Sentenza del 15/03/2023 n. 7477 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della C.t.r. che aveva confermato, in parte, la decisione della C.t.p. di Pescara che aveva riconosciuto il diritto al rimborso per 59 delle 67 istanze presentate dalla banca depositaria per imposta sostitutiva sugli interessi. L'Ufficio deduceva che la contribuente non aveva assolto l'onere della prova (qualità di beneficiario effettivo, acquisto sui mercati regolamentari o all'estero, proprietà dei titoli, ritenuta) e denunciava violazione/errata applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e vizio di motivazione; inoltre invocava la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia per il primo motivo ritenendo sussistente il contrasto tra la motivazione della C.t.r. (che indicava l'insufficienza della prova per tutte le istanze) e il dispositivo (che invece confermava il rimborso per 59 istanze). Per tale incoerenza la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per un nuovo esame con motivazione congrua. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha disposto il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, art. 6
Norma che prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi per talune categorie; la contribuente sosteneva che tale esenzione rendeva indebita la ritenuta applicata sugli interessi dei titoli
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Dispositivo utilizzato per censurare il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata: una motivazione incoerente rispetto al dispositivo determina nullità per incapacità di rendere conoscibile il contenuto della statuizione
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4
Fondamento dei motivi di cassazione relativi a violazione di norme sostanziali/strumentali e nullità per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo
Principio sull'onere della prova: chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; la controversia verteva sull'adempimento di tale onere da parte della contribuente per ottenere il rimborso fiscale
Norma sulle regole relative alla formazione della prova: richiamata in relazione alla documentazione richiesta dall'Ufficio e alla sufficienza probatoria per il riconoscimento del rimborso
Massime di principio
- La parte che reclama un rimborso d'imposta deve provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tutti i presupposti di diritto (es. qualità di beneficiario effettivo, acquisto e proprietà dei titoli, avvenuta ritenuta). La produzione documentale deve essere specifica e riferibile a ciascuna istanza.
- Se l'amministrazione nega il rimborso per carenza di prova, il giudice tributario deve spiegare chiaramente, nella motivazione, per quali istanze la prova è insufficiente e per quali è invece ritenuta adeguata; incongruenze tra motivazione e dispositivo comportano nullità e rinvio.
- La mancata risposta a un questionario dell'Ufficio può aggravare la posizione del contribuente, ma la decisione deve comunque confrontarsi con i documenti prodotti e motivare in modo puntuale l'eventuale insufficienza.
- In ipotesi di ritenuta applicata dalla banca depositaria per mancanza di documentazione fornita in tempo utile, il rimborso richiede prova della tempestiva presentazione della documentazione o, in mancanza, prova alternativa che giustifichi l'esenzione.
- In sede di appello la Corte territoriale deve trattare separatamente le diverse istanze aggregate nel giudizio, indicando in motivazione quali singole posizioni risultano provate o non provate; una motivazione generica riferita all'intero fascicolo è insufficiente.
- Se emerge un vizio formale o logico nella motivazione (contrasto con il dispositivo), la cassazione e il rinvio sono probabili, con obbligo per la Corte di merito di riesaminare la prova e motivare congruamente.
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