Sentenza del 15/03/2023 n. 131 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Imposta sul valore aggiunto - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali - servizi resi nei porti - servizi accessori resi a clienti nazionali - irrilevanza della destinazione doganale delle merci
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha contestato l'omesso assoggettamento a IVA di prestazioni rese nell'ambito portuale a clienti nazionali (noleggio/affitto deposito serbatoi, rimborsi spese per personale impiegato nello sbarco/carico, riscaldamento serbatoi e servizi accessori), sostenendo che la non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 6 DPR 633/1972 non potesse applicarsi perché le merci erano di provenienza nazionale/unionale (ragion per cui la destinazione doganale sarebbe rilevante). La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento chiedendone l'annullamento e, in subordine, la declaratoria di inesigibilità delle sanzioni.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso e ha annullato l'atto impugnato. La Corte ha ritenuto che il regime di non imponibilità previsto dall'art. 9, comma 1, n. 6 DPR 633/1972 si applica alle prestazioni rese nell'ambito dei porti quando riflettono il movimento di beni o di mezzi di trasporto, senza che assuma rilievo la destinazione doganale delle merci. L'applicazione della non imponibilità è subordinata al rispetto dei requisiti indicativi: natura della prestazione come servizio e individuazione del locus (porti, autoporti, aeroporti, scavi ferroviari di confine), non al requisito della destinazione doganale. Si sono compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 9, comma 1, n. 6
La norma riconosce la non imponibilità IVA per specifici servizi prestati nei porti collegati al movimento di beni o mezzi di trasporto; la Corte ha interpretato che detta non imponibilità non è condizionata dalla destinazione doganale delle merci
D.L. 90/1990, art. 3 (conv. L. 165/1990)
Integrando l'art. 9, chiarisce che tra i servizi nei porti sono compresi anche quelli relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni
Cass. civ., sez. 5, sent. n. 9525/2022
La Corte di Cassazione ha indicato i presupposti per la non imponibilità: requisito oggettivo della prestazione di servizio e individuazione del locus assimilato a territorio non statale (elenco tassativo: porti, autoporti, aeroporti, scavi ferroviari di confine), senza richiedere la destinazione doganale dei beni
Cass. civ., sez. 5, sent. n. 26183/2014
Conferma l'interpretazione circa l'importanza del locus e della natura della prestazione per la non imponibilità
Cass. civ., sez. 5, sent. n. 26368/2019
Conferma principi analoghi sulla non rilevanza del requisito soggettivo del committente e sull'assimilazione del locus
Cass. civ., sez. 5, sent. n. 31770/2019
Accetta l'estensione della non imponibilità a prestazioni strumentali e propedeutiche poste in rapporto diretto con i servizi portuali
Corte di Giustizia Tributaria di Genova, sent. n. 1234/2022
Pronuncia di primo grado che ha condiviso la tesi della ricorrente ritenendo che la destinazione doganale delle merci non incida sulla non imponibilità dei servizi portuali
Provvedimento Garante Contribuente n. 50/16-09-2020
provv. n. 50 del 16/09/2020
Il Garante ha ritenuto fondata la tesi del contribuente secondo cui la non imponibilità opera per i servizi svolti in ambito portuale a prescindere dalla destinazione doganale
Risoluzione Ministeriale 176/E del 23/11/2000 e risposta del Direttore Centrale n. 95 del 20/03/2020
ris. 176/E 23/11/2000; risp. n. 95 20/03/2020
Interventi interpretativi ministeriali che sono stati richiamati a favore dell'applicabilità della non imponibilità per servizi portuali indipendentemente dalla destinazione doganale
Massime di principio
- La non imponibilità IVA ex art. 9, comma 1, n. 6 DPR 633/1972 si applica a servizi resi nell'ambito portuale collegati al movimento di merci o mezzi di trasporto anche se le merci hanno destinazione doganale nazionale o unionale: la destinazione doganale non è requisito necessario
- Per ottenere la non imponibilità occorrono due requisiti principali: la qualificazione dell'operazione come prestazione di servizi attinente al movimento/assistenza di merci o mezzi e l'individuazione del locus (porti, autoporti, aeroporti, scavi ferroviari di confine) dove la prestazione è eseguita o con cui intrattiene diretta strumentalità
- La natura del committente (nazionale o estero) non è determinante per la non imponibilità: rilevano la natura del servizio e il luogo di esecuzione/strumentalità rispetto ai servizi portuali
- Servizi accessori resi a clienti nazionali possono beneficiare della non imponibilità se prestati nell'ambito portuale e funzionalmente collegati al movimento delle merci o dei mezzi
- In caso di contenzioso, è opportuno documentare con precisione il luogo di esecuzione delle prestazioni, la loro strumentalità al movimento/assistenza dei mezzi o delle merci e richiamare la giurisprudenza favorevole e i pareri/risoluzioni ministeriali già richiamati
- Quando si valuta l'operatività della non imponibilità occorre confrontare la fattispecie concreta con l'elenco tassativo dei luoghi indicati dalla giurisprudenza; se la prestazione è svolta al di fuori ma in rapporto di diretta strumentalità con i servizi portuali, può comunque rientrare nel regime
- Se l'Amministrazione contesta la non imponibilità sulla base della destinazione doganale delle merci, la giurisprudenza recente consente di contestare tale assunto richiamando Cassazione, CGT e pareri del Garante e del Ministero
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