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Sentenza

Sentenza del 15/03/2023 n. 131 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Imposta sul valore aggiunto - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali - servizi resi nei porti - servizi accessori resi a clienti nazionali - irrilevanza della destinazione doganale delle merci

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha contestato l'omesso assoggettamento a IVA di prestazioni rese nell'ambito portuale a clienti nazionali (noleggio/affitto deposito serbatoi, rimborsi spese per personale impiegato nello sbarco/carico, riscaldamento serbatoi e servizi accessori), sostenendo che la non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 6 DPR 633/1972 non potesse applicarsi perché le merci erano di provenienza nazionale/unionale (ragion per cui la destinazione doganale sarebbe rilevante). La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento chiedendone l'annullamento e, in subordine, la declaratoria di inesigibilità delle sanzioni.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso e ha annullato l'atto impugnato. La Corte ha ritenuto che il regime di non imponibilità previsto dall'art. 9, comma 1, n. 6 DPR 633/1972 si applica alle prestazioni rese nell'ambito dei porti quando riflettono il movimento di beni o di mezzi di trasporto, senza che assuma rilievo la destinazione doganale delle merci. L'applicazione della non imponibilità è subordinata al rispetto dei requisiti indicativi: natura della prestazione come servizio e individuazione del locus (porti, autoporti, aeroporti, scavi ferroviari di confine), non al requisito della destinazione doganale. Si sono compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 633/1972, art. 9, comma 1, n. 6

    La norma riconosce la non imponibilità IVA per specifici servizi prestati nei porti collegati al movimento di beni o mezzi di trasporto; la Corte ha interpretato che detta non imponibilità non è condizionata dalla destinazione doganale delle merci

  • D.L. 90/1990, art. 3 (conv. L. 165/1990)

    Integrando l'art. 9, chiarisce che tra i servizi nei porti sono compresi anche quelli relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni

  • Cass. civ., sez. 5, sent. n. 9525/2022

    La Corte di Cassazione ha indicato i presupposti per la non imponibilità: requisito oggettivo della prestazione di servizio e individuazione del locus assimilato a territorio non statale (elenco tassativo: porti, autoporti, aeroporti, scavi ferroviari di confine), senza richiedere la destinazione doganale dei beni

  • Cass. civ., sez. 5, sent. n. 26183/2014

    Conferma l'interpretazione circa l'importanza del locus e della natura della prestazione per la non imponibilità

  • Cass. civ., sez. 5, sent. n. 26368/2019

    Conferma principi analoghi sulla non rilevanza del requisito soggettivo del committente e sull'assimilazione del locus

  • Cass. civ., sez. 5, sent. n. 31770/2019

    Accetta l'estensione della non imponibilità a prestazioni strumentali e propedeutiche poste in rapporto diretto con i servizi portuali

  • Corte di Giustizia Tributaria di Genova, sent. n. 1234/2022

    Pronuncia di primo grado che ha condiviso la tesi della ricorrente ritenendo che la destinazione doganale delle merci non incida sulla non imponibilità dei servizi portuali

  • Provvedimento Garante Contribuente n. 50/16-09-2020

    provv. n. 50 del 16/09/2020

    Il Garante ha ritenuto fondata la tesi del contribuente secondo cui la non imponibilità opera per i servizi svolti in ambito portuale a prescindere dalla destinazione doganale

  • Risoluzione Ministeriale 176/E del 23/11/2000 e risposta del Direttore Centrale n. 95 del 20/03/2020

    ris. 176/E 23/11/2000; risp. n. 95 20/03/2020

    Interventi interpretativi ministeriali che sono stati richiamati a favore dell'applicabilità della non imponibilità per servizi portuali indipendentemente dalla destinazione doganale

Massime di principio

  • La non imponibilità IVA ex art. 9, comma 1, n. 6 DPR 633/1972 si applica a servizi resi nell'ambito portuale collegati al movimento di merci o mezzi di trasporto anche se le merci hanno destinazione doganale nazionale o unionale: la destinazione doganale non è requisito necessario
  • Per ottenere la non imponibilità occorrono due requisiti principali: la qualificazione dell'operazione come prestazione di servizi attinente al movimento/assistenza di merci o mezzi e l'individuazione del locus (porti, autoporti, aeroporti, scavi ferroviari di confine) dove la prestazione è eseguita o con cui intrattiene diretta strumentalità
  • La natura del committente (nazionale o estero) non è determinante per la non imponibilità: rilevano la natura del servizio e il luogo di esecuzione/strumentalità rispetto ai servizi portuali
  • Servizi accessori resi a clienti nazionali possono beneficiare della non imponibilità se prestati nell'ambito portuale e funzionalmente collegati al movimento delle merci o dei mezzi
  • In caso di contenzioso, è opportuno documentare con precisione il luogo di esecuzione delle prestazioni, la loro strumentalità al movimento/assistenza dei mezzi o delle merci e richiamare la giurisprudenza favorevole e i pareri/risoluzioni ministeriali già richiamati
  • Quando si valuta l'operatività della non imponibilità occorre confrontare la fattispecie concreta con l'elenco tassativo dei luoghi indicati dalla giurisprudenza; se la prestazione è svolta al di fuori ma in rapporto di diretta strumentalità con i servizi portuali, può comunque rientrare nel regime
  • Se l'Amministrazione contesta la non imponibilità sulla base della destinazione doganale delle merci, la giurisprudenza recente consente di contestare tale assunto richiamando Cassazione, CGT e pareri del Garante e del Ministero

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