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Sentenza

Sentenza del 15/03/2023 n. 188 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero n. ----- per Euro 187.787,81 relativo a crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per gli anni 2015-2016 (credito utilizzato in compensazione nel 2017). L'Agenzia ha ritenuto mancante il presupposto costitutivo: i costi per le Linee "Storica" e "Classica" non costituiscono attività di R&S perché si basano su procedure, tecniche e strumenti già diffusi nel settore della vinificazione e mirano a normali operazioni di valorizzazione varietale e diversificazione commerciale. La ricorrente ha contestato la ricostruzione dell'Agenzia come incompleta e distorta, l'errato inquadramento sotto la disciplina UE, la mancata acquisizione del parere del Mise e l'errata applicazione delle sanzioni.

La decisione

Il Collegio ha rigettato il ricorso ritenendo che né la "Linea Storica" né la "Linea Classica" costituiscano attività di ricerca e sviluppo ai fini dell'agevolazione: mancava la novità rispetto al settore, non emergono risultati o processi nuovi, non risultano elementi di pianificazione e registrazione sistematica dell'attività e mancano contratti e relazioni che attestino attività di ricerca strutturata. Sono state rilevate criticità quali l'impiego al 100% sul progetto di un enologo socio-amministratore, la mancata contrattualizzazione delle prestazioni esternalizzate e l'omessa produzione delle relazioni di attività. Sul punto del parere Mise il Collegio ha ritenuto che fosse facoltà dell'Agenzia ricorrere al parere e non un obbligo. Le sanzioni e il recupero sono risultate legittime in quanto il credito è stato ritenuto inesistente. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio pari a Euro 2.000,00.

Norme richiamate

  • Parere del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico)

    Il Collegio ha rilevato che l'acquisizione del parere del Mise rientra nella facoltà dell'Agenzia e non in un obbligo formale che invalida l'atto se omesso.

  • Disciplina UE in materia di aiuti e agevolazioni

    La contestazione dell'errato inquadramento nella disciplina UE non è stata ritenuta decisiva: va valutato se l'attività soddisfa i requisiti di R&S (novità, creazione di nuovi concetti/processi, pianificazione e registrazione) rispetto allo stato della tecnica nel settore.

  • Normativa nazionale sul credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

    L'agevolazione richiede che le attività siano effettivamente di R&S: devono emergere elementi di novità per l'impresa/settore, modifiche di prodotto/processo, conduzione pianificata e sistematica con documentazione e registrazione dei risultati. L'onere probatorio circa la sussistenza di tali requisiti grava sul contribuente.

  • Norme sul recupero dei crediti e sanzioni fiscali

    Se il credito d'imposta risulta inesistente perché mancanti i requisiti sostanziali per l'agevolazione, l'Amministrazione può procedere al recupero e all'applicazione delle relative sanzioni.

Massime di principio

  • Per ottenere crediti d'imposta per R&S occorre dimostrare la novità del progetto rispetto allo stato del settore: l'uso di tecniche e processi già diffusi esclude l'agevolazione.
  • È fondamentale documentare in modo sistematico la ricerca: piani di attività, contratti specifici di ricerca, relazioni tecniche, registrazione di processi e risultati sono elementi probatori essenziali.
  • Le prestazioni esternalizzate devono essere contrattualizzate e documentate; l'impiego di personale interno o di soci in attività ordinarie può far ritenere l'attività parte dell'ordinaria gestione aziendale.
  • L'onere della prova sulla sussistenza dei requisiti per l'agevolazione grava sul contribuente: l'assenza di prova porta al rigetto della richiesta e al recupero del credito.
  • La mancata acquisizione del parere ministeriale (Mise) da parte dell'Amministrazione non è automaticamente causa di illegittimità dell'atto se la normativa non la prevede come obbligatoria.
  • L'utilizzo in compensazione del credito non legittima il credito inesistente: l'Amministrazione può recuperare e sanzionare anche crediti già compensati.

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