto e della sua decisività nel ricorso

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La memoria illustrativa ex art. 378 non può introdurre nuovi motivi di cassazione non già dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (come modificato dalla L. n. 228/2012)

    art. 13 D.P.R. n. 115/02, comma 1-quater e comma 1-bis

    Previsioni sul contributo unificato e sulle modalità di versamento aggiuntivo in Cassazione; la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo di versamento supplementare da parte dei ricorrenti

Massime di principio

  • L'accorpamento di strutture alberghiere che comporta aumento della capacità ricettiva richiede la presentazione della SCIA o la preventiva regolarizzazione amministrativa: in mancanza la violazione è configurabile anche se le singole strutture erano precedentemente autorizzate
  • La violazione prevista dall'art. 31, comma 9, L.R. Lazio n.13/2007 è sanzionata in modo unitario ma la misura della sanzione è commisurata al numero dei posti letto non denunciati
  • La notifica dell'atto sanzionatorio a uno dei coobbligati solidali interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri coobbligati (richiamo art. 6 L. 689/1981 e art. 1310 c.c.)
  • Nei giudizi di legittimità (Cassazione) non è possibile rinnovare la valutazione del merito dei fatti: le censure devono essere specifiche, indicare il fatto storico omesso e la norma violata; le deduzioni generiche o il semplice dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito sono inammissibili
  • Per le sanzioni amministrative il termine prescrizionale da considerare è quello stabilito dalla l. n. 689/1981 (quinquennio), non il termine breve previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della L. n. 241/1990
  • Se si contesta la regolarità di notifiche o verbali, è essenziale produrre documentazione puntuale e specifica (es. copie di cartoline, ricevute, atti autorizzativi) già in sede di merito per poter poi valorizzare tali elementi in grado di incidere sulla decisione

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