Sentenza del 15/03/2023 n. 188 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero n. ----- per Euro 187.787,81 relativo a crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per gli anni 2015-2016 (credito utilizzato in compensazione nel 2017). L'Agenzia ha ritenuto mancante il presupposto costitutivo: i costi per le Linee "Storica" e "Classica" non costituiscono attività di R&S perché si basano su procedure, tecniche e strumenti già diffusi nel settore della vinificazione e mirano a normali operazioni di valorizzazione varietale e diversificazione commerciale. La ricorrente ha contestato la ricostruzione dell'Agenzia come incompleta e distorta, l'errato inquadramento sotto la disciplina UE, la mancata acquisizione del parere del Mise e l'errata applicazione delle sanzioni.
La decisione
Il Collegio ha rigettato il ricorso ritenendo che né la "Linea Storica" né la "Linea Classica" costituiscano attività di ricerca e sviluppo ai fini dell'agevolazione: mancava la novità rispetto al settore, non emergono risultati o processi nuovi, non risultano elementi di pianificazione e registrazione sistematica dell'attività e mancano contratti e relazioni che attestino attività di ricerca strutturata. Sono state rilevate criticità quali l'impiego al 100% sul progetto di un enologo socio-amministratore, la mancata contrattualizzazione delle prestazioni esternalizzate e l'omessa produzione delle relazioni di attività. Sul punto del parere Mise il Collegio ha ritenuto che fosse facoltà dell'Agenzia ricorrere al parere e non un obbligo. Le sanzioni e il recupero sono risultate legittime in quanto il credito è stato ritenuto inesistente. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio pari a Euro 2.000,00.
Norme richiamate
Parere del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico)
Il Collegio ha rilevato che l'acquisizione del parere del Mise rientra nella facoltà dell'Agenzia e non in un obbligo formale che invalida l'atto se omesso.
Disciplina UE in materia di aiuti e agevolazioni
La contestazione dell'errato inquadramento nella disciplina UE non è stata ritenuta decisiva: va valutato se l'attività soddisfa i requisiti di R&S (novità, creazione di nuovi concetti/processi, pianificazione e registrazione) rispetto allo stato della tecnica nel settore.
Normativa nazionale sul credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
L'agevolazione richiede che le attività siano effettivamente di R&S: devono emergere elementi di novità per l'impresa/settore, modifiche di prodotto/processo, conduzione pianificata e sistematica con documentazione e registrazione dei risultati. L'onere probatorio circa la sussistenza di tali requisiti grava sul contribuente.
Norme sul recupero dei crediti e sanzioni fiscali
Se il credito d'imposta risulta inesistente perché mancanti i requisiti sostanziali per l'agevolazione, l'Amministrazione può procedere al recupero e all'applicazione delle relative sanzioni.
Massime di principio
- Per ottenere crediti d'imposta per R&S occorre dimostrare la novità del progetto rispetto allo stato del settore: l'uso di tecniche e processi già diffusi esclude l'agevolazione.
- È fondamentale documentare in modo sistematico la ricerca: piani di attività, contratti specifici di ricerca, relazioni tecniche, registrazione di processi e risultati sono elementi probatori essenziali.
- Le prestazioni esternalizzate devono essere contrattualizzate e documentate; l'impiego di personale interno o di soci in attività ordinarie può far ritenere l'attività parte dell'ordinaria gestione aziendale.
- L'onere della prova sulla sussistenza dei requisiti per l'agevolazione grava sul contribuente: l'assenza di prova porta al rigetto della richiesta e al recupero del credito.
- La mancata acquisizione del parere ministeriale (Mise) da parte dell'Amministrazione non è automaticamente causa di illegittimità dell'atto se la normativa non la prevede come obbligatoria.
- L'utilizzo in compensazione del credito non legittima il credito inesistente: l'Amministrazione può recuperare e sanzionare anche crediti già compensati.
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